§ 41.7.106 - D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.
Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/05/1975
Numero:480


Sommario
Art. 1.      Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, già esercitate [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed [...]
Art. 6.      Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, [...]
Art. 7.      L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna [...]
Art. 9.      Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative:
Art. 10.      Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre [...]
Art. 11.      L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio [...]
Art. 13.      L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, [...]
Art. 14.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra [...]
Art. 16.      La regione provvede per il proprio territorio:
Art. 17.      Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
Art. 18.      Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi [...]
Art. 19.  [5]
Art. 20.      Si applicano alla regione autonoma della Sardegna le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto [...]
Art. 21.      Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione.
Art. 22.      Sono parimenti delegati alla regione sarda i compiti già esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei [...]
Art. 23.  [6]
Art. 24.      Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli [...]
Art. 25.  [7]
Art. 26.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla [...]
Art. 27.      Il trasferimento alla regione degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli [...]
Art. 28.      Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti [...]
Art. 29.      La regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico [...]
Art. 30.      Al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato alla regione ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione regionale provvede, fino a quando non venga diversamente disposto con [...]
Art. 31.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonchè di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti [...]
Art. 32.      Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione autonoma della Sardegna che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con [...]
Art. 33.      Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
Art. 34.      Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine [...]
Art. 35.      Per la concessione di contributi a favore dell'E.T.F.A.S.
Art. 36.      All'onere di L. 8.347 milioni e di L. 12.700 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 rispettivamente per gli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte a carico e mediante [...]
Art. 37.      Alle entrate previste dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono aggiunte le seguenti:
Art. 38.      È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.


§ 41.7.106 - D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna.

(G.U. 6 ottobre 1975, n. 265)

 

Titolo I

 

Capo I

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

 

     Art. 1.

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli Enti locali.

     La regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

Capo II

LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti:

     "Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

     a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;

     b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

     c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

     d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;

     e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

     f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;

     g) opere di riparazione di danni bellici.

     La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio".

     Sono comunque trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

 

          Art. 3.

     Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, già esercitate all'atto del loro passaggio alla regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo art. 4, residuano alla competenza statale in ordine:

     a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;

     b) ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia;

     c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

     d) ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

     La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:

     "Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditoratoregionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

     Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Sono, altresì, trasferiti alla regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.

     Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato.

     Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile vengono posti a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici".

 

Capo III

EDILIZIA ED URBANISTICA

 

          Art. 5.

     Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

     Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.

     L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è abrogato.

 

          Art. 6.

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonchè da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

     Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     La regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

 

Capo IV

TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIARIE

 

          Art. 7.

     L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:

     "La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna è trasferita alla regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi".

 

          Art. 8.

     Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7, residuano alla competenza statale:

     1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

     esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

     2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

     vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina.

     Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonchè all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti.

     Ciò fino a quando il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non avrà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

 

Capo V

ACQUE MINERALI E TERMALI

 

          Art. 9.

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative:

     a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

     b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

     c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorchè artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

     In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

 

Capo VI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

          Art. 10.

     Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 dello stesso decreto [1] .

     Fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonchè alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze.

     In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

     I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. è riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonchè degli uffici di frontiera.

     La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).

     L'attività promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla regione, la quale utilizzerà normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.

 

Capo VII

MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

 

          Art. 11.

     L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

     La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie".

 

          Art. 12.

     Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dall'ufficio trasferito di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532:

     a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

     b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c), della legge stessa;

     c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonchè delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328;

     d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

     e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

     f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

     g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta si ritenga che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

     h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

     i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

     l) preparare i dati per la statistica generale.

 

Titolo II

 

Capo I

INDUSTRIA E COMMERCIO

 

          Art. 13.

     L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati ad eccezione degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto.

 

Capo II

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ NON

RIGUARDANTE OPERE A CARICO DELLO STATO

 

          Art. 14.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562, è sostituito dal seguente:

     "Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonchè tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione.

     Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale

     Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8". [2]

 

Capo III

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

 

          Art. 15.

     Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della regione.

     Le dette funzioni riguardano in particolare:

     a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonchè quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;

     b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi comprese la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla regione spetta anche la nomina del commissario.

 

          Art. 16.

