§ 63.1.15 - D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.
Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:30/06/1967
Numero:1523


Sommario
Art. unico.      È approvato il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente
Art. 159.  Mutui e provvidenze creditizie.
Art. 160.  Concorso nel pagamento degli interessi.
Art. 161.  Concessione di un contributo a favore del comune di Napoli.
Art. 162.  Intervento statale sostitutivo nell'ammortamento dei mutui.
Art. 163.  Autorizzazione all'emissione di obbligazioni.
Art. 164.  Programmazione ed esecuzione delle opere.
Art. 165.  Interventi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia rurale in relazione al terremoto dell'agosto 1962.
Art. 166.  Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo.
Art. 167.  Delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.
Art. 168.  Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 169.  Termine per l'attuazione del piano regolatore della città vecchia di Bari.
Art. 170.  Progettazione ed esecuzione dei lavori.
Art. 171.  Costruzione di alloggi popolari.
Art. 172.  Espropriazioni.
Art. 173.  Assegnazione degli alloggi popolari.
Art. 174.  Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.
Art. 175.  Dichiarazione di pubblica utilità e indennità di espropriazione.
Art. 176.  Manutenzione ordinaria acquedotti.
Art. 177.  Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie.
Art. 178.  Ripartizione della spesa per il rimboschimento ed il risanamento dei terreni demaniali.
Art. 179.  Programma degli interventi.
Art. 180.  Aggiornamento del piano di trasferimento.
Art. 181.  Finanziamento e contributi per l'esecuzione delle opere.
Art. 182.  Costruzione di alloggi popolari.
Art. 183.  Dichiarazione di inabitabilità, sgombro degli immobili e domanda per l'assegnazione degli alloggi.
Art. 184.  Lavori di sistemazione ed unità edilizia.
Art. 185.  Adempimenti del Genio civile.
Art. 186.  Commissione per l'assegnazione degli alloggi.
Art. 187.  Termine per l'occupazione degli alloggi.
Art. 188.  Gestione degli alloggi.
Art. 189.  Modalità per la determinazione del canone di locazione degli alloggi.
Art. 190.  Cessione in proprietà degli alloggi.
Art. 191.  Stanziamenti per le espropriazioni.
Art. 192.  Edifici di culto.
Art. 193.  Concorsi per il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi».
Art. 194.  Attuazione del piano di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi».
Art. 195.  Interventi indifferibili di puntellamento.
Art. 196.  Disposizioni per la tutela artistica e paesistica.
Art. 197.  Agevolazioni fiscali.
Art. 198.  Esecuzione di opere pubbliche.
Art. 199.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 200.  Opere stradali: ripartizione della spesa.
Art. 201.  Opere stradali: costruzione e manutenzione.
Art. 202.  Consolidamento degli abitati.
Art. 203.  Opere di rimboschimento in Calabria.
Art. 204.  Piano organico di opere straordinarie.
Art. 205.  Carattere aggiuntivo degli interventi.
Art. 206.  Classificazione dei territori calabresi.
Art. 207.  Misura dei contributi.
Art. 208.  Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione.
Art. 209.  Istituzione di un comitato di coordinamento.
Art. 210.  Piano regolatore di massima e programmi annuali di opere.
Art. 211.  Abitati da consolidare o da trasferire.
Art. 212.  Approvazione dei progetti esecutivi.
Art. 213.  Esecuzione delle opere.
Art. 214.  Costituzione di uffici speciali.
Art. 215.  Affidamento dell'esecuzione delle opere.
Art. 216.  Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua.
Art. 217.  Consegna delle opere agli enti competenti.
Art. 218.  Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere.
Art. 219.  Agevolazioni tributarie.
Art. 220.  Norme finanziarie.
Art. 221.  Relazione riassuntiva sull'intervento.
Art. 222.  Autorizzazione di spesa.
Art. 223.  Riconoscimento del risanamento come opera di prevalente interesse nazionale.
Art. 224.  Esecuzione dei piani.
Art. 225.  Disciplinare di concessione al consorzio.
Art. 226.  Ratifica dei bilanci e dei programmi del consorzio.
Art. 227.  Alienazione delle aree.
Art. 228.  Utili di gestione.
Art. 229.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 230.  Diritti di prelazione.
Art. 231.  Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati.
Art. 232.  Indennità per le espropriazioni.
Art. 233.  Criteri di determinazione del valore.
Art. 234.  Modalità per l'espropriazione.
Art. 235.  Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento.
Art. 236.  Agevolazioni fiscali.
Art. 237.  Regolamento esecutivo.
Art. 238.  Attuazione dei piani di risanamento.
Art. 239.  Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 240.  Autorizzazioni di mutui.
Art. 241.  Predisposizione e approvazione dei progetti.
Art. 242.  Assegnazione degli alloggi popolari.
Art. 243.  Limiti dei singoli impegni di spesa.
Art. 244.  Disposizioni per i mutui assistiti da contributo statale.
Art. 245.  Disposizioni per la realizzazione delle opere.
Art. 246.  Norme finanziarie.
Art. 247.  Contributo statale.
Art. 248.  Anticipazione e finanziamento delle spese.
Art. 249.  Norme finanziarie.
Art. 250.  Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani.
Art. 251.  Disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità.
Art. 252.  Opere di rimboschimento.
Art. 253.  Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa.
Art. 254.  Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura).
Art. 255.  Piano organico degli interventi.
Art. 256.  Carattere aggiuntivo e direttive degli interventi.
Art. 257.  Partecipazione degli organi regionali.
Art. 258.  Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi.
Art. 259.  Concessione per l'esecuzione delle opere, controlli tecnici e collaudi.
Art. 260.  Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi.
Art. 261.  Autorizzazioni di spesa. (Omissis)
Art. 262.  Specificazione degli oneri.
Art. 263.  Limiti di impegno.
Art. 264.  Direttive di intervento.
Art. 265.  Formazione professionale.
Art. 266.  Agevolazioni tariffarie per i trasporti.
Art. 267.  Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale.
Art. 268.  Direttive per l'intervento in agricoltura.
Art. 269.  Autorizzazione a contrarre mutui, modalità e contributi per gli stessi.
Art. 270.  Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione.
Art. 271.  Delega di poteri.
Art. 272.  Benefici per la realizzazione dei piani organici di trasformazione aziendale.
Art. 273.  Obblighi per i proprietari dei terreni agricoli.
Art. 274.  Disposizioni finanziarie.
Art. 275.  Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale.
Art. 276.  Oneri per la sistemazione di terreni degli enti locali.
Art. 277.  Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole.
Art. 278.  Disposizioni generali.
Art. 279.  Programma di ricerca sulla produttività delle industrie estrattive.
Art. 280.  Direttive di intervento.
Art. 281.  Realizzazione di attrezzature e servizi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale. - (Art. 28 legge n. 588 1962) E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo [...]
Art. 282.  Autorizzazione per la costituzione di una società finanziaria.
Art. 283.  Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali.
Art. 284.  Contributi sui mutui industriali.
Art. 285.  Estensione dei benefici alle aziende a partecipazione statale.
Art. 286.  Termini di applicabilità.
Art. 287.  Contributi per la pesca.
Art. 288.  Contributi per l'artigianato.
Art. 289.  Fondo per il credito all'artigianato artistico.
Art. 290.  Interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali.
Art. 291.  Interventi nei centri turistici.
Art. 292.  Limiti del contributo.
Art. 293.  Modalità per la concessione dei contributi.
Art. 294.  Esecuzione dei lavori da parte dello Stato.
Art. 295.  Cessione in proprietà degli alloggi.
Art. 296.  Limiti di applicabilità.
Art. 297.  Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.
Art. 298.  Disposizioni finanziarie.
Art. 299.  Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino.
Art. 300.  Sussidio dello Stato.
Art. 301.  Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
Art. 302.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 303.  Piani di trasferimento.
Art. 304.  Pubblicazione dei piani di trasferimento.
Art. 305.  Assegnazione gratuita di aree.
Art. 306.  Assegnazione integrativa di terreno.
Art. 307.  Approvazione del piano di trasferimento.
Art. 308.  Compilazione del piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.
Art. 309.  Distribuzione delle aree.
Art. 310.  Demolizione delle case situate nella zona pericolosa.
Art. 311.  Osservanza delle norme costruttive ed igieniche.
Art. 312.  Modifiche del percorso delle strade comunali.
Art. 313.  Manutenzione ordinaria delle strade comunali.
Art. 314.  Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade.
Art. 315.  Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi.


