§ 10.6.3 - R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.
Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:06/05/1923
Numero:1054


Sommario
Art. 1.      Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.
Art. 2.      Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli [...]
Art. 3.      I professori degli istituti medi sono nominati per concorso, secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.
Art. 6.      Il vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.
Art. 7.      Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal 1° ottobre.
Art. 8.      I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B, C, giusta l'annessa tabella n. 1.
Art. 9.      Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio, non computabile agli effetti della [...]
Art. 10.      Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n. 3 con stipendio determinato [...]
Art. 11.      I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.
Art. 12.      A capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il collegio dei professori.
Art. 13.      Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4.
Art. 14.      I presidi dei licei-ginnasi, degli istituti tecnici e degli istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.
Art. 15.      Ai presidi è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come è stabilito nell'annessa tabella n. 5.
Art. 16.      Con l'ufficio di professore o di preside negli istituti medi governativi è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali.
Art. 17.      I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.
Art. 18.      Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, [...]
Art. 19.      Contro i trasferimenti è ammesso ricorso al ministro, il quale decide, inteso il parere della apposita commissione consultiva esistente presso il ministero. Tale decisione ha il carattere di [...]
Art. 20.      I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.
Art. 21.      Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere [...]
Art. 22.      Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
Art. 23.      Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo [...]
Art. 24.      Le punizioni di cui ai num. 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la [...]
Art. 25.      I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al ministro.
Art. 26.      Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al [...]
Art. 27.      Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti [...]
Art. 28.      Nessuna classe può avere più di trentacinque alunni.
Art. 29. 
Art. 30.      Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'istruzione.
Art. 31.      Per l'insegnamento nei collegi militari il ministero dell'istruzione mette a disposizione del ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.
Art. 32.      I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal ministero dell'istruzione, che siano prescelti dal ministro degli affari esteri o da quello delle colonie con il consenso [...]
Art. 33.      Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un'indennità di missione da [...]
Art. 34.      L'istruzione complementare fa seguito a quella che si impartisce nella scuola elementare e la compie. E' data nella scuola complementare.
Art. 35.      La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia, matematica, scienze naturali e computisteria, disegno, una lingua straniera, [...]
Art. 36.      Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.
Art. 37.      E' consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.
Art. 38.      L'annessa tabella n. 7 stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali [...]
Art. 39.      L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori.
Art. 40.      Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.
Art. 41.      Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.
Art. 42.      Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.
Art. 43.      Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.
Art. 44.      L'annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli [...]
Art. 45.      L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. E' impartita nell'istituto tecnico.
Art. 46.      L'istituto tecnico è di otto anni.
Art. 47.      Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica, disegno; una lingua straniera; stenografia.
Art. 48.      Il corso superiore può essere costituito dalla sezione di commercio e di ragioneria e dalla sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.
Art. 49.      La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.
Art. 50.      La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.
Art. 51.      Ogni istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.
Art. 52.      L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le [...]
Art. 53.      L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali.
Art. 54.      Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno [...]
Art. 55.      Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; [...]
Art. 56.      Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di quaranta istituti può istituirsi un terzo corso completo nei [...]
Art. 57.      Ad ogni istituto magistrale è annesso un giardino di infanzia o una casa dei bambini.
Art. 58.      Gli istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istituti possono esser variate per decreto reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.
Art. 59.      L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico [...]
Art. 60.      I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare [...]
Art. 61.      Il liceo scientifico è di quattro anni.
Art. 62.      Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura [...]
Art. 63.      L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e [...]
Art. 64.      All'istituzione dei regi licei scientifici può provvedersi con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.
Art. 65.      I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma professionale.
Art. 66.      Il liceo femminile è di tre anni.
Art. 67.      Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e [...]
Art. 68.      L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le [...]
Art. 69.      E' autorizzata l'istituzione per decreto reale di non oltre venti regi licei femminili in tutto il regno.
Art. 70.      L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.
Art. 71.      Gli esami di scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.
Art. 72.      Un unico esame di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'istituto tecnico ed al corso inferiore dell'istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà [...]
Art. 73.      Può presentarsi ad esame di ammissione diverso da quello per la prima classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono [...]
Art. 74.      Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.
Art. 75.      L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per [...]
Art. 76.      Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammissione, gli alunni delle scuole regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato [...]
Art. 77.      Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola [...]
