§ 98.1.30928 - D.P.R. 28 gennaio 1984, n. 54.
Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, in materia di trasferimento alla regione Sardegna [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1984
Numero:54


Sommario
Art. unico.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è modificato come segue


§ 98.1.30928 - D.P.R. 28 gennaio 1984, n. 54.

Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, in materia di trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni amministrative dell'Ente di sviluppo della Sardegna.

(G.U. 6 aprile 1984, n. 97)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

     Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è modificato come segue:

     "Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è sostituito dal seguente:

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziati dello Stato".