§ 63.1.15 - D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

(G.U. 24 giugno 1968, n. 159, S.O.).

 

Art. unico.

     È approvato il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

 

PARTE PRIMA

 

     Artt. 1. - 158. [1]

 

PARTE SECONDA

 

TITOLO I

Disposizioni per la Campania

 

Capo I

Provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli

 

     Art. 159. Mutui e provvidenze creditizie.

     (Articolo 4, legge n. 297, 1953. Art. 4, legge n. 646, 1950, c. 5°, modificato dall'art. 28, c. 3°, legge n. 717, 1965.) Ai sensi dell'art. 4 della L. 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.

     I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

     Per i singoli mutui la garanzia è prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia, questa è assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Le opere sono effettuate secondo i programmi predisposti dall'amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

     La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le amministrazioni interessate delegano irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministrano gli istituti finanziatori suindicati.

     I progetti relativi alle opere previste nei programmi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, 30 e 31 del presente testo unico.

     L'esecuzione dei singoli lavori può essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle amministrazioni interessate.

     (Art. 8, legge n. 297, 1953) L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 160. Concorso nel pagamento degli interessi.

     (Art. 5, legge n. 297, 1953) Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo, contemplate dalla L. 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima.

     Quando il mutuo non si sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva nel mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

     Per opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati al 20 maggio 1953, non sussidiabili ai sensi della L. 3 agosto 1949, n. 589 e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere.

     Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57.

     La somma di lire 64.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-55; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 800 milioni nello esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.

 

     Art. 161. Concessione di un contributo a favore del comune di Napoli.

     (Art. 2, c. 2°, legge n. 7, 1962) Ai sensi e per gli effetti della L. 27 gennaio 1962, n. 7, concernente provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1958, di lire 5.000 milioni nel 1969 e di lire 4.000 milioni nel 1970.

 

     Art. 162. Intervento statale sostitutivo nell'ammortamento dei mutui.

     (Art. 3, legge n. 7, 1962) Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.

     Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dal presente capo relativi allo stesso esercizio.

     Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

     Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal comune medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980.

     Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.

 

     Art. 163. Autorizzazione all'emissione di obbligazioni.

     (Art. 4, legge n. 7, 1962) Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

     Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

     Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

     La emissione delle obbligazioni non può in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

     Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

     Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.

 

     Art. 164. Programmazione ed esecuzione delle opere.

     (Art. 5, legge n. 7, 1962) I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

     Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dall'amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

     Nei programmi possono essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che

l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

     Negli stessi programmi possono essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

     Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvedono i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e dei comune di Napoli, secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'amministrazione comunale di Napoli.

     L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente le espropriazioni per causa di utilità pubblica.

 

Capo II

Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita

delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

 

     Art. 165. Interventi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia rurale in relazione al terremoto dell'agosto 1962.

     (Art. 7, c. 1°, legge n. 1465, 1963, che modifica l'art. 16, c. 1°, legge n. 1431, 1962) In deroga agli articoli 43 e seguenti del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme sulla bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n. 1465 e 4 dicembre 1962, n. 1829, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962, e successive modificazioni e integrazioni.

     (Art. 7, c. 1°, legge 1465, 1963, che modifica l'articolo 16, c. 2°, L. n. 1431, 1962) Qualora trattisi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lett. b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c), del predetto art. 3 della citata L. 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma del citato art. 3 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni.

     (Art. 16, c. 3°, legge n. 1431, 1962) I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere b) e c) del citato art. 3 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al comma precedente possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dal primo comma dell'art. 5 della cennata L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni.

     (Art. 16, c. 4°, legge n. 1431, 1962) Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli uffici del genio civile, entro l'11 ottobre 1964, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro l'11 aprile 1963, per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, salvo, per questi ultimi, quanto disposto dall'art. 17 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259, concernente nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

     (Art. 8, c. 1°, legge n. 1259, 1964) Coloro che entro i termini prescritti dal precedente comma abbiano presentato condanna alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'ufficio del genio civile competente per territorio.

     (idem, c. 2°) I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso comune.

     (Art. 16, legge n. 1431, 1962) Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'art. 4, della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.

 

     Art. 166. Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo.

     (Art. 17, legge n. 1431, 1962) Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

     Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa al contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

     Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo, entro il termine del 5 agosto 1965, previsto dall'art. 17, L. 3 dicembre 1964, n. 1259, o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, come modificato dall'art. 4 della L. 4 novembre 1963, n. 1465. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

     Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui al quarto comma seconda parte dell'articolo 165, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

     Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali.

     Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito, che è equiparato, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, al privilegio indicato nell'art. 2775 del codice civile e che segue nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, n. 1, del codice civile.

 

     Art. 167. Delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

     (Art. 9, legge n. 1259, 1964) La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 165 e 166 del presente testo unico, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere alla istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

 

     Art. 168. Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

     (Art. 21, c. 9°, legge n. 1431, 1962) La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 21 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431.

 

TITOLO II

Disposizioni per la Puglia

 

Capo I

Provvedimenti per il risanamento

igienico-urbanistico della città vecchia di Bari

 

     Art. 169. Termine per l'attuazione del piano regolatore della città vecchia di Bari.

     (Art. 1, legge n. 1844, 1962) Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla L. 24 marzo 1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, è fissato al 30 giugno 1968.

 

     Art. 170. Progettazione ed esecuzione dei lavori.

     (Art. 3, legge n. 1844, 1962) La progettazione e l'esecuzione dei lavori di risanamento della città vecchia di Bari, previsti dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

 

     Art. 171. Costruzione di alloggi popolari.

     (Articolo 4, legge n. 1844, 1962) Per la costruzione di alloggi ai sensi della L. 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compilato a norma della L. 18 aprile 1962, n. 167, sull'edilizia economica e popolare, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di 4 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo dell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-1968.

     La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 172. Espropriazioni.

     (Art. 5, L. n. 1844, 1962) Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione del presente capo, si osservano le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni salvo quanto appresso disposto:

     a) (idem) l'Ufficio del genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della L. 18 aprile 1962, n. 167, quale risulta modificata dall'art. 1 della L. 21 luglio 1965, n. 904;

     b) (idem) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata L. 25 giugno 1965, n. 2359;

     c) (idem) decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

     1) (idem) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta; per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

     2) le ditte che non abbiano accettato l'indennità offerta; per queste, il prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

     A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

 

     Art. 173. Assegnazione degli alloggi popolari.

