§ 12.4.21 - L. 8 aprile 1954, n. 144.
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:08/04/1954
Numero:144


Sommario
Art. 1.      I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.
Art. 2.      Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente art. 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una [...]
Art. 3.      In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e [...]


§ 12.4.21 - L. 8 aprile 1954, n. 144.

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

(G.U. 6 maggio 1954, n. 103).

 

Art. 1.

     I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.

     La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

 

     Art. 2.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente art. 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Agenzie di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

     Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.

     Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

 

     Art. 3.

     In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentato degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari.