§ 63.4.a - Legge 27 ottobre 1950, n. 910.
Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:27/10/1950
Numero:910


Sommario
Art. 1.      L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate [...]
Art. 2.      Il Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per l'esame delle proposte di finanziamento di cui al secondo comma [...]
Art. 3.      Sulle anticipazioni di cui alla presente legge il contributo statale negli interessi sarà corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950 -  [...]
Art. 4.      I finanziamenti di cui alla presente legge sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'ente finanziatore e dello Stato, di cui all'art. 7 del decreto [...]
Art. 5.      Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione, l'onere di 180 milioni di cui al precedente art. 3 verrà fronteggiato, nell'esercizio 1950 - 51, con riduzione del fondo [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 63.4.a - Legge 27 ottobre 1950, n. 910.

Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

(G.U. 28 novembre 1950, n. 273).

 

 

     Art. 1.

     L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, è aumentato di lire 9 miliardi.

     Di tale somma una quota di quattro miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona [1].

     La restante quota di 5 miliardi è destinata al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonchè al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio.

     Le operazioni creditizie di cui al presente articolo, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dall'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonchè, per quanto riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

 

          Art. 2.

     Il Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per l'esame delle proposte di finanziamento di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, è integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un altro del Ministero degli affari esteri.

     Per l'esame delle proposte di finanziamento a favore delle aziende della provincia di Trento, è chiamato invece un rappresentante della provincia di Trento, designato dalla Giunta provinciale.

     Ai Comitati possono essere aggregati, con voto consultivo, esperti nei vari rami industriali nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

     Le spese fatte per il funzionamento del Comitato sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 3.

     Sulle anticipazioni di cui alla presente legge il contributo statale negli interessi sarà corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950 -  1951, per un periodo di non oltre quattro anni in misura non superiore al 2,50 per cento entro il limite complessivo di lire 180 milioni annui, corrispondente al 2 per cento sulla somma di nove miliardi di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     I finanziamenti di cui alla presente legge sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'ente finanziatore e dello Stato, di cui all'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento, che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

     Tale privilegio si estende anche all'indennità eventualmente dovuta all'azienda finanziata, ai beni ed alle somme che gli imprenditori siano autorizzati a trasferire in Italia in applicazione del Trattato di pace approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

     La costituzione del privilegio può essere sostituita dall'assunzione di garanzie reali o personali da parte di terzi, ritenuti idonei dagli istituti finanziatori.

 

          Art. 5.

     Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione, l'onere di 180 milioni di cui al precedente art. 3 verrà fronteggiato, nell'esercizio 1950 - 51, con riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 458, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. unico della L. 4 novembre 1951, n. 1317.