     La regione provvede per il proprio territorio:

     a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;

     b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonchè all'assistenza estiva ed invernale dei minori;

     c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;

     d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

     e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;

     f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

     g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

 

          Art. 17.

     Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

     1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonchè all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;

     2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario o urgente;

     3) [3];

     4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, nonchè dei profughi stranieri;

     5) [4];

     6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali.

     L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3) del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo dell'amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

 

          Art. 18.

     Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.

     I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla regione.

     Restano ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionale, operanti nella Sardegna.

 

          Art. 19. [5]

 

Capo IV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

 

          Art. 20.

     Si applicano alla regione autonoma della Sardegna le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, con esclusione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello stesso decreto.

 

Capo V

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

 

          Art. 21.

     Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione.

     La delega riguarda in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

     a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951 n. 456), ed all'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

     b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

     c) l'addestramento professionale degli artigiani;

     d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

     e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

     Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

     f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

     g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

     h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

     Nelle funzioni amministrative delegate sono comprese anche:

     1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

     2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

     3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

     4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

 

          Art. 22.

     Sono parimenti delegati alla regione sarda i compiti già esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti site in Sardegna sarà trasferito alla regione, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi nella regione e destinati alle attività di cui al precedente articolo, saranno trasferiti al patrimonio della regione stessa.

     I provvedimenti relativi al trasferimento alla regione del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 ed ai precedenti commi del presente articolo, la regione provvede con la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad essa attribuita e determinata con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

     Ove la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non fosse sufficiente a ricoprire le spese del personale trasferito ai sensi del secondo comma del presente articolo, lo Stato provvede con contributo straordinario.

 

Capo VI

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 23. [6]

 

Titolo III

 

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 24.

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti in Sardegna nelle materie di competenza regionale ai sensi dei precedenti articoli, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

 

          Art. 25. [7]

     Al trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative disciplinate dal presente decreto, si applica l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

 

          Art. 26.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1979, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme [8] .

 

          Art. 27.

     Il trasferimento alla regione degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.

 

          Art. 28.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alla regione nelle materie di cui ai precedenti articoli e quelli inerenti alle attività delegate.

     Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alla regione ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

          Art. 29.

     La regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite alla regione.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale.

 

          Art. 30.

     Al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato alla regione ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione regionale provvede, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.

     La regione provvede all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita.

     In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma, i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 31.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonchè di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.

 

          Art. 32.

     Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione autonoma della Sardegna che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del rappresentante del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

 

          Art. 33.

     Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

Capo II

AGRICOLTURA E FORESTE

 

          Art. 34.

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziati dello Stato [9] .

     Il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è abrogato.

 

          Art. 35.

     Per la concessione di contributi a favore dell'E.T.F.A.S.

     Ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa di L. 8.347 milioni a copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1973 e di L. 12.700 milioni per l'anno 1974 e di L. 10.800 milioni per l'anno 1975.

     Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni dell'E.T.F.A.S., il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'Ente stesso a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di L. 20.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1975 e possono essere concessi, oltre che dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed enti e istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle norme statutarie.

 

          Art. 36.

     All'onere di L. 8.347 milioni e di L. 12.700 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 rispettivamente per gli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per i suddetti importi, del fondo iscritto al corrispondente capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

     All'onere di L. 10.800 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 per l'anno finanziario 1975 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 35, comma terzo, si provvederà, per l'anno 1975 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le variazioni di bilancio correnti all'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 37.

     Alle entrate previste dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono aggiunte le seguenti:

     a) cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

     b) nove decimi dell'imposta di registro percetta nel territorio della regione;

     c) ulteriori tre decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati percetto nel territorio della regione in aumento dell'attribuzione dei sei decimi di tale gettito prevista dalla legge 3 giugno 1960, n. 529.

     Le presenti norme hanno effetto dalla data del 1° luglio 1975.

 

          Art. 38.

     È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

 


[1]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1976, n. 40.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 7 giugno 1979, n. 260.

[3]  Numero abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

[4]  Numero abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 31 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

[7]  Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1976, n. 40.

[8]  Comma così modificato dall'art. 81 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

[9]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 28 gennaio 1984, n. 54.