     (Art. 6, legge n. 1844, 1962) Gli alloggi popolari costruiti ai sensi dell'art. 171 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché siano residenti, da data non posteriore al 12 febbraio 1962, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.

 

TITOLO III

Disposizioni per la Basilicata

 

Capo I

Provvedimenti a favore della Basilicata

 

Sezione I

Opere pubbliche

 

     Art. 174. Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.

     (Art. 46, c. 1° e 3, legge n. 140, 1904. Art. 3, n. 8, R.D. n. 1775, 1931. Art. 48, legge n. 140, 1904. Art. 39, R.D. n. 3267, 1923) Ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti speciali per la Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni, lo Stato provvede nella Basilicata all'esecuzione dei lavori occorrenti:

     1) per la sistemazione idraulica di pianura dei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime; le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggi dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi; le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente sezione sono classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche; i limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria sono determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

     2) (Art. 51, lettera a, legge n. 140, 1940 e articolo 21, legge n. 5147, 1869) per la costruzione delle strade provinciali, contemplate nelle LL. 27 giugno 1869, n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle province meridionali e continentali, 30 maggio 1875, n. 2521, relativa alla costruzione di strade ferrate nelle province che più ne difettano, e 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di nuove opere straordinarie stradali e idrauliche, giusta la tabella B, annessa alla L. 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;

     3) (Art. 51, lettera b), legge n. 140, 1904) per l'ultimazione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella C, annessa alle L. 31 marzo 1904, n. 140;

     4) (Art. 51, lettera c), legge n. 140, 1904. Art. 52, idem. Art. 53, idem) per la costruzione e sistemazione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui alla tabella D, annessa alla L. 31 marzo 1904, n. 140; la spesa per le opere stradali segnate nelle suindicate tabelle B, C e D, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia; sono ridotti alla metà i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle LL. 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333;

     5) (Art. 54, idem. Art. 11, legge n. 4613, 1868) per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla L. 8 luglio 1903, n. 312, concernente la costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie o allo approdo dei piroscafi; la relativa spesa sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia;

     6) (Art. 56 e tab. E, legge n. 140, 1904. Art. 7, D.Lgt. n. 1679, 1917, modificato dal D.Lgt. n. 1019, 1918) per il consolidamento delle frane dell'abitato dei comuni di cui alla tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e degli altri comuni compresi fra quelli da consolidare a carico dello Stato a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30 gennaio 1918, n. 1019 e successive modificazioni;

     7) (Art. 56 e tab. E, lett. a), legge n. 140, 1904. Art. 17, legge n. 445, 1908) per il risanamento dei comuni di Campomaggiore (Potenza) e Matera compresi nella tabella E, n. 1, annessa alla L. 31 marzo 1904, n. 140 e del comune di Potenza, a norma dell'art. 17, lettera a), della L. 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria;

     8) (Art. 56, legge n. 140, 1904. Art. 4, L. 1021, 1924) per la fornitura di acqua potabile nei comuni della Basilicata.

 

     Art. 175. Dichiarazione di pubblica utilità e indennità di espropriazione.

     (Art. 47, c. 1°, legge n. 140, 1904. Art. 21, legge n. 5147, 1869) L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     (Art. 11, legge n. 4613, 1868. Art. 1, legge n. 306, 1906) In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata nel modo indicato all'art. 27 della L. 2 agosto 1897, n. 382, sulla Sardegna.

     (Art. 47, c. 2°, legge n. 140, 1904. Art. 47, c. 3°, legge n. 140, 1904) Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo è quello portato dal catasto attuale.

 

     Art. 176. Manutenzione ordinaria acquedotti.

     (Art. 8, legge n. 601, 1917. Art. 9, legge n. 601, 1917) Alla manutenzione ordinaria degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in Basilicata, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 8 ed al 1° e 2° comma dell'art. 9, della L. 7 aprile 1917, n. 601, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria.

     (Art. 3, D.L.Lgt. n. 1679, 1917 modific. dall'art. 1, c. 2° D.L.Lgt. n. 1019, 1918) La relativa spesa è sostenuta dalle province ed è a carico dei comuni per un quarto e dello Stato per la metà.

     La spesa è obbligatoria per le province ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

     (Art. 20, legge n. 445, 1908. Art. 24, c. 1° e 2°. Idem) Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, alla conservazione degli acquedotti costruiti in esecuzione delle disposizioni di cui al numero 8 dell'art. 174 provvedono i comuni o separatamente o riuniti in consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali.

     La formazione di ciascun consorzio è promossa dal prefetto in tempo utile affinché il consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.

     Il progetto di consorzio contiene le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun comune in relazione al rispettivo grado di interesse.

     Il consorzio è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     (Art. 21, legge n. 445, 1908) Contro la ripartizione della spesa fra i comuni consorziati è ammesso il ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato.

     Gli statuti dei consorzi deliberati dai rappresentanti dei comuni consorziati, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.

     Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritti per quelle comunali.

 

     Art. 177. Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie.

     (Art. 80, legge n. 140, 1904) I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini dell'art 174, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali.

     Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della L. 31 marzo 1904, n. 140, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.

 

     Art. 178. Ripartizione della spesa per il rimboschimento ed il risanamento dei terreni demaniali.

     (Art. 86, c. 1°, R.D. n. 3267, 1923) Ai sensi dell'art. 86 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, per la Basilicata sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e delle province e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I - capo I dello stesso decreto e le spese necessarie per la ricostruzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

     (idem, c. 2°) Ai comuni è corrisposta una indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostruire restano affidati all'Amministrazione forestale.

     (Art. 86, c. 3°, R.D. n. 3267, 1923) Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle province e dei comuni, esclusi da quest'ultimi quelli demaniali ex-feudali, formano parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato.

 

Capo II

Provvedimenti per il risanamento dei rioni dei «Sassi»

nell'abitato del comune di Matera

 

     Art. 179. Programma degli interventi.

     (Art. 1, legge n. 619, 1952) Al risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla L. 31 marzo 1904, n. 140, si provvede:

     a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

     b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

     c) con la costruzione di borgate rurali nel quadro delle finalità previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale;

     secondo le indicazioni contenute nei programmi redatti e approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619, concernente il risanamento dei rioni «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, e dell'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 299, con i decreti interministeriali 19 settembre 1952, n. 2980 e 11 settembre 1953, n. 5036.

     (Art. 1, legge n. 126, 1967) Al fine di completare il risanamento dei rioni «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate negli artt. 181, lett. a) e 182 del presente testo unico, nonché per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dal presente capo.

     L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'art. 193 nonché le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

     Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni «Sassi» è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 180. Aggiornamento del piano di trasferimento.

     (Art. 2, legge n. 126, 1967) Il piano di trasferimento previsto dall'art. 179, comma primo, del presente testo unico, è aggiornato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

     1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;

     2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate alla edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

     Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo.

     Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

     L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'art. 1 della L. 21 luglio 1965, n. 904, concernente modifiche ed integrazioni alla L. 18 aprile 1962, n. 167, sull'edilizia economica e popolare.