Art. 78. 
Art. 79.      Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.
Art. 80. 
Art. 81.      Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun [...]
Art. 82.      La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed [...]
Art. 83.      Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio [...]
Art. 84.      Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni.
Art. 85.      I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilirà gli orari di insegnamento.
Art. 86.      Sono sede degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.
Art. 87.      Ogni commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal presidente dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:
Art. 88.      Sono sedi degli esami di abilitazione:
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93.      Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti [...]
Art. 94.      Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provenga da scuola privata o paterna, un [...]
Art. 95.      La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi istituto governativo o pareggiato.
Art. 96.      Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.
Art. 97.      Il personale di segreteria dei licei-ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato, quello delle scuole complementari e dei licei femminili è a carico dei comuni, quello dei licei [...]
Art. 98.      Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico.
Art. 99.      I macchinisti dei licei-ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei-ginnasi della Sicilia che sono a carico dei comuni.
Art. 100.      Il personale di servizio dei licei-ginnasi è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei comuni, quello dei licei [...]
Art. 101.      Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro affidato [...]
Art. 102.      Ogni liceo-ginnasio, istituto magistrale ed istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola [...]
Art. 103.      Le province, per gli istituti tecnici e i licei scientifici, ed i comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. [...]
Art. 104.      Per la costruzione o il restauro degli edifici scolastici gli enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai comuni per la [...]
Art. 105.      Le scuole medie, ad eccezione degli istituti magistrali, mantenute da enti morali possono essere pareggiate alle regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.
Art. 106.      La nomina, le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.
Art. 107.      Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano diritti acquisiti.
Art. 108.      L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediate concorso per titoli fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di [...]
Art. 109.      Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle punizioni, le norme stabilite dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.
Art. 110.      Il regolamento da emanarsi su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per [...]
Art. 111.      In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali posseggano il legale [...]
Art. 112.      Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le [...]
Art. 113.      E' data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di trenta anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un istituto di istruzione media, con o senza convitto purché [...]
Art. 114.      Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 115.      I motivi dell'opposizione all'apertura di un istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della giunta per l'istruzione media.
Art. 116.      Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un istituto privato.
Art. 117.      Gli istituti ed i corsi d'istruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 113 e 114 sono, senz'altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono [...]
Art. 118.      I convitti nazionali hanno per iscopo di curare la educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
Art. 119.      I convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica.
Art. 120.      I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli [...]
Art. 121.      L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio, composto:
Art. 122.      Il consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende [...]
Art. 123.      Pei contratti che non eccedano il valore di lire 3000, il consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la [...]
Art. 124.      I convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'avvocatura erariale.
Art. 125.      Il consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, può essere sciolto con decreto reale per gravi motivi o quando richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a [...]
Art. 126.      Il personale dei convitti nazionali comprende:
Art. 127.      Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Art. 128.      I maestri elementari interni dei convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività [...]
Art. 129.      Al posto di vice-economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Art. 130.      I vice-rettori sono scelti dal ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero, tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.
Art. 131.      Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.
Art. 132.      L'economo, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilite dal regolamento, è incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne l'amministrazione, la [...]
Art. 133.      Qualora il conto consuntivo annuale d'un convitto si chiuda con disavanzo, il ministro dell'istruzione disporrà immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economo.
Art. 134.      In ciascun convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun consiglio di amministrazione.
Art. 135. 
Art. 136.      I funzionari di ruolo dei convitti nazionali possono essere ammessi, purchè celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di [...]
Art. 137.      Ai funzionari di ruolo dei convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.
Art. 138.      Ai convittori nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.
Art. 139.      I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione media.
Art. 140.      La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria in sede di bilancio.
Art. 141.      All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri Insegnanti.
Art. 142.      Il ministro dell'istruzione è autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli istituti delle nuove provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della lingua di [...]
Art. 143.      Le giunte per l'istruzione media di cui all'art. 29 sostituiranno dal 1° luglio 1923 le attuali giunte provinciali per le scuole medie.
Art. 144.      Saranno applicate, con effetto dal 1° ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze e degli [...]
Art. 145.      Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142; 16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla sezione [...]
Art. 146.      Con altro decreto saranno dettate le norme transitorie per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.


