§ 93.9.18 - Legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:12/02/1958
Numero:126


Sommario
Artt. 1. - 13. 
Art. 14. Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico      La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, [...]
Artt. 15. - 25.  [2]


§ 93.9.18 - Legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

(G.U. 12 marzo 1958, n. 62)

 

Titolo I

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

 

     Artt. 1. - 13. [1]

 

          Art. 14. Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico

     La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.

     In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

 

Titolo II

 

NORME TRANSITORIE

 

          Artt. 15. - 25. [2]

 


[1]  Articoli abrogati dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.