     (Art. 4, legge n. 619, 1952) L'approvazione del piano di trasferimento, aggiornato ai sensi del primo comma del presente articolo, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici, o di uso pubblico, nonché degli alloggi nell'ambito del piano medesimo e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 luglio 1865, n. 2359.

 

     Art. 181. Finanziamento e contributi per l'esecuzione delle opere.

     (Art. 5, legge n. 619, 1952) Sono a totale carico dello Stato:

     a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

     b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei «Sassi» a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 183;

     c) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali.

     Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle in cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della L. 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, include, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'art. 15 della legge medesima.

 

     Art. 182. Costruzione di alloggi popolari.

     (Articolo 6, legge n. 619, 1952) Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lett. c) dell'art. 179, nei limiti di spesa previsti all'art. 191 da assegnare a norma dell'art. 183 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti inabitabili nei rioni dei «Sassi».

 

     Art. 183. Dichiarazione di inabitabilità, sgombro degli immobili e domanda per l'assegnazione degli alloggi.

     (Art. 3, legge n. 126, 1967 che sostituisce l'art. 7 della legge n. 619, 1952 come risulta modificata dall'art. 4 della legge n. 299, 1958) Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

     Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni «Sassi» previsto negli articoli seguenti.

     Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione del presente capo, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

     Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni «Sassi» successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

     Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera.

 

     Art. 184. Lavori di sistemazione ed unità edilizia.

     (Art. 8, legge n. 619, 1952) Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune.

     Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è recuperata in dieci anni senza interessi con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

 

     Art. 185. Adempimenti del Genio civile.

     (Art. 9, legge n. 619, 1952) Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base all'art. 191, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.

     Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.

     Chiunque rimuove, o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000 [2].

 

     Art. 186. Commissione per l'assegnazione degli alloggi.

     (Art. 10, legge n. 619, 1952 e art. 4, legge n. 126, 1967) Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'ispettorato provinciale agrario, della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

     In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

     Le assegnazioni sono fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 183 ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

     Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni «Sassi», ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi.

 

     Art. 187. Termine per l'occupazione degli alloggi.

     (Art. 11, legge n. 619, 1952) Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

     E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca dell'assegnazione.

 

     Art. 188. Gestione degli alloggi.

     (Art. 12, legge n. 619, 1952) I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 182 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che deve risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del genio civile con l'intervento di un funzionario dell'intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.

 

     Art. 189. Modalità per la determinazione del canone di locazione degli alloggi.

     (Art. 13, legge n. 619, 1952) Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore a 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

 

     Art. 190. Cessione in proprietà degli alloggi.

     (Art. 14, legge n. 619, 1952) Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente capo possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

     Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, può essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

     Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.

     Il contratto di compra-vendita è stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

 

     Art. 191. Stanziamenti per le espropriazioni.

     (Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 15, legge n. 619, 1952. Art. 1, legge n. 299, 1958) Per le espropriazioni indicate nell'art. 180, per le opere previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 181 e dall'art. 185 nonché per le anticipazioni contemplate dall'art. 184 e per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 182 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958- 1959, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-1960 e 1960-1961, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-1962, di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-1963 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1963-1964.

     Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

 

     Art. 192. Edifici di culto.

     (Art. 5, legge n. 126, 1967) Gli edifici di culto di cui all'art. 181, lett. a) e quelli che siano realizzati ai sensi del presente capo, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato.

 

     Art. 193. Concorsi per il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi».

     (Art. 6, legge n. 126, 1967) Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento di concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra gli ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione «Sassi» di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico, ed etnografico.

     Il concorso deve essere espletato entro il 13 ottobre 1967.

     L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

     1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata che la presiede;

     2) dal sopraintendente ai monumenti e dal sopraintendente alle antichità per la Basilicata;

     3) dal sindaco della città di Matera;

     4) da un rappresentante del prefetto della provincia di Matera;

     5) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Matera;

     6) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

     7) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la pubblica istruzione e uno dal Ministro per i lavori pubblici;

     8) da un ingegnere e da un architetto, designati dai rispettivi ordini professionali tra i propri iscritti.

     Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

     Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'incarico.

     Il piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 194. Attuazione del piano di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi».

     (Art. 7, legge n. 126, 1967) Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi» è attuato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

     I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di intesa con il soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

     Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

     I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

 

     Art. 195. Interventi indifferibili di puntellamento.

     (Art. 8, legge n. 126, 1967) Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'art. 193, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni «Sassi», a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e della igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

     Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

     Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è autorizzato ad eseguire nei rioni «Sassi» la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

     I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Sopraintendenza ai monumenti della Basilicata.

 

     Art. 196. Disposizioni per la tutela artistica e paesistica.

     (Art. 9, legge n. 126, n. 1967) In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle LL. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi» sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

 

     Art. 197. Agevolazioni fiscali.

     (Art. 10, legge n. 126, 1967) Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

TITOLO IV

Disposizioni per la Calabria

 

Capo I

Provvedimenti a favore della Calabria

 

     Art. 198. Esecuzione di opere pubbliche.

     (Art. 30, c. 1° e tabelle, legge n. 255, 1906) Ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria e successive modifiche ed integrazioni, il Governo provvede alle opere pubbliche nelle province calabresi relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti, alle ferrovie complementari, indicate nelle tabelle A-bis, B, C, D, E, F e K annesse alla legge medesima.

 

     Art. 199. Dichiarazione di pubblica utilità.

     (Articolo 31, legge n. 255, 1906) L'approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare è determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 per la Sardegna.

 

     Art. 200. Opere stradali: ripartizione della spesa.

     (Art. 35, legge n. 255, 1906) La spesa del completamento delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella B della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare, alla esistente rete stradale, i comuni o le frazioni isolati, di cui alla tabella C, della citata legge, e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, della legge medesima, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle province.

 

     Art. 201. Opere stradali: costruzione e manutenzione.

     (Art. 32, legge n. 255, 1906) La costruzione delle opere contemplate nel precedente articolo è fatta a cura dello Stato, il quale provvede altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

     Nel bilancio dei lavori pubblici viene annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

     Alle rispettive collaudazioni devono intervenire le amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non ha luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

     (Art. 19, c. 2°, R.D. legge n. 558, 1920) La manutenzione delle strade comunali e provinciali di cui al presente articolo, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, può essere protratta oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari.

 

     Art. 202. Consolidamento degli abitati.

     (Art. 41, legge n. 255, 1906; art. 38, legge n. 455, 1908; art. 7, D.Lgt. n. 1679, 1917) Vengono eseguite a cura e spese dello Stato le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato nei comuni indicati nella tabella G annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, integrata dall'art. 38 comma 2° della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, nonché negli altri comuni indicati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle province de L'Aquila, di Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

     (Art. 41, c. 2°, legge n. 255, 1906) La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi possono provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

     (idem, c. 3°) Il Governo, ove se ne manifesti la convenienza economica, può, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.

 

     Art. 203. Opere di rimboschimento in Calabria.

     (Art. 87, c. 1°, R.D. n. 3267, 1923) Alle province della Calabria si applicano le disposizioni di cui all'art. 178, per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati ed espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

 

Capo II

Ulteriori provvedimenti a favore della Calabria

 

     Art. 204. Piano organico di opere straordinarie.

     (Art. 1, legge n. 1177, 1955) Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi di acqua e di bacini montani, per la stabilità delle pendici, per la bonifica montana e valliva.

