§ 41.8.a - Legge 15 febbraio 1953, n. 184.
Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:15/02/1953
Numero:184


Sommario
Art. 1.      Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, [...]
Art. 4.      Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare [...]
Art. 5.      Il termine di un triennio di cui al secondo comma dall'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è prorogato di tre anni
Art. 6.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione [...]
Art. 7.      Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la [...]
Art. 8.      Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli enti mutuatari producano copia [...]
Art. 9.      E' data facoltà all'Ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del contributo statale, di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del genio [...]
Art. 10.      Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli enti previsti dalla legge stessa possono [...]
Art. 11.      E' in facoltà dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, [...]
Art. 12.      L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella [...]


§ 41.8.a - Legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(G.U. 9 aprile 1953, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.

     Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle più urgenti necessità dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.

     Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.

     Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

     L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

     1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonchè delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il Comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso Comune;

     2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

     3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindrata e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

     4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877".

 

          Art. 3.

     Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

 

          Art. 4.

     Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

 

          Art. 5.

     Il termine di un triennio di cui al secondo comma dall'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è prorogato di tre anni.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.

     Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali già esistenti, tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento [1].

 

          Art. 7.

     Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, da una corografia della zona in scala 1:25.000, e dal dettagliato parere del locale Ufficio del genio civile circa l'ammissibilità dell'opera al contributo.

     Per i progetti di opere igieniche e di edifici scolastici da eseguire in applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sostituiscono anche i pareri del Consiglio superiore di sanità del Consiglio provinciale di sanità e del medico provinciale.

     Gli stessi progetti, ove sia attualmente prescritto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, sono sottoposti invece al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

 

          Art. 8.

     Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dalla autorità tutoria con autorizzazione al mantenimento della corrente sovrimposta, nonchè l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima e, per i Comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo o su altra imposta delegabile per legge.

     Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce. Tale attestazione sostituisce il benestare del Ministero delle finanze previsto dal primo comma dell'art. 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165.

 

          Art. 9.

     E' data facoltà all'Ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del contributo statale, di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti, una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati, da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta, e che ne dia garanzia anche mediante fideiussione, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

     L'anticipazione stessa sarà recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

     Le imprese corrisponderanno altresì sulla anticipazione l'interesse allo stesso tasso di concessione del mutuo.

 

          Art. 10.

     Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli enti previsti dalla legge stessa possono prescindere dalla autorizzazione prefettizia.

     Nel caso in cui la gara vada deserta, potrà essere autorizzato dai Provveditori alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

     Il contributo dello Stato sarà corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto.

     Il Ministero dei lavori pubblici emetterà, in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale sulla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.

     Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo.

 

          Art. 11.

     E' in facoltà dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purchè i Comuni interessati ne facciano espressa domanda.

 

          Art. 12.

     L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.

     Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 9 agosto 1954, n. 649.