§ 45.1.12 - L. 9 aprile 1953, n. 297.
Provvedimenti a favore della città di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:09/04/1953
Numero:297


Sommario
Art. 1.      In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato ed ai contributi statali per opere pubbliche nel comune di Napoli e per la integrazione del bilancio del Comune [...]
Art. 2.      Per il completamento dei lavori di ripristino delle opere di conto dello Stato in Napoli e del comune di Napoli distrutte o danneggiate da eventi bellici, comprese [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione in Napoli di edifici universitari. Tale spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei [...]
Art. 4.      La Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali e di assicurazioni sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento [...]
Art. 5.      Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi di [...]
Art. 6.      In attesa che apposita Commissione proponga i provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, è autorizzato a favore del Comune medesimo un [...]
Art. 7.      Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detterà [...]
Art. 8.      L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed [...]
Art. 9.      La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costituire a totale suo [...]
Art. 10.      All'onere di lire 5.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-54 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge


§ 45.1.12 - L. 9 aprile 1953, n. 297. [1]

Provvedimenti a favore della città di Napoli.

(G.U. 5 maggio 1953, n. 102).

 

 

     Art. 1.

     In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato ed ai contributi statali per opere pubbliche nel comune di Napoli e per la integrazione del bilancio del Comune stesso, da sostenersi o da concedersi con i normali stanziamenti di bilancio in esecuzione di leggi generali, sono autorizzate le spese e i contributi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Per il completamento dei lavori di ripristino delle opere di conto dello Stato in Napoli e del comune di Napoli distrutte o danneggiate da eventi bellici, comprese quelle previste dal terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata la spesa di L. 5.500.000.000.

     Per la costruzione, a carico dello Stato, di fabbricati popolari da destinare ad alloggio delle famiglie bisognose allocate negli edifici da sgombrare per l'attuazione del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'istruzione pubblica sarà provveduto al riparto della somma prevista dal primo comma del presente articolo fra le singole categorie di opere.

     In conformità a tale riparto, la somma stessa e quella di un miliardo di cui al secondo comma del presente articolo saranno stanziate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'istruzione pubblica in ragione di complessive lire un miliardo annuo negli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1957-58.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione in Napoli di edifici universitari. Tale spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400.000.000 annue dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.

     L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà alla sistemazione dei propri impianti e servizi nella città di Napoli. A tal uopo è autorizzata la spesa di 3 miliardi che sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni annue dal 1952-53 al 1957-58 e versata all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 4.

     La Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali e di assicurazioni sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.

     I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

     Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti Ministeriali di concessione della garanzia, questa sarà assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Le opere saranno effettuate secondo i programmi che verranno predisposti dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

     La Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le Amministrazioni interessate delegheranno irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministreranno gli istituti finanziatori suindicati.

     I progetti relativi alle opere previste nei programmi saranno approvati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Amministrazioni interessate.

 

          Art. 5.

     Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima.

     Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'Ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

     Per le opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere.

     Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57.

     La somma di lire 64.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-55; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-99; di lire 800 milioni nell'esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.

 

          Art. 6.

     In attesa che apposita Commissione proponga i provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, è autorizzato a favore del Comune medesimo un contributo annuo per tre anni di lire tre miliardi dal 1952 al 1954.

     Le somme previste dal presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1952-53.

     La Commissione di cui al primo comma, composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e presenterà le sue proposte al Ministero dell'interno entro un anno dalla sua nomina.

     Per la costruzione degli alloggi popolari, previsti dal precedente art. 2, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 28 marzo 1952, n. 200.

 

          Art. 7.

     Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detterà norme per il riordinamento del Consorzio nazionale canapa, istituito con decreto luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, e dell'Associazione produttori canapa di cui al decreto 9 luglio 1933, secondo il criterio che gli enti medesimi, sia nella costituzione dei loro organi sia nella loro gestione amministrativa e patrimoniale, dovranno tener presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione agricola della canapa nel Nord e nel Sud; gli uffici amministrativi per il settore meridionale avranno sede in Napoli.

 

          Art. 8.

     L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 9.

     La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costituire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria.

     Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari od obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica.

 

          Art. 10.

     All'onere di lire 5.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-54 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione per l'esercizio medesimo. A quello di lire 5.500.000.000 relativo all'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.