     (idem, c. 2°) Coordinatamente con tali opere sono disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvione e frane.

     (Art. 1, legge n. 890, 1962) Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, recante provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.

     (Art. 1, c. 3°, legge n. 1177, 1955) Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

     (idem, c. 4°) Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma possono, a carico dei fondi di cui all'art. 208, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

 

     Art. 205. Carattere aggiuntivo degli interventi.

     (Art. 2, legge n. 1177, 1955) Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

 

     Art. 206. Classificazione dei territori calabresi.

     (Art. 3, legge n. 1177, 1955) Ai fini dell'applicazione del presente capo, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulle norme per la bonifica integrale.

 

     Art. 207. Misura dei contributi.

     (Art. 4, c. 2°, legge n. 1177, 1955) Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

     Il pagamento del contributo dovuto ai privati è eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuto del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

     Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione era in corso di istruzione alla data del 14 dicembre 1955.

 

     Art. 208. Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione.

     (Art. 5, legge n. 1177, 1955) Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza del presente capo nei comprensori di bonifica integrale ai sensi dell'art. 206 sono a totale carico dello Stato.

     (Art. 2, legge n. 890, 1962) Durante il periodo di applicazione delle norme dl presente capo la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 204 è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.

 

     Art. 209. Istituzione di un comitato di coordinamento.

     (Art. 6, legge n. 1177, 1955) La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione degli interventi del presente capo.

     (Art. 3, legge n. 890, 1962) Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 204 è costituito, presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche, un comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato regionale per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche.

     Il comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

 

     Art. 210. Piano regolatore di massima e programmi annuali di opere.

     (Art. 7, legge n. 1177, 1955) Entro il 14 giugno 1956, la Cassa per il Mezzogiorno redige un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione del presente capo.

     Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, è sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima è adottata analoga procedura.

     I programmi delle opere da eseguirsi dalla «Cassa» in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenta la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

     Alla formazione del piano regolatore, di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali di cui al quarto comma, del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvede d'intesa col comitato previsto dall'articolo 209.

 

     Art. 211. Abitati da consolidare o da trasferire.

     (Art. 8, legge n. 1177, 1955) Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sono determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi del presente capo.

     Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

     Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, sono concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

     a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;

     b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

     I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

     E' in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in dieci annualità la quota a loro carico secondo le modalità che sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

     E' facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del 3° comma agli enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tale caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

     Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

 

     Art. 212. Approvazione dei progetti esecutivi.

     (Art. 9, legge n. 1177, 1955, sostituito da art. 4, legge n. 890, 1962) I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi del presente capo, muniti del parere del comitato di cui all'art. 209 sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo.

     Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 31 primo comma del presente testo unico.

 

     Art. 213. Esecuzione delle opere.

     (Art. 10, legge n. 1177, 1955) Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonché della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione delle attribuzioni previste dal titolo III della prima parte del presente testo unico, devono essere coordinate in sede di formazione del piano di cui agli artt. 2 e 3 del presente testo unico.

     A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per la approvazione.

 

     Art. 214. Costituzione di uffici speciali.

     (Art. 11, legge n. 1177, 1955) La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste.

     All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.

 

     Art. 215. Affidamento dell'esecuzione delle opere.

     (Art. 12, legge n. 1177, 1955; D.P.R. n. 257, 1966) La esecuzione delle opere di cui al presente capo è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali ed alla Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria.

     Potrà essere affidata altresì ad enti locali e loro consorzi ed a consorzi di bonifica e di irrigazione.

 

     Art. 216. Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua.

     (Art. 13, legge n. 1177, 1955) Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici non utilizzate alla data del 14 dicembre 1955 sono revocate a giudizio insindacabile del Ministero per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 204.

 

     Art. 217. Consegna delle opere agli enti competenti.

     (Art. 14, legge n. 1177, 1955) Le opere di cui al presente capo, a misura che siano ultimate, sono dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 208 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

 

     Art. 218. Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere.

     (Art. 15, legge n. 1177, 1955) Tutte le opere che a norma del presente capo sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e successive modificazioni.

 

     Art. 219. Agevolazioni tributarie.

     (Art. 26, c. 1°, legge n. 646, 1950; art. 31, legge n. 634 1957) Agli atti e contratti relativi alle opere di cui al presente capo si applicano le disposizioni tributarie previste dall'art. 18 del presente testo unico.

 

     Art. 220. Norme finanziarie.

     (Art. 17, c. 1°, legge n. 1177, 1955, sostituito dall'art. 5, c. 1°, legge n. 890, 1962. Art. 17, c. 2°, legge n. 1177, 1955 e articolo 5, c. 2°, legge n. 890, 1962; legge n. 62, 1964) Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente capo, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 210.

     Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-1957; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-1958; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-1960; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-1961; di lire 19 miliardi nell'esercizio 1961-1962; di lire 29 miliardi in ciascuno degli esercizi 1962-1963 e 1963-1964; di lire 14 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1965; di lire 27 miliardi nell'anno finanziario 1966; di lire 12 miliardi e 500 milioni nell'anno finanziario 1967.

     Il Ministero del tesoro provvede a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

     (Art. 17, c. 3°, legge n. 1177, 1955; idem, c. 5°) Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, la Cassa mantiene gestione separata di tutti i fondi contemplati dalle disposizioni del capo medesimo; annualmente presenta al comitato, di cui all'art. 209 il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alle disposizioni del presente capo.

 

     Art. 221. Relazione riassuntiva sull'intervento.

     (Art. 6, L. n. 890, 1962) Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenta al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione delle disposizioni del presente capo, corredate dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti.

 

Capo III

Costruzione della ferrovia Paola-Cosenza

 

     Art. 222. Autorizzazione di spesa.

     (Art. 2, legge n. 851, 1960) E' autorizzata la spesa di 12 miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della ferrovia Paola-Cosenza.

     (Legge n. 62, 1964) La somma di lire 12 miliardi indicata nel precedente comma è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 1,5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963- 64; di lire 750 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo e cinquecento milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966; di lire 1 miliardo e 250 milioni per l'anno finanziario 1967; di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1969.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 12 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

 

TITOLO V

Disposizioni per la Sicilia

 

Capo I

Provvedimenti a favore del comune di Palermo

 

Sezione I

Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali

esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo

 

     Art. 223. Riconoscimento del risanamento come opera di prevalente interesse nazionale.

     (Art. 1, legge n. 18, 1962) Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, è opera di prevalente interesse nazionale.

 

     Art. 224. Esecuzione dei piani.

     (Art. 2, legge n. 18, 1962) Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza è eletta dal consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

 

     Art. 225. Disciplinare di concessione al consorzio.

     (Art. 3, legge n. 18, 1962) Nel caso di concessione al consorzio di cui all'articolo 224 il relativo disciplinare, approvato dal consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, deve stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario.

 

     Art. 226. Ratifica dei bilanci e dei programmi del consorzio.

     (Art. 4, L. n. 18 1962) I bilanci annuali ed i programmi biennali approvati dal consiglio di amministrazione del consorzio, devono essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al consiglio comunale che deve procedere alla ratifica entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati.

 

     Art. 227. Alienazione delle aree.

     (Art. 5, legge n. 18, 1962) Salvi i diritti di prelazione di cui all'art. 230, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica.

     Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.

 

     Art. 228. Utili di gestione.

     (Art. 6, legge n. 18, 1962) Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal consiglio comunale.

