§ 30.1.23 – D.L. 24 febbraio 1975, n. 26.
Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:24/02/1975
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario e di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti la Commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed [...]
Art. 3.      Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione che saranno autorizzati dagli [...]
Art. 4.      Ai mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice nonché ai prestiti di esercizio concessi nelle regioni a statuto speciale ed a [...]
Art. 5.      A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e [...]
Art. 6.      Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" è incrementato [...]
Art. 7.      Per la concessione del credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, gli istituti e [...]
Art. 8.      Alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario si estende, in quanto applicabile, ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, agrari e delle [...]
Art. 9.      E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sui prestiti di cui [...]
Art. 10.      I prestiti per la corresponsione di anticipazioni ai soci di enti ed associazioni agrarie di cui all'art. 2, punto 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, [...]
Art. 11.      Al riparto tra le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui al precedente art. 3 provvede il [...]
Art. 12.      Le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del [...]
Art. 13.      In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alle imprese agricole, singole o associate, [...]
Art. 13 bis. 
Art. 14.      All'onere di lire 75 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 30.1.23 – D.L. 24 febbraio 1975, n. 26. [1]

Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

(G.U. 25 febbraio 1975, n. 53)

 

     Art. 1.

     Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario e di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, assistite da concorso nel pagamento degli interessi, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli sono aumentati al 5 per cento per i mutui di miglioramento fondiario ed al 7 per cento per i prestiti di esercizio, comprensivi di ogni e qualsiasi onere [2].

     L'aumento dei tassi agevolati è ridotto al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio, qualora le aziende agricole ricadano nei territori di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ed in quelli dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni [3].

     Per i prestiti di esercizio previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i tassi vigenti a carico degli operatori sono aumentati di due punti. La misura di detti tassi non potrà, comunque, superare il 5 per cento.

     Per le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui al fondo di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli operatori è fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio [4].

     Per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrici, assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi o erogati con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati al 3 per cento [5].

     L'aumento dei tassi agevolati previsto dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi, previ gli accertamenti di ammissibilità, i prescritti nulla osta, ovvero le autorizzazioni all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, o siano stati emessi decreti d'impegno; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti anzidetti. Non si applica l'aumento anzidetto allorché le cambiali agrarie per i prestiti siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto [6].

     Qualunque convenzione stipulata dopo l'entrata in vigore del presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente è inefficace [7].

     In dipendenza delle norme recate dal presente decreto, saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario con la procedura prevista dalle leggi che regolano i relativi "fondi di rotazione".

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti la Commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà modificare la misura dei tassi agevolati, indicati nel precedente art. 1 [8].

     In ogni caso l'onere a carico dei beneficiari dei mutui e dei prestiti non potrà essere inferiore al 3 per cento, riducibile al 2 per cento per le zone del Mezzogiorno e per i territori montani, né superiore al 5 per cento per le operazioni di credito agrario di miglioramenti ed al 7 per cento per quelle di esercizio [9].

 

          Art. 3.

     Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione che saranno autorizzati dagli organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito, per l'esercizio 1975, il limite di impegno di lire 25 miliardi per le operazioni di mutuo ed è disposto lo stanziamento di lire 30 miliardi per quelle di prestito.

 

          Art. 4.

     Ai mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice nonché ai prestiti di esercizio concessi nelle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 5.

     A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

     Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sarà data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

     Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777, e dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonché sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, è dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

 

          Art. 6.

     Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" è incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

     Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato art. 12, nonché su tutte le somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, è dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

 

          Art. 7.

     Per la concessione del credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, gli istituti e sezioni speciali di cui agli articoli 14 e 18 della predetta legge sono abilitati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse ed alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con la approvazione prevista dall'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Dopo l'entrata in vigore del presente decreto gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario, già abilitati ad emettere obbligazioni, dovranno attenersi, per le nuove emissioni, alle norme contenute nel presente articolo.

     Alle obbligazioni agrarie anzidette si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 627.

     Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistarsi da parte delle aziende di credito [10] .

 

          Art. 8.

     Alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario si estende, in quanto applicabile, ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, agrari e delle sezioni autonome di opere pubbliche con particolare riferimento ai privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario per la riscossione dei propri crediti.

 

          Art. 9.

     E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in relazione ad eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975, per gli importi, con le modalità e le procedure indicate all'art. 8 della legge medesima.

 

          Art. 10.

     I prestiti per la corresponsione di anticipazioni ai soci di enti ed associazioni agrarie di cui all'art. 2, punto 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono avere durata fino a dodici mesi e godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge medesima sui prodotti conferiti.

 

          Art. 11.

     Al riparto tra le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui al precedente art. 3 provvede il C.I.P.E., su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La ripartizione delle anticipazioni previste dai precedenti articoli 5 e 6 è disposta con le modalità recate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

 

          Art. 12.

     Le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotteranno i provvedimenti per la sua applicazione, stabilendo in particolare i criteri di concessione delle provvidenze creditizie in modo da tener conto, in via prioritaria, delle esigenze dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole.

 

          Art. 13.

     In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'articolo 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonché le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee.

     I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico.

     I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità previste dalle stesse disposizioni.

     La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera a), comma nono, dell'art. 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.

 

          Art. 13 bis. [11]

     Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

     Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente art. 13.

     Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa è autorizzata a provvedere con gli stessi criteri indicati al terzo comma del precedente art. 13.

 

          Art. 14.

     All'onere di lire 75 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 aprile 1975, n. 125.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.

[11] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 23 aprile 1975, n. 125.