§ 28.9.2 - D.Lgs.C.P.S. 31 luglio 1947, n. 1033.
Norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.9 somministrazione
Data:31/07/1947
Numero:1033


Sommario
Art. 1.      Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente siciliano di elettricità provvede un collegio di revisori di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Art. 2.      L'esercizio finanziario dell'Ente siciliano di elettricità ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 3.      I contributi annuali previsti dal primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, saranno per ciascun esercizio imputati in parti eguali sui bilanci dei Ministeri dei [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 28.9.2 - D.Lgs.C.P.S. 31 luglio 1947, n. 1033.

Norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità

(G.U. 10 ottobre 1947, n. 233)

 

     Art. 1.

     Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente siciliano di elettricità provvede un collegio di revisori di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

     Due revisori effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Regione siciliana; il terzo è nominato dal Presidente della Regione su proposta degli istituti di credito partecipanti.

     I revisori supplenti sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Regione siciliana.

     I revisori durano in carica tre anni e alla scadenza possono essere rinominati. I loro emolumenti sono determinati per ciascun esercizio dal Consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di elettricità.

     Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 2.

     L'esercizio finanziario dell'Ente siciliano di elettricità ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo.

 

          Art. 3.

     I contributi annuali previsti dal primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, saranno per ciascun esercizio imputati in parti eguali sui bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, e versati all'Ente siciliano di elettricità in rate quadrimestrali di eguale ammontare.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.