§ 10.6.3 - R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

(G.U. 2 giugno 1923, n. 129).

 

Titolo I

DELL'ISTRUZIONE MEDIA

 

Capo I

DELLE SCUOLE IN GENERE E DELLO STATO

DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI

 

Art. 1.

     Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

     Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

 

     Art. 2.

     Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

 

     Art. 3.

     I professori degli istituti medi sono nominati per concorso, secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.

     Per decreto reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di discipline.

 

     Art. 6.

     Il vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.

     Il professore straordinario è promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova.

     Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima.

     Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da istituto di primo ad istituto di secondo grado, o da un istituto ad un altro tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.

     Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

 

     Art. 7.

     Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal 1° ottobre.

 

     Art. 8.

     I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B, C, giusta l'annessa tabella n. 1.

 

     Art. 9.

     Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa

     Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due aumenti quinquennali.

     Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno.

     La qualifica di merito distinto non può attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianità.

 

     Art. 10.

     Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n. 3 con stipendio determinato in base alla propria anzianità, oltre l'indennità di studio.

     Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non fosse mai uscito.

 

     Art. 11.

     I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.

     Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non può impartire altri insegnamenti né presso il proprio istituto né presso altri istituti di istruzione media pubblici o privati.

     E' vietato di impartire lezioni private per più di un'ora il giorno e agli alunni del proprio istituto.

     Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola.

 

     Art. 12.

     A capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il collegio dei professori.

     I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

     I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al secondo ruolo i presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare: tutti gli altri presidi appartengono al primo ruolo.

     E' consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

     I presidi possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti nel ruolo d'insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.

 

     Art. 13.

     Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4.

     Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d'autorità, verrà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.

 

     Art. 14.

     I presidi dei licei-ginnasi, degli istituti tecnici e degli istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.

     Sono inoltre dispensati dall'insegnamento i presidi degli altri istituti la cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.

     Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d'obbligo d'un professore.

     Ai presidi è fatto divieto di insegnare in altri istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualunque professione libera.

 

     Art. 15.

     Ai presidi è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come è stabilito nell'annessa tabella n. 5.

 

     Art. 16.

     Con l'ufficio di professore o di preside negli istituti medi governativi è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali.

 

     Art. 17.

     I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

     Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il ministro avrà riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parità di condizioni, all'anzianità di ruolo.

     Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il ministro avrà riguardo al merito.

 

     Art. 18.

     Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.

 

     Art. 19.

     Contro i trasferimenti è ammesso ricorso al ministro, il quale decide, inteso il parere della apposita commissione consultiva esistente presso il ministero. Tale decisione ha il carattere di provvedimento definitivo.

 

     Art. 20.

     I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 21.

     Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo [3].

     (Omissis) [4]

     (Omissis) [5].

 

     Art. 22.

     Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

     1) l'ammonizione;

     2) la censura;

     3) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

     4) la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;

     5) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;

     6) la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

     7) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

     Il preside, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.

 

     Art. 23.

     Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai n. 1-3 del precedente articolo.

     Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura, per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.

     Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.

 

     Art. 24.

     Le punizioni di cui ai num. 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della commissione indicata nell'art. 19.

     Contro la punizione di cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, è ammesso ricorso al ministro, che decide, inteso il parere della commissione di cui all'art. 19.

 

     Art. 25.

     I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al ministro.

 

     Art. 26.

     Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.

 

     Art. 27.

     Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

     Contro il conferimento delle supplenze e degli incarichi è ammesso il ricorso al provveditore agli studi, la cui decisione ha carattere definitivo.

     La misura della retribuzione per le supplenze e gli incarichi di qualunque specie è stabilita all'annessa tabella n. 6.

     In nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato può superare le ventiquattro ore settimanali di lezione.

 

     Art. 28.

     Nessuna classe può avere più di trentacinque alunni.

     Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo è determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di istituti, con decreto del ministro dell'istruzione, d'accordo con quello delle finanze.

     La ripartizione delle cattedre tra i vari istituti è disposta con decreto del ministro dell'istruzione.

 

     Art. 29. [6]

 

     Art. 30.

     Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'istruzione.

     Spettano ai comandanti dei collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie.

 

     Art. 31.

     Per l'insegnamento nei collegi militari il ministero dell'istruzione mette a disposizione del ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.

     Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a disposizione.

     Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal ministero dell'istruzione.

 

     Art. 32.

     I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal ministero dell'istruzione, che siano prescelti dal ministro degli affari esteri o da quello delle colonie con il consenso del ministro dell'istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti.

 

     Art. 33.

     Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un'indennità di missione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il ministero delle finanze, avuto riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non può essere rinnovata per più di un anno.