 

     Art. 229. Dichiarazione di pubblica utilità.

     (Art. 7, legge n. 18, 1962) L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

 

     Art. 230. Diritti di prelazione.

     (Art. 8, legge n. 18, 1962) I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto delle disposizioni di cui alla presente sezione, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalità fissate dalla giunta comunale, diritto di prelazione, sempreché riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni.

     Per le finalità di cui sopra sono riservati dal comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'ufficio tecnico erariale, è attribuito il valore unitario medio che risulta dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro di materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma delle vigenti disposizioni.

     Il diritto di prelazione è personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo.

     In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.

 

     Art. 231. Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati.

     (Art. 9, legge n. 18, 1962) Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione godono della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

 

     Art. 232. Indennità per le espropriazioni.

     (Articolo 10, legge n. 18, 1962) Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili.

     Tale capitalizzazione è effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso.

     Il reddito da capitalizzare è determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione.

     Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1° gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, è assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato dalle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.

     In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media è costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media è dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua.

     Non si procede alla media e la indennità è commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.

     Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.

 

     Art. 233. Criteri di determinazione del valore.

     (Art. 11, legge n. 18, 1962) Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'art. 232 non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione.

 

     Art. 234. Modalità per l'espropriazione.

     (Art. 12, legge n. 18, 1962) Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione delle norme di cui alla presente sezione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:

     a) il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

     b) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, sono depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

     c) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmette al prefetto segnalando:

     1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta, Per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

     2) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto dispone che il comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuove la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

 

     Art. 235. Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento.

     (Art. 13, legge n. 18, 1962) Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.

 

     Art. 236. Agevolazioni fiscali.

     (Art. 14, legge n. 18, 1962) L'atto di concessione ed i contratti per la esecuzione dei piani di risanamento godono delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

 

     Art. 237. Regolamento esecutivo.

     (Art. 15, legge n. 18, 1962) Su proposta del Ministro per i lavori pubblici e con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate le norme di attuazione.

 

     Art. 238. Attuazione dei piani di risanamento.

     (Art. 1, legge n. 28, 1962; legge n. 62, 1964) Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di pietà, Palazzo reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1963-1964; di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1965 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1966. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1961-1962 all'anno finanziario 2000.

 

     Art. 239. Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno.

     (Art. 2, legge n. 28, 1962) La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui all'articolo 238.

     Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

 

     Art. 240. Autorizzazioni di mutui.

     (Art. 3, legge n. 28, 1962) Ai fini indicati dall'art. 239, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia è prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in dipendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia è temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     L'amministrazione comunale di Palermo delega irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che sono somministrate dall'Istituto finanziatore.

 

     Art. 241. Predisposizione e approvazione dei progetti.

     (Art. 4, legge n. 28, 1962) I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento sono predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del presente testo unico.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi valori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 242. Assegnazione degli alloggi popolari.

     (Art. 5, legge n. 28, 1962) Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui all'articolo 238 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da data non posteriore al 30 gennaio 1961, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

     Gli alloggi suddetti devono essere costruiti sulle aree che sono indicate dal consiglio comunale.

     Le famiglie interessate devono precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

     (Art. 6, legge n. 28, 1962) All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

     1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente.

     2) un rappresentante del prefetto;

     3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

     4) sei rappresentanti eletti dal consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

     La commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

     L'elenco degli assegnatari predisposto dalla commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

 

     Art. 243. Limiti dei singoli impegni di spesa.

     (Art. 8, legge n. 28, 1962) La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

     Art. 244. Disposizioni per i mutui assistiti da contributo statale.

     (Art. 9, c. 1°, legge n. 28, 1962) Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi degli articoli 238 e seguenti del presente testo unico ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144, concernente la garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Sezione II

Costruzione e completamento della rete

di fognature della città di Palermo

 

     Art. 245. Disposizioni per la realizzazione delle opere.

     (Art. 1, legge n. 1155, 1960) Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al comune medesimo i benefici di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 3 e 13 della medesima legge richiamati negli artt. 45 e 46 del presente testo unico.

 

     Art. 246. Norme finanziarie.

     (Art. 2, legge numero 1155, 1960; legge n. 62, 1964) Per la concessione, ai fini dell'art. 245 del presente testo unico, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nello esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-1961 al 1963-1964.

     La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 all'anno finanziario 1999.

 

Sezione III

Contributo statale per il Duomo ed il Chiostro di Monreale

 

     Art. 247. Contributo statale.

     (Art. 1, legge numero 1356, 1962) E' autorizzato in conformità della legge 18 agosto 1962, n. 1356, un contributo di 450 milioni per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale, in aumento della spesa già prevista nell'art. 1 della legge 25 aprile 1957, n. 305, concernente il contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia.

 

     Art. 248. Anticipazione e finanziamento delle spese.

     (Art. 2, legge n. 1356, 1962) Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale è autorizzata ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

     Per i conseguenti finanziamenti la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale è autorizzata a cedere le annualità residue di contributi ad Istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.

     Gli oneri di sconto delle annualità rimangono a carico della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.

 

     Art. 249. Norme finanziarie.

     (Art. 3, legge numero 1356, 1962; legge n. 62, 1964) All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente sezione per la concessione del contributo di lire 450 milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede, con i fondi cui al capitolo: «Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ed ai corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari, in ragione di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1977 e di lire 15 milioni per l'anno finanziario 1978.

 

Capo II

Costruzione di acquedotti e reti interne di distribuzione nei comuni

della Sicilia e disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità

 

     Art. 250. Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani.

     (Art. unico, legge n. 893, 1965) A modifica di quanto disposto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, richiamato dall'art. 45 del presente testo unico, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, recante norme integrative e modificative della citata legge n. 589, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.

     L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

     Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i comuni riuniti in consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di una adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

 

     Art. 251. Disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità.

     (Art. 8, legge n. 457, 29-5-51) Le disposizioni degli articoli dal 52 al 58 del presente testo unico, si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che sono eseguiti dall'Ente siciliano di elettricità o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033.

 

TITOLO VI

Disposizioni per la Sardegna

 

Capo I

Provvedimenti in favore della Sardegna

 

     Art. 252. Opere di rimboschimento.

     (Art. 88, R.D. n. 3267, 1923) In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali ispettorati forestali, sono eseguiti a cura e spese dello Stato.

 

     Art. 253. Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa.

     (Art. 12, R.D.Lgs. n. 498, 1946) Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75% per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40% per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.

     Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli artt. 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato può concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60%.

     Le somme a carico dello Stato sono stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 254. Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura).

     (Art. 1, legge n. 501, 1956) L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di displuvio col bacino del basso Coghinas, è dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni.

 

Capo II

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola

 

Sezione I

Programmazione e attuazione degli interventi

 

     Art. 255. Piano organico degli interventi.

     (Art. 1, legge n. 588, 1962) Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola.

     Il piano viene formulato per zone «territoriali omogenee» individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.

     Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

 

     Art. 256. Carattere aggiuntivo e direttive degli interventi.

     (Art. 2, legge n. 588, 1962) Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

     Al fine del coordinamento di cui all'art. 255 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico ed alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

     In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

     Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa per il Mezzogiorno.

     La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'art. 6, lettera f) del presente testo unico e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.

 

     Art. 257. Partecipazione degli organi regionali.

