§ 17.3.25 - Legge 9 aprile 1955, n. 279.
Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:09/04/1955
Numero:279


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno
Art. 2.      I contributi di cui alla lettera g) dell'art. 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la [...]
Art. 3.      Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto [...]
Art. 4.      Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in [...]
Art. 5.      I benefici previsti dalla presente legge per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. [...]
Art. 6.      I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente art. 2 possono chiedere che tutti i [...]
Art. 7.      Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche [...]
Art. 8.      Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del genio civile di Salerno, [...]
Art. 9.      La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania
Art. 10.      I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge
Art. 11.      Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi [...]
Art. 12.      Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici [...]
Art. 13.      I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e [...]
Art. 14.      A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento [...]
Art. 15.      Le utenze d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Reginna Majori, Reginna Minori e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state [...]
Art. 16.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire [...]
Art. 17.      Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 18.      Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 8776 milioni di cui
Art. 19.      L'Amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per [...]
Art. 20.      Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo si provvede per lire 10 milioni a carico del limite d'impegno previsto dall'art. 6, n. 4, lettera f), [...]
Art. 21.      Sono mantenute in vigore fino al 31 marzo 1957 le disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213
Art. 22.      All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'addizionale sulle imposte dirette [...]


§ 17.3.25 - Legge 9 aprile 1955, n. 279. [1]

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.

(G.U. 23 aprile 1955, n. 94)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:

     a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

     b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

     c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonché nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

     d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

     e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

     g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

     h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.

     La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.

     Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi accennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sarà emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

 

          Art. 2.

     I contributi di cui alla lettera g) dell'art. 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta. Uguale contributo è dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera g).

     Nel caso che dall'Ufficio del genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

     Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

 

          Art. 3.

     Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.

     Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvederà, su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarrà della spesa con il ricavo di detti materiali.

 

          Art. 4.

     Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la metà della spesa riconosciuta ammissibile nel caso di fabbricati non fruenti di contributo statale, o la metà della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai venticinque anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie.

     L'altra metà della spesa sarà mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'art. 17 della presente legge. Le condizioni e modalità relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro per il tesoro.

     L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godono delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     I benefici previsti dalla presente legge per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

     Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attività industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprietà a persona diversa da quella esercente le attività stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attività industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.

 

          Art. 6.

     I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente art. 2 possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

 

          Art. 7.

     Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprietà privata, ai fini del ricovero di senza tetto.

     I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

     La predetta quota non potrà comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 6.

     Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potrà rimanere anche a totale carico dello Stato.

 

          Art. 8.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

     E' in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, lettere d) ed e), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

     Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può provvedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

 

          Art. 10.

     I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 11.

     Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso - da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta - quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto.

 

          Art. 12.

     Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti ed ai sinistrati del Comune stesso.

     Eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni.

 

          Art. 13.

     I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:

     a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;

     b) a riscuotere i contributi statali;

     c) a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4.

     Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori, e Tramonti, la delega e le facoltà di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

 

          Art. 14.

     A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

 

          Art. 15.

     Le utenze d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Reginna Majori, Reginna Minori e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dall'alluvione, sono esonerati dal pagamento del canone demaniale e degli eventuali sovracanoni per un triennio, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

 

          Art. 16.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000 [2] .

     Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è elevato a lire 2.024.000.000.

 

          Art. 17.

     Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 milione nell'esercizio 1954-55, di lire 500 milioni in quello 1955-56 e di lire 300 milioni in quello 1956-57.

 

          Art. 18.

     Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 8776 milioni di cui:

     1) lire un miliardo per interventi di pronto soccorso;

     2) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

     3) lire 6876 milioni per gli altri interventi.

     La spesa complessiva di lire 8776 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 1576 milioni, lire 3200 milioni e lire 4000 milioni, delle quali lire 250 milioni, lire 500 milioni e lire 150 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 19.

     L'Amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per completare il fabbisogno occorrente per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di quella città.

     Sui mutui previsti dal presente articolo lo Stato corrisponderà il contributo costante annuo del 5 per cento per trentacinque anni.

 

          Art. 20.

     Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo si provvede per lire 10 milioni a carico del limite d'impegno previsto dall'art. 6, n. 4, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 629, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.

     Per il rimanente contributo è autorizzato il limite d'impegno di lire 40 milioni per l'esercizio 1955-56. Alla copertura dell'onere per tale esercizio si provvede a carico degli stanziamenti previsti dal precedente art. 18.

 

          Art. 21.

     Sono mantenute in vigore fino al 31 marzo 1957 le disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213.

 

          Art. 22.

     All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'addizionale sulle imposte dirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e prorogata come al precedente art. 21.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  L’importo di L. 5.550 milioni di cui al presente comma è stato elevato a L. 6.050 milioni dall' art. 58 della L. 24 luglio 1959, n. 622.