 

Capo II

DELL'ISTRUZIONE COMPLEMENTARE

 

     Art. 34.

     L'istruzione complementare fa seguito a quella che si impartisce nella scuola elementare e la compie. E' data nella scuola complementare.

 

     Art. 35.

     La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia, matematica, scienze naturali e computisteria, disegno, una lingua straniera, stenografia, calligrafia.

     Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

 

     Art. 36.

     Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

 

     Art. 37.

     E' consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.

     Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28.

 

     Art. 38.

     L'annessa tabella n. 7 stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

     Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

 

Capo III

DELL'ISTRUZIONE CLASSICA

 

     Art. 39.

     L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori.

     E' di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.

 

     Art. 40.

     Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.

     Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, una lingua straniera dal secondo anno.

     Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica, la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.

 

     Art. 41.

     Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.

 

     Art. 42.

     Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.

 

     Art. 43.

     Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.

     In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.

     E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 44.

     L'annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

     Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.

 

Capo IV

DELL'ISTRUZIONE TECNICA

 

     Art. 45.

     L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. E' impartita nell'istituto tecnico.

 

     Art. 46.

     L'istituto tecnico è di otto anni.

     I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.

 

     Art. 47.

     Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica, disegno; una lingua straniera; stenografia.

     Inoltre, è materia di esame la dattilografia.

 

     Art. 48.

     Il corso superiore può essere costituito dalla sezione di commercio e di ragioneria e dalla sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.

 

     Art. 49.

     La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.

     Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.

 

     Art. 50.

     La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.

     Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.

 

     Art. 51.

     Ogni istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.

     In non più di un terzo degli istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio e ragioneria.

     E' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

 

     Art. 52.

     L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

 

Capo V

DELL'ISTRUZIONE MAGISTRALE

 

     Art. 53.

     L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali.

     L'istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

 

     Art. 54.

     Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

 

     Art. 55.

     Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

 

     Art. 56.

     Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di quaranta istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre.

     Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.

     E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

 

     Art. 57.

     Ad ogni istituto magistrale è annesso un giardino di infanzia o una casa dei bambini.

 

     Art. 58.

     Gli istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istituti possono esser variate per decreto reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.

 

     Art. 59.

     L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

 

Capo VI

DEI LICEI SCIENTIFICI

 

     Art. 60.

     I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

 

     Art. 61.

     Il liceo scientifico è di quattro anni.

     Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.

     E' vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.

 

     Art. 62.

     Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera; disegno.

 

     Art. 63.

     L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

 

     Art. 64.

     All'istituzione dei regi licei scientifici può provvedersi con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

 

Capo VII

DEI LICEI FEMMINILI

 

     Art. 65.

     I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma professionale.

 

     Art. 66.

     Il liceo femminile è di tre anni.

     Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.

     E' vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

 

     Art. 67.

     Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.

 

     Art. 68.

     L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.

 

     Art. 69.

     E' autorizzata l'istituzione per decreto reale di non oltre venti regi licei femminili in tutto il regno.

 

Capo VIII

DEGLI ESAMI E DEGLI STUDENTI

 

     Art. 70.

     L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.

 

     Art. 71.

     Gli esami di scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

     Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.

     Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.

     Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.

     L'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.

     L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

     Mediante l'esame di maturità si accede alle università e agli istituti superiori, salvo gli istituti superiori di magistero.

 

     Art. 72.

     Un unico esame di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'istituto tecnico ed al corso inferiore dell'istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare.

     Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età.

 

     Art. 73.

     Può presentarsi ad esame di ammissione diverso da quello per la prima classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.

     Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.

     L'alunno proveniente da scuola non governativa né pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione a ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.

 

     Art. 74.

     Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.

     Chi compie nell'anno in corso i ventitrè anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.

 

     Art. 75.

     L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di età o di profitto.

 

     Art. 76.

     Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammissione, gli alunni delle scuole regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83; gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purché abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

 

     Art. 77.

     Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.

 

     Art. 78. [7]

     Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.

     Le prove previste dall'art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di settembre.

 

     Art. 79.

     Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.

     Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.

 

     Art. 80. [8]

     Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

 

     Art. 81.

     Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.

 

     Art. 82.

     La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

 

     Art. 83.

     Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

 

     Art. 84.

     Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni.

 

     Art. 85.

     I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilirà gli orari di insegnamento.

 

     Art. 86.

     Sono sede degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.

