§ 58.1.9 - Legge 2 aprile 1968, n. 424.
Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.1 apprendistato
Data:02/04/1968
Numero:424


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      Le lettere f) ed l) dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 3.      L'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, [...]
Art. 5.      Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può [...]
Art. 6. 


§ 58.1.9 - Legge 2 aprile 1968, n. 424.

Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(G.U. 19 aprile 1968, n. 100)

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

     Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa".

 

          Art. 2.

     Le lettere f) ed l) dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

     "f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo".

     "l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".

 

          Art. 3.

     L'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".

     In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Art. 4.

     Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.

     Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto.

     Le spese derivanti dai precedenti commi sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

 

          Art. 5.

     Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione.

     La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici [1] .

 

          Art. 6. [2]

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 11 febbraio 1970, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 6 agosto 1975, n. 418.