     (Art. 3, legge n. 588, 1962) Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

     A questi effetti il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è integrato dal presidente della Giunta regionale.

     Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 258. Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi.

     (Art. 4, legge n. 588, 1962) La Regione predispone avvalendosi dei suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 255 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     (idem, c. 2°) Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale.

     (Art. 29, u.c., legge n. 717, 1965) Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

     (Art. 4, c. 3°, legge n. 588, 1962) Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio.

     (idem, c. 4°) La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

 

     Art. 259. Concessione per l'esecuzione delle opere, controlli tecnici e collaudi.

     (Art. 5, legge numero 588, 1962) L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.

     Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'art. 261 del presente testo unico a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalle disposizioni di cui al presente capo, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.

     La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

     Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete la approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.

     Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

     Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituisce a Cagliari un apposito ufficio.

     La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 256.

 

     Art. 260. Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi.

     (Art. 6, legge n. 588, 1962) Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'art. 257 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

     Possono essere invitati alle riunioni del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.

 

     Art. 261. Autorizzazioni di spesa. (Omissis)

 

     Art. 262. Specificazione degli oneri.

     (Art. 8, legge n. 588, 1962) Fanno carico agli stanziamenti di cui al presente capo gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'art. 255.

 

     Art. 263. Limiti di impegno.

     (Art. 9, legge n. 588, 1962) In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.

     Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate negli esercizi successivi.

     Le somme comunque introitate per capitoli o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

 

Sezione II

Disposizioni di carattere particolare

 

     Art. 264. Direttive di intervento.

     (Art. 10, legge n. 588, 1962) Gli interventi di cui alla presente sezione sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo.

 

     Art. 265. Formazione professionale.

     (Art. 11, legge n. 588, 1962) Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

     In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attività educative e sportive in genere.

     Alle riunioni del Comitato dei Ministri per la approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.

     Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere a carico degli stanziamenti di cui al presente capo e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

     Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione degli enti.

     Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie

- intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le

forze di lavoro - condotta dai competenti organi regionali, secondo

programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.

 

     Art. 266. Agevolazioni tariffarie per i trasporti.

     (Art. 12, legge n. 588, 1962) Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

     Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziati, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

     A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, né si applicano le quote di transito.

 

     Art. 267. Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale.

     (Art. 13, legge n. 588, 1962) Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.

     Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.

     Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

     Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 61 del presente testo unico.

     (Art. 14, legge n. 588, 1962) E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

     a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

     b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

     Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

     I benefici di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

 

Sezione III

Interventi per lo sviluppo agricolo

 

     Art. 268. Direttive per l'intervento in agricoltura.

     (Art. 15 legge n. 588, 1962) Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

     A tal fine esso deve disporre:

     a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

     b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

     c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

     d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

 

     Art. 269. Autorizzazione a contrarre mutui, modalità e contributi per gli stessi.

     (Art. 16, legge n. 588, 1962) La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

     a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'art. 270 del presente testo unico;

     b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'art. 272;

     c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

     Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

     Il credito degli enti verso i proprietari, per quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

     Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

     Dei consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

 

     Art. 270. Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione.

     (Art. 17, legge n. 588, 1962) Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art. 269, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.

     Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, per i piani di ricomposizione fondiaria - sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

     Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dallo Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

 

     Art. 271. Delega di poteri.

     (Art. 18, legge n. 588, 1962) I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dell'articolo 847 del codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione.

 

     Art. 272. Benefici per la realizzazione dei piani organici di trasformazione aziendale.

     (Art. 19, legge n. 588, 1962) Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.

     Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani e successive modificazioni e integrazioni.

     E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non possono essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

     Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

     Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

     Per l'attuazione del piano è organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.

     Il piano e i programmi devono stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

 

     Art. 273. Obblighi per i proprietari dei terreni agricoli.

     (Art. 20, legge n. 588, 1962) Ferme restando le norme previste dall'art. 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nel presente capo, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.

     Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.

     Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'art. 272 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese.

     La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

 

     Art. 274. Disposizioni finanziarie.

     (Art. 21, legge n. 588, 1962) Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti, dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dall'articolo 272 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

 

     Art. 275. Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale.

     (Art. 22, legge n. 588, 1962) La regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

     La Regione finanzia altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.

 

     Art. 276. Oneri per la sistemazione di terreni degli enti locali.

     (Art. 23, legge n. 588, 1962) E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     A tal fine gli enti interessati presentano piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

     a) formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo- pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

     b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

     c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

     Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

     Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

 

     Art. 277. Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole.

     (Art. 24, legge n. 588, 1962) Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:

     a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

 

     Art. 278. Disposizioni generali.

     (Art. 25, legge numero 588, 1962) Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

 

Sezione IV

Interventi per lo sviluppo industriale

 

     Art. 279. Programma di ricerca sulla produttività delle industrie estrattive.

     (Art. 26, legge n. 588, 1962) Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate.

     E' autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

     La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

 

     Art. 280. Direttive di intervento.

     (Art. 27, legge n. 588, 11-6-62) Nel settore dell'industria tanto i piani quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

     In particolare si dovrà prevedere:

     a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;

     b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

 

     Art. 281. Realizzazione di attrezzature e servizi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale. - (Art. 28 legge n. 588 1962) E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del presente testo unico.

 

     Art. 282. Autorizzazione per la costituzione di una società finanziaria.

     (Art. 29, legge n. 588, 1962) Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile.

     Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dal presente capo, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o società private.

     Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

     Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

     Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

 

     Art. 283. Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali.

     (Art. 30, legge n. 588, 1962) Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di cui all'art. 5, possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall'art. 280 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per lo allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresì la concessione all'Ente sardo di elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

     Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate negli articoli 102 e 103 del presente testo unico. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente capo, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

     I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative.

     Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative hanno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

     E' istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

 

     Art. 284. Contributi sui mutui industriali.

     (Articolo 31, legge n. 588, 1962) Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

     I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

     Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

     Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente sono gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

     Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'art. 283.

 

     Art. 285. Estensione dei benefici alle aziende a partecipazione statale.

     (Art. 32, legge n. 588, 1962) Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 256 del presente testo unico e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalle disposizioni contenute nel presente capo.

 

     Art. 286. Termini di applicabilità.

     (Art. 33, legge n. 588, 1962) Le agevolazioni di cui agli articoli 279, 281, 283 e 284, possono essere concesse anche per le opere iniziate prima del 18 luglio 1962, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

 

Sezione V

Interventi nei settori della pesca,

dell'artigianato, del commercio e del turismo

 

     Art. 287. Contributi per la pesca.

     (Art. 34, legge n. 588, 1962) E' autorizzata la concessione di contributi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per lo allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori.

     Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire lo ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

     Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

     Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, di regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

     La garanzia di cui al quinto comma dell'articolo 283 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

 

     Art. 288. Contributi per l'artigianato.

     (Art. 35, legge n. 588, 1962) Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a:

     a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

     La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'art. 283 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

 

     Art. 289. Fondo per il credito all'artigianato artistico.

     (Art. 36, legge n. 588, 1962) E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

     E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

 

     Art. 290. Interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali.

     (Art. 37, legge n. 588, 1962) Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

     a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

     b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

     c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per il trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

 

     Art. 291. Interventi nei centri turistici.

     (Art. 38, legge n. 588, 1962) E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

     I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, hanno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non possono superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

     E' altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

 

Capo III

Trasferimento degli abitati di Gairo e Osini

 

     Art. 292. Limiti del contributo.