 

     Art. 87.

     Ogni commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal presidente dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:

     1) per l'esame di ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni;

     2) per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;

     3) per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.

     I componenti le commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.

 

     Art. 88.

     Sono sedi degli esami di abilitazione:

     a) alle professioni cui prepara l'istituto tecnico, le città capoluogo di provincia;

     b) all'insegnamento elementare, le città in cui sono i provveditorati agli studi.

 

     Art. 89. [9]

     Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento; gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi.

 

     Art. 90. [10]

     Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 88 è composta di un preside di istituto d'istruzione di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre province e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nello esercizio della professione cui il candidato aspira.

     Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo è composto di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 25 grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione.

     Ogni commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

 

     Art. 91. [11]

     Le commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal ministro debbono essere rinnovate ogni anno per intiero.

     Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi.

     In una stessa sede può essere costituita più di una commissione.

 

     Art. 92. [12]

     Per le sole prove orali sono aggregati alle commissioni di abilitazione tecnica un commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturità classica un commissario per la storia dell'arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturità scientifica.

     I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti.

 

     Art. 93.

     Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.

 

     Art. 94.

     Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.

     Sarà ogni anno pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero l'elenco degli istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.

 

     Art. 95.

     La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi istituto governativo o pareggiato.

 

     Art. 96.

     Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.

     Con decreto reale su proposta dei ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.

 

Capo IX

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA, DEGLI ASSISTENTI,

DEI MACCHINISTI E BIDELLI

 

     Art. 97.

     Il personale di segreteria dei licei-ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato, quello delle scuole complementari e dei licei femminili è a carico dei comuni, quello dei licei scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province.

     In deroga al precedente comma è a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata e della Sardegna e degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

     Gli assistenti e i macchinisti degli istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle province, eccettuati quelli degli istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.

     Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli istituti tecnici di Modica e di Udine.

 

     Art. 98.

     Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico.

     I segretari hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

     Ogni liceo-ginnasio e ogni istituto magistrale ha un segretario di ruolo.

     Presso i licei e i ginnasi isolati aventi da un biennio almeno cento alunni, l'ufficio di segretario è affidato per incarico con l'annua retribuzione di lire 1000.

     Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun istituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 16.

 

     Art. 99.

     I macchinisti dei licei-ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei-ginnasi della Sicilia che sono a carico dei comuni.

     Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccettochè per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.

 

     Art. 100.

     Il personale di servizio dei licei-ginnasi è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei comuni, quello dei licei scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province.

     In deroga al precedente comma è a carico dei comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari e degli istituti magistrali della Basilicata, della Sardegna, degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

 

     Art. 101.

     Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro affidato dai presidi.

     I bidelli hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 18.

     Il regolamento stabilirà le modalità per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni cui sono soggetti.

 

     Art. 102.

     Ogni liceo-ginnasio, istituto magistrale ed istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro.

     Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del ministro dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.

 

Capo X

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELL'ARREDAMENTO

 

     Art. 103.

     Le province, per gli istituti tecnici e i licei scientifici, ed i comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. Le une e gli altri sono obbligati, altresì, all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e ad ogni spesa d'ufficio, e, solo per ciò che riguarda gli istituti tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.

     Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.

     I comuni hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla custodia, all'illuminazione e al riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'ente nazionale per l'educazione fisica.

 

     Art. 104.

     Per la costruzione o il restauro degli edifici scolastici gli enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.

 

Capo XI

DEGLI ISTITUTI PAREGGIATI

 

     Art. 105.

     Le scuole medie, ad eccezione degli istituti magistrali, mantenute da enti morali possono essere pareggiate alle regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.

 

     Art. 106.

     La nomina, le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.

     Per la nomina, gli enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino già un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole regie o pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi a tali cattedre in attesa di nomina.

 

     Art. 107.

     Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano diritti acquisiti.

     Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità dell'art. 48 della legge 21 febbraio 1985, n. 70.

 

     Art. 108.

     L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediate concorso per titoli fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno degli insegnanti della scuola fornito di laurea.

     L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.

 

     Art. 109.

     Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle punizioni, le norme stabilite dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.

 

     Art. 110.

     Il regolamento da emanarsi su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.

 

     Art. 111.

     In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.

 

     Art. 112.

     Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme stabilite dall'art. 6 del presente decreto.

     Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

 

Capo XII

DEGLI ISTITUTI PRIVATI

 

     Art. 113.

