§ 12.4.14 - L. 11 aprile 1938, n. 498.
Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della cassa depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:11/04/1938
Numero:498


Sommario
Art. 1.      La cassa depositi e prestiti è autorizzata a dichiarare, con la procedura di cui all'art. 3 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 287, la decadenza dei prestiti dopo trascorsi tre anni dalla [...]
Art. 2.      Le disposizioni in materia di liquidazione di interessi sui mutui della cassa depositi e prestiti sono modificate come appresso:
Art. 3.      Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili ai mutui della cassa depositi e prestiti a favore delle cooperative edilizie e dell'istituto nazionale per le case degli impiegati [...]
Art. 4.      Nel caso di mancato pagamento delle rate bimestrali delle annualità di ammortamento, gli enti mutuatari sono tenuti a corrispondere gli interessi sull'intera somma insoluta, al saggio vigente [...]


§ 12.4.14 - L. 11 aprile 1938, n. 498. [1]

Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della cassa depositi e prestiti.

(G.U. 17 maggio 1938, n. 111).

 

Art. 1.

     La cassa depositi e prestiti è autorizzata a dichiarare, con la procedura di cui all'art. 3 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 287, la decadenza dei prestiti dopo trascorsi tre anni dalla data del provvedimento di concessione senza che le siano stati prodotti i documenti richiesti per porre i mutui in ammortamento.

     Per i prestiti già concessi, i tre anni decorrono dalla data della presente legge, salvo che trattisi di mutui che beneficiarono delle eccezionali agevolezze portate dal regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998, per i quali le dichiarazioni di cui al precedente comma potranno aver luogo dal 1° giugno 1938.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni in materia di liquidazione di interessi sui mutui della cassa depositi e prestiti sono modificate come appresso:

     Per i prestiti parzialmente o integralmente somministrati prima che incominci il loro ammortamento sono liquidati, a favore della cassa depositi e prestiti, per la frazione d'anno antecedente all'inizio dell'ammortamento, gli interessi sulle singole somministrazioni, al saggio di concessione dei rispettivi mutui dalla data dei mandati al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a totale carico del mutuatario, per i mutui senza contributo, ed è ripartito fra l'ente mutuatario e lo Stato, in proporzione dei saggi d'interesse a loro carico, per i mutui assistiti da contributo statale.

     L'importo a carico dell'ente mutuatario, diminuito dello sconto, calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento, e quello dovuto dallo Stato è ad esso addebitato.

     Per mutui parzialmente o integralmente somministrati dopo l'inizio dell'ammortamento, alla fine di ogni anno, a cominciare dal primo anno dello ammortamento stesso, vengono liquidati a carico della cassa depositi e prestiti gli interessi dal 1° gennaio al 31 dicembre sulle somme, che, a quest'ultima data, non risultano somministrate e dal 1° gennaio alla data dei mandati di pagamento su quelle somministrate durante l'anno. Tali interessi vengono liquidati al saggio vigente per i depositi volontari al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la liquidazione, ed il loro ammontare è ripartito fra l'ente mutuatario e lo Stato, in proporzione dei saggi d'interesse a loro carico per i mutui con contributo statale, mentre per gli altri mutui è dovuto integralmente all'ente mutuatario.

     Le disposizioni del comma precedente saranno applicate per l'intero anno a cominciare dalla liquidazione degli interessi che saranno da corrispondere per il 1937.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili ai mutui della cassa depositi e prestiti a favore delle cooperative edilizie e dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

 

     Art. 4.

     Nel caso di mancato pagamento delle rate bimestrali delle annualità di ammortamento, gli enti mutuatari sono tenuti a corrispondere gli interessi sull'intera somma insoluta, al saggio vigente per la concessione dei prestiti aumentato del 0,50 per cento, dal giorno successivo alla scadenza. Ove, peraltro, sia applicata l'indennità di mora ai delegati al versamento, gli interessi suddetti a carico degli enti verranno liquidati solo dopo trascorso un anno dalla scadenza del debito, cioè a decorrere dall'inizio del secondo anno dalla scadenza stessa.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.