     (Art. 1, legge n. 952, 1966) Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, recante provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti del 1958, 1959, 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, il limite dei contributi di cui all'art. 1, lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

 

     Art. 293. Modalità per la concessione dei contributi.

     (Art. 2, legge n. 952, 1966) Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 292 devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967.

     I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

     Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

 

     Art. 294. Esecuzione dei lavori da parte dello Stato.

     (Art. 3, legge n. 952, 1966) I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'art. 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

     L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

     L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'art. 292.

     La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

 

     Art. 295. Cessione in proprietà degli alloggi.

     (Art. 4, legge n. 952, 1966) Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 294 gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, concernente i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi di cui al presente caso, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

     Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 294.

     Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

     Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'art. 2817 del codice civile.

     Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, e successive modificazioni.

 

     Art. 296. Limiti di applicabilità.

     (Art. 5, legge n. 952, 1966) Chi abbia ottenuta la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi del presente capo, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

 

     Art. 297. Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

     (Art. 6, legge n. 952, 1966) Restano ferme le disposizioni della legge 20 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo.

 

     Art. 298. Disposizioni finanziarie.

     (Art. 8, legge n. 952, 1966) Per gli adempimenti previsti dal presente capo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

     Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

 

TITOLO VII

Disposizioni per il Lazio

 

     Art. 299. Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino.

     (Art. 28, c. 2°, legge n. 647, 1905) Ai sensi del testo unico delle leggi sulla bonifica dell'agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e limitatamente alle zone ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, ai proprietari ed agli acquirenti di terreni, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, compresa la costruzione di fabbricati rurali, possono essere concessi mutui di favore con interessi del 2,50 per cento, rimborsabili in 45 annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

     Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

     (Art. 29, c. 2°, legge n. 647, 1905) Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di cui al primo comma sono somministrate dalla Cassa DD.PP. ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento.

     La differenza fra il tasso di cui al precedente comma e quello di favore di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.

 

TITOLO VIII

Disposizioni comuni per la Puglia e la Basilicata

 

Capo I

Opere di trasformazione fondiaria e di irrigazione

 

     Art. 300. Sussidio dello Stato.

     (Art. 9, D.L.C.P.S. n. 281, 1947; art. 16, c. 2°, legge n. 910, 1966) Nei territori nei quali opera l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata, può essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità.

     (Art. 15, D.L.C.P.S, n. 281, 1947) La disposizione di cui al comma precedente nonché quelle degli artt. 7, 8, 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 concernenti l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania sono applicabili anche ai consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata nell'ambito del rispettivo territorio.

 

     Art. 301. Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

     (Art. 12 legge n. 184, 1953) L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, provvede in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365 e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.

     Il predetto ente, in base ad apposite convenzioni con i comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

 

TITOLO IX

Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Campania

 

Capo I

Consolidamento di frane minaccianti abitati

e trasferimento di abitati in nuova sede

 

     Art. 302. Dichiarazione di pubblica utilità.

     (Articolo 64, legge n. 445, 1908) I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati effettuati in Basilicata e Calabria ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, nonché l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità.

     Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria.

     Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade.

     La indennità per i terreni che devono espropriarsi in sede dei nuovi abitati è determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente il 30 luglio 1908 e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe.

     In mancanza di fitti accertati, l'indennità è fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni.

     Le eventuali contestazioni sono definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi ed il terzo dal presidente del tribunale competente.

     Il presidente nomina anche l'arbitro o gli arbitri che non siano stati designati dalle parti.

 

     Art. 303. Piani di trasferimento.

     (Art. 65, legge n. 445, 1908) I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la località in cui deve sorgere il nuovo abitato.

     Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edifici.

 

     Art. 304. Pubblicazione dei piani di trasferimento.

     (Art. 66, legge n. 445, 1908) I due piani di cui all'articolo precedente, completati a cura della giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse residenti, sono pubblicati all'albo del comune per la durata di trenta giorni.

     Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari e i capi delle singole famiglie debbono dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.

 

     Art. 305. Assegnazione gratuita di aree.

     (Art. 67, legge n. 445, 1908) Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, è assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.

     Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, può pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso può chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.

 

     Art. 306. Assegnazione integrativa di terreno.

     (Art. 68, legge n. 445, 1908) In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari ed i capi di famiglia di cui all'articolo precedente possono chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantità di terreno non superiore ai duecento metri quadrati.

     Nessun proprietario e nessuna famiglia può avere più di una concessione gratuita di suolo.

 

     Art. 307. Approvazione del piano di trasferimento.

     (Art. 69, legge n. 445, 1908) Scaduto il termine di cui all'art. 304 il consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibera entro sessanta giorni sul piano della nuova località e forma l'elenco dei proprietari e dei capi famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantità di terreno da ciascuno di essi richiesta.

     Contro la deliberazione del consiglio comunale è ammesso il ricorso entro un mese alla giunta provinciale amministrativa, che decide definitivamente.

     Le eventuali opposizioni del consiglio comunale contro la scelta della nuova località sono definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la giunta provinciale, il consiglio provinciale di sanità e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

     Art. 308. Compilazione del piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.

     (Art. 70, legge n. 445, 1908) Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'ufficio del genio civile compila il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.

     Il piano regolatore, che ha valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, è pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del consiglio comunale, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.

 

     Art. 309. Distribuzione delle aree.

     (Art. 71, legge n. 445, 1908) A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, è fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.

     E' ammessa la facoltà di permutare i lotti. In base ai verbali della consegna delle aree che è fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, si provvede gratuitamente, a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette alle volture catastali nel termine di tre mesi.

 

     Art. 310. Demolizione delle case situate nella zona pericolosa.

     (Art. 72, legge n. 445, 1908) Salvo la applicazione dell'art. 153 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 55 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, i proprietari debbono entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'amministrazione provvede d'ufficio alla demolizione delle case.

     Il valore dei materiali va a diminuzione della spesa.

 

     Art. 311. Osservanza delle norme costruttive ed igieniche.

     (Art. 73, legge n. 445, 1908) Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.

 

Capo II

Disposizione per l'esecuzione di opere pubbliche

in Basilicata e in Calabria

 

     Art. 312. Modifiche del percorso delle strade comunali.

     (Art. 6, legge n. 601, 1917) Il Governo sentiti i consigli comunali interessati, il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, quando ciò sia necessario per metterle in armonia con le mutate esigenze della viabilità e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle località o quelle arterie verso le quali sono dirette.

 

     Art. 313. Manutenzione ordinaria delle strade comunali.

     (Art. 8, legge n. 601, 1917.) Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive province, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi.

     Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.

 

     Art. 314. Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade.

     (Art. 9, legge n. 601, 1917.) La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo è sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della metà a carico dello Stato.

     La spesa è obbligatoria per le province, ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

 

     Art. 315. Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi.

     (Art. 10, legge n. 601, 1917.) L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo è stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

     La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni è fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile.

     Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.

     L'amministrazione dello Stato ha facoltà di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.

 

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

 

     Artt. 316. - 335. [3]

 


[1] Le disposizioni del presente T.U. sono state abrogate dall'art. 172 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda, dall'art. 159 all'art. 315.

[2] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Le disposizioni del presente T.U. sono state abrogate dall'art. 172 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda, dall'art. 159 all'art. 315.