§ 57.4.71 – L. 31 dicembre 1962, n. 1859.
Istituzione e ordinamento della scuola media statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:31/12/1962
Numero:1859


Sommario
Art. 1.  Fini e durata della scuola.
Art. 2.  Piano di studi.
Art. 3.  Programmi e orari d'insegnamento.
Art. 4.  Ammissione e frequenza.
Art. 5.  Promozione, idoneità e licenza.
Art. 6.  Valore della licenza.
Art. 7.  Libretto scolastico.
Art. 8.  Adempimento dell'obbligo.
Art. 9.  Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo.
Art. 10.  Istituzione.
Art. 11.  Classi di aggiornamento.
Art. 12.  Classi differenziali.
Art. 13.  Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo.
Art. 14.  Variazioni di organico.
Art. 15.  Oneri dei Comuni.
Art. 16.  Trasformazione delle scuole attuali.
Art. 17.  Inquadramento del personale di ruolo.
Art. 18.  Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi.
Art. 19.  Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento.
Art. 20.  Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge.
Art. 21.  Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media.
Art. 22.  Classi sperimentali.
Art. 23.  Modificazioni di programmi.
Art. 24.  Variazioni di bilancio e modificazioni alla denominazione dei capitoli.
Art. 25.  Norma di abrogazione.


§ 57.4.71 – L. 31 dicembre 1962, n. 1859. [1]

Istituzione e ordinamento della scuola media statale.

(G.U. 30 gennaio 1963, n. 27).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

     Art. 1. Fini e durata della scuola.

     In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.

     La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

 

          Art. 2. Piano di studi.

     Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

 

          Art. 3. Programmi e orari d'insegnamento.

     I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione [6].

     Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

     a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica e delle lingue straniere;

     b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali finalizzate queste ultime anche alla educazione sanitaria attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

     c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

     d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente art. 2. [7]

     L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua di insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi [8].

     Secondo le modalità da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza è facoltativa e gratuita.

 

Capo II

ALUNNI ED ESAMI

 

          Art. 4. Ammissione e frequenza.

     Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

     Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

 

          Art. 5. Promozione, idoneità e licenza.

     Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivoart. 6.

     Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

     Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

     All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

 

          Art. 6. Valore della licenza.

     L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, è esame di Stato.

     Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica [9].

     L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente [10].

     La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362 [11].

     Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado [12].

     Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza; la prova di latino può essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue al diploma di licenza e, per coloro che vogliono così integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina.

     Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.

 

          Art. 7. Libretto scolastico.

     E' istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al curriculum, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

 

Capo III

OBBLIGO SCOLASTICO

 

          Art. 8. Adempimento dell'obbligo.

     I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.

     Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

     In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare.

 

          Art. 9. Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo.

     Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

 

Titolo II

NORME PARTICOLARI

 

          Art. 10. Istituzione.

     Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Entro il 1° ottobre 1966, la scuola media sarà istituita in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell'istituzione stessa.

     Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non più di 30.

     Possono funzionare classi collaterali, nonchè corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni viciniori.

     Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi viciniori.

     A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti.

     Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, nè possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge, semprechè vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

 

          Art. 11. Classi di aggiornamento. [13]

     Nella scuola media è data facoltà di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza.

     Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media.

     Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perchè respinti.

     Le classi di aggiornamento non possono avere più di 15 alunni ciascuna; ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.

 

          Art. 12. Classi differenziali. [14]

     Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadatti scolastici.

     Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi, le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse.

     Della Commissione, che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto in pedagogia.

     Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

 

          Art. 13. Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

     Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonchè gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

     In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni quattro corsi.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo ed insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.

 

          Art. 14. Variazioni di organico.

     Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente art. 10.

     La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato a norma del precedente comma, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 15. Oneri dei Comuni.

     Il Comune è tenuto a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

     Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'art. 10.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 16. Trasformazione delle scuole attuali.

     A partire dal 1° ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuole medie in conformità al nuovo ordinamento.

     Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonchè le corrispondenti classi delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503.

     I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalità di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrerà i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati.

     Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole, istituti o conservatori.

     Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalità, le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.

 

          Art. 17. Inquadramento del personale di ruolo. [15]

     Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media, e si provvederà all'inquadramento degli insegnanti del triennio inferiore dei conservatori di musica.

 

          Art. 18. Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria.

     Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità a norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sarà consentito il passaggio ad altro insegnamento, semprechè abbiano la relativa abilitazione o la conseguano nel termine che sarà stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.

 

          Art. 19. Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento. [16]

     Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene collocato:

     a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli dell'Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario a sensi delle norme vigenti;

     b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale non di ruolo, a carico dell'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1° ottobre 1963, l'anzianità di servizio prescritta dall'art. 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'inquadramento.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istituzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti.

 

          Art. 20. Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge.

     Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente art. 16 nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato art. 16.

 

          Art. 21. Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media.

     Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedenteart. 16.

 

          Art. 22. Classi sperimentali.

     Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento proseguono gli studi a norma dell'art. 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti.

     L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni di cui al precedente comma è regolato secondo il disposto del quarto e del quinto comma del precedente art. 6.

     Il Ministro per la pubblica istruzione disporrà l'organizzazione di corsi di latino che mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi.

     Gli alunni che abbiano superato gli esami finali della ottava classe di cui al secondo comma dell'art. 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti secondari di secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento professionale, per i quali nulla è innovato.

 

          Art. 23. Modificazioni di programmi.

     Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino nei licei e negli istituti magistrali.

 

          Art. 24. Variazioni di bilancio e modificazioni alla denominazione dei capitoli.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonchè alle necessarie modificazioni nella denominazione dei competenti capitoli.

 

          Art. 25. Norma di abrogazione.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 16 giugno 1977, n. 348.

[13] Per l’abolizione delle classi di aggiornamento di cui al presente articolo, vedi l'art. 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517.

[14] Per l’abolizione delle classi differenziali di cui al presente articolo, vedi l'art. 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517.

[15] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 2 aprile 1968, n. 457.

[16] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 2 aprile 1968, n. 457.