§ 14.4.10 - L. 17 maggio 1952, n. 619.
Risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:17/05/1952
Numero:619


Sommario
Art. 1.      Al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla L. 31 marzo 1904, numero 140 , si provvede:
Art. 2.      I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Ministro per il tesoro, approvano, d'intesa, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a [...]
Art. 3.      Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'art. 1, è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale [...]
Art. 4.      L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di [...]
Art. 5.      Sono a totale carico dello Stato:
Art. 6.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal [...]
Art. 9.      Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente art. 15, all'esecuzione delle opere permanenti [...]
Art. 10.      Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato [...]
Art. 11.      Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.
Art. 12.      I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 6 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La [...]
Art. 13.      Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e [...]
Art. 14.      Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.
Art. 15.      Per le espropriazioni indicate all'art. 4, per le opere previste alle lettere a), b) e c) del l'art. 5 ed all'art. 9, nonché per le anticipazioni contemplate dall'art. 8 è autorizzata la spesa [...]
Art. 16.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 17.      Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.


§ 14.4.10 - L. 17 maggio 1952, n. 619. [1]

Risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera.

(G.U. 18 giugno 1952, n. 139).

 

Art. 1.

     Al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla L. 31 marzo 1904, numero 140 , si provvede:

     a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

     b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

     c) con la costruzione di borgate rurali, nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sulla bonifica integrale.

     Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme stanziate con la legge medesima, compilerà d'intesa con il Prefetto di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale col sindaco di quel Comune, con il presidente del Consiglio provinciale e col presidente della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.

     Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenuto conto del grado di urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici.

 

     Art. 2.

     I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Ministro per il tesoro, approvano, d'intesa, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del precedente art. 1.

     Del programma approvato sarà data comunicazione, tramite la Prefettura, al sindaco di Matera ed alla commissione istituita ai sensi dell'art. 10 perché, sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni di inabitabilità ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'art. 1, è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale dell'intero Comune.

     Detto piano di trasferimento, che avrà valore di piano particolareggiato, è costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in scala non minore di 1 : 2000 da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

     Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

 

     Art. 4.

     L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché degli alloggi nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 5.

     Sono a totale carico dello Stato:

     a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

     b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi", a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 7 della presente legge;

     c) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali.

     Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il Comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'articolo 15 della legge medesima.

 

     Art. 6.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 1, nei limiti di spesa previsti al successivo art. 15, da assegnare a norma dell'art. 7 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi".

 

     Art. 7. [1]

     Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

     Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni "Sassi" previsto negli articoli seguenti.

     Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

     Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni "Sassi" successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

     Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera.

 

     Art. 8.

     Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del Comune.

     Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è ricuperata in dieci anni senza interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

 

     Art. 9.

     Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente art. 15, all'esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.

     Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Sopraintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.

     Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni [2].

 

     Art. 10.

     Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

     In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

     Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'articolo 7, ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

     Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi [3].

 

     Art. 11.

     Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

     + fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.

 

     Art. 12.

     I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 6 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

 

     Art. 13.

     Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

 

     Art. 14.

     Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

     Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

     Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione [4].

     Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

 

     Art. 15.

     Per le espropriazioni indicate all'art. 4, per le opere previste alle lettere a), b) e c) del l'art. 5 ed all'art. 9, nonché per le anticipazioni contemplate dall'art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 50.000.000 nell'esercizio 1951-52, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1952 1953, per lire 250.000.000 nell'esercizio 1953-54 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1054-55.

     Per l'attuazione delle costruzioni di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 4.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 100.000.000 nell'esercizio 1951-52, di lire 600.000.000 nell'esercizio 1952-53, di lire 1.200.000.000 nel 1953-54, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1954-1955, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1955-1956 e di lire 600.000.000 nell'esercizio 1956-57.

     Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

     All'onere dipendente dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo si provvede nell'esercizio 1951-1952 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e nell'esercizio 1952-53 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

     Alla spesa da porre a carico dello Stato per le opere di interesse generale da eseguire nelle borgate rurali si provvede con i fondi stanziati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

     Art. 16.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 17.

     Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 28 febbraio 1967, n. 126. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 10 aprile 1979, n. 126.

[2] Comma così modificato dall'art. 77 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 28 febbraio 1967, n. 126.

[4] Per la decorrenza del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della L. 10 aprile 1979, n. 126.