§ 38.4.12 - L. 28 febbraio 1967, n. 126.
Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:28/02/1967
Numero:126


Sommario
Art. 1.      Al fine di completare il risanamento dei rioni «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di [...]
Art. 2.  [7]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [10]
Art. 6. 
Art. 7.  [12]
Art. 8.  [14]
Art. 9.      In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di [...]
Art. 9 bis. 
Art. 10.  [16]
Art. 11.  [17]


§ 38.4.12 - L. 28 febbraio 1967, n. 126.

Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.

(G.U. 29 marzo 1967, n. 79).

 

Art. 1.

     Al fine di completare il risanamento dei rioni «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, nonché per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge [1].

     L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969 [2].

     (Omissis) [3].

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi [4].

     Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni «Sassi» è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici [5].

     Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi [6].

 

     Art. 2. [7]

     Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

     1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;

     2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

     Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

     Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

     Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

     L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

 

     Art. 3. [8]

 

     Art. 4. [9]

 

     Art. 5. [10]

     Gli edifici di culto di cui all'articolo 5, lettera a) della legge 17 maggio 1952, n. 619, e quelli che siano realizzati ai sensi della presente legge, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato.

 

     Art. 6. [11]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni «Sassi» di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

     L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e così composta:

     1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;

     2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     3) da due consiglieri regionali;

     4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;

     5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità della Basilicata;

     6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

     7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

     8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;

     9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

     La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

     Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

 

     Art. 7. [12]

     Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi» è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

     I progetti delle singole opere sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche d'intesa con il soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

     Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

     I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

     Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessità di impedirne qualsiasi utilizzazione [13].

 

     Art. 8. [14]

     Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 6, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni «Sassi», a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

     Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

     Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni «Sassi» la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

     I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

 

     Art. 9.

     In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi» sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

 

     Art. 9 bis. [15]

     La gestione urbanistica del contro storico «Sassi» dopo l'attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato, e affidata al comune di Matera.

     Le norme e le modalità della gestione saranno disciplinate con apposito regolamento reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 10. [16]

     Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

     Art. 11. [17]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965, in lire 800 milioni nell'anno 1966 ed in lire 1.560 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 2192, 5381 e 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni, rispettivamente, 1965, 1966 e 1967.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1043.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Sostituisce l'art. 7 della L. 17 maggio 1952, n. 619.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Modifica l'art. 10 della L. 17 maggio 1952, n. 619.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 29 novembre 1971, n. 1043 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212..

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 29 novembre 1971, n. 1403.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 29 novembre 1971, n. 1043 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.