§ 2.3.54 - L. 30 aprile 1976, n. 386.
Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:30/04/1976
Numero:386


Sommario
Art. 1.  Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanati nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.  Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i [...]
Art. 3.  Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:
Art. 4.  La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una metà dei posti sia riservata a membri designati dalle [...]
Art. 5.  La legge regionale disciplina in particolare:
Art. 6.  Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Delta padano, ente di sviluppo, all'ente Maremma, ente di sviluppo in [...]
Art. 7.  Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, [...]
Art. 8.  Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 può [...]
Art. 9.  I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo [...]
Art. 10.  Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del [...]
Art. 11.  Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la [...]
Art. 12.  Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del [...]
Art. 13.  E' autorizzata la spesa di L. 14.400.000.000 - da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle [...]
Art. 14.  Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta padano, ente di sviluppo, ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e [...]
Art. 15.  E' autorizzata la spesa di L. 15.981.300.000 - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, [...]
Art. 16.  E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge [...]
Art. 17.  All'onere di complessive L. 116.651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede, quanto a lire 15.190.000.000, a L. 34.961.800.000 e a L. 32.300.000.000 a [...]
Art. 18.  E' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella [...]
Art. 19.  All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonché degli articolo 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo [...]
Art. 20.  Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in [...]


§ 2.3.54 - L. 30 aprile 1976, n. 386.

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.

TITOLO I

Norme di principio

 

Art. 1. Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanati nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

     Le regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la normativa sugli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

     Le regioni a statuto speciali e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

 

     Art. 2. Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

     Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attività nell'intera regione.

     Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

     Le regioni coordinano le attività affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi della comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali.

 

     Art. 3. Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

     a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

     b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

     c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

     d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni.

     Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

     Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

     In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

     Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

 

     Art. 4. La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una metà dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e da un rappresentante del personale; e che l'altra metà sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

     La legge regionale disciplina, altresì, la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 5. La legge regionale disciplina in particolare:

     a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;

     b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;

     c) le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

     d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle loro finalità, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

     e) il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi.

 

TITOLO II

Norme transitorie e particolari

Capo I

Norme transitorie

 

     Art. 6. Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Delta padano, ente di sviluppo, all'ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle regioni competenti per territorio, con le modalità di cui al presente articolo.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le regioni interessate, è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti, interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica.

     Il commissario straordinario nel termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta, provvede di intesa con le regioni interessate alla ripartizione dei beni, delle attività e passività, del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed alla assegnazione alle distinte gestionali regionali, che vengono attribuite alle regioni competenti per territorio ed amministrate alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle regioni medesime ai sensi della presente legge.

     Le funzioni di sviluppo attribuite all'opera nazionale combattenti e all'Ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse.

     Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

     Art. 7. Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera d), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi, può essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentite le organizzazioni sindacali [1].

     Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, che per quello trasferito agli enti locali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale, ai sensi del precedente comma, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento [1].

     Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo [2].

 

     Art. 8. Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 può continuare ad essere utilizzato allo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unità. Fino a quando non sarà istituito il ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il personale predetto è posto in posizione di comando con decreto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro sentito l'ente di appartenenza.

     Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma e dall'ente sviluppo nelle Marche, per l'espletamento di compiti dell'ente stesso, da almeno due anni, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sarà effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.

Capo II

Norme particolari

 

     Art. 9. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

     Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è abrogato.

 

     Art. 10. Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

     I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

     I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 17 maggio 1950, n. 230, è abrogato.

     Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, numero 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.

     I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.

     La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

 

     Art. 11. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, il conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

     I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.

     Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

     I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.

 

     Art. 12. Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

Norme finanziarie

 

     Art. 13. E' autorizzata la spesa di L. 14.400.000.000 - da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nell'Umbria, dell' ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, dell' ente di sviluppo in Campania, dell'ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

     Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

 

     Art. 14. Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta padano, ente di sviluppo, ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di L. 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui fissandone il relativo importo nel limite complessivo di L. 95.000.000.000.

     Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente «Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna».

     L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per il capitale e interessi, è a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonché da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

     L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.

     E' fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati.

 

     Art. 15. E' autorizzata la spesa di L. 15.981.300.000 - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania, e Irpinia, dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per l'attività di sviluppo agricolo da essi svolta.

     La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 13 e 14, primo comma, sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

 

     Art. 16. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

 

     Art. 17. All'onere di complessive L. 116.651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede, quanto a lire 15.190.000.000, a L. 34.961.800.000 e a L. 32.300.000.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972, 1973 e 1974, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 34.200.000.000 a carico del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

     All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 14, si provvede, per l'anno 1976 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. E' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente articolo 14 e dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

     Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria, nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3 miliardi.

 

     Art. 19. All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonché degli articolo 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 20. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 30, D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.

[1] Comma così modificato dall'art. 30, D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 30, D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.