§ 57.1.1 - Legge 5 giugno 1930, n. 824.
Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:05/06/1930
Numero:824


Sommario
Art. 1.      È istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica [...]
Art. 2.      Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno [...]
Art. 3.      L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore [...]
Art. 4.      Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante [...]
Art. 5.      L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di diciotto ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso [...]
Art. 6.      Oltre il caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 del concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.
Art. 7.      Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o [...]
Art. 8.      Agli incaricati dell'insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al regio decreto 6 maggio 1923, n. [...]
Art. 9.      Il Ministro per l'educazione nazionale 52) è autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.


§ 57.1.1 - Legge 5 giugno 1930, n. 824. [1]

Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

(G.U. 28 giugno 1930, n. 150).

 

     Art. 1.

     È istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica l'insegnamento religioso.

 

          Art. 2.

     Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

 

          Art. 3.

     L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.

 

          Art. 4.

     Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

 

          Art. 5.

     L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di diciotto ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano.

     Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti, la scelta degli incaricati sarà fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l'ordinario diocesano.

     L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'ordinario diocesano.

 

          Art. 6.

     Oltre il caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 del concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.

 

          Art. 7.

     Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.

 

          Art. 8.

     Agli incaricati dell'insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con l'aumento previsto dal regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per l'educazione nazionale 52) è autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.