     E' data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di trenta anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un istituto di istruzione media, con o senza convitto purché siano osservate le seguenti condizioni:

     1) che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;

     2) che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'istituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità;

     3) che l'istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;

     4) che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.

 

     Art. 114.

     Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.

     Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'istituto.

     Il provveditore, riscontrata la regolarità dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo, della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del richiedente.

     Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'istituto può essere aperto, e, finche si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non può essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

     Se però l'istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a tenore di quest'articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.

 

     Art. 115.

     I motivi dell'opposizione all'apertura di un istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della giunta per l'istruzione media.

     Al giudizio della stessa giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possano rendere necessaria la chiusura di questi istituti.

     In ogni caso alla chiusura non si può far luogo se non per decreto ministeriale.

 

     Art. 116.

     Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un istituto privato.

 

     Art. 117.

     Gli istituti ed i corsi d'istruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 113 e 114 sono, senz'altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle 1000 alle 5000 lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

 

Titolo II

DEI CONVITTI NAZIONALI

 

Capo I

DEL PATRIMONIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 118.

     I convitti nazionali hanno per iscopo di curare la educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

 

     Art. 119.

     I convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica.

     Essi sono sottoposti alla tutela della giunta per l'istruzione media e all'alta vigilanza del ministero dell'istruzione.

     Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato; ad ogni altra spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.

 

     Art. 120.

     I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.

     I convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777, e col regio decreto 4 ottobre 1848, n. 819.

 

     Art. 121.

     L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio, composto:

     a) del rettore, presidente;

     b) di due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

     c) di due persone nominate dal ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie frequentate dai convittori;

     d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della provincia.

     I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

     Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

 

     Art. 122.

     Il consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.

 

     Art. 123.

     Pei contratti che non eccedano il valore di lire 3000, il consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.

     Per le forniture dei generi alimentari e per i bisogni immediati dell'istituto, il consiglio di amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia.

     Alla fine dell'esercizio finanziario il consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.

     I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o grave colpa.

 

     Art. 124.

     I convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'avvocatura erariale.

 

     Art. 125.

     Il consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, può essere sciolto con decreto reale per gravi motivi o quando richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del convitto.

 

Capo II

DEL PERSONALE DIRETTIVO, EDUCATIVO E CONTABILE

 

     Art. 126.

     Il personale dei convitti nazionali comprende:

     a) istitutori;

     b) maestri elementari;

     c) vice-economi;

     d) vice-rettori;

     e) economi;

     f) rettori.

     Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella n. 19.

     Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dall'annessa tabella n. 20.

 

     Art. 127.

     Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

     Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

     Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.

     I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.

 

     Art. 128.

     I maestri elementari interni dei convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

 

     Art. 129.

     Al posto di vice-economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

     Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.

     Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purchè siano provvisti della laurea rilasciata dalle facoltà di giurisprudenza o dagli istituti superiori di commercio.

     I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice-economo straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole il vice-economo straordinario è licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fine dell'anno o anche prima.

 

     Art. 130.

     I vice-rettori sono scelti dal ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero, tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

     Gli economi sono scelti dal ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero, tra i vice-economi che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

     I rettori sono scelti dal ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero, tra i vice-rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice-rettore.

 

     Art. 131.

     Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.

     Egli è responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

 

     Art. 132.

     L'economo, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilite dal regolamento, è incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne l'amministrazione, la contabilità e il servizio interno del convitto.

 

     Art. 133.

     Qualora il conto consuntivo annuale d'un convitto si chiuda con disavanzo, il ministro dell'istruzione disporrà immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economo.

 

     Art. 134.

     In ciascun convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun consiglio di amministrazione.

     Per la nomina ai posti di istruttore assistente sarà data la preferenza a coloro che risultino iscritti alla facoltà di lettere e di filosofia delle regie università e degli istituti superiori.

     Agli istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire 2000, oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del convitto.

 

     Art. 135. [13]

 

     Art. 136.

     I funzionari di ruolo dei convitti nazionali possono essere ammessi, purchè celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di corrispondere all'amministrazione del convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal consiglio d'amministrazione sulla base della media giornaliera.

     La concessione di cui al precedente comma può essere fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.

 

     Art. 137.

     Ai funzionari di ruolo dei convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

     Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun convito.

 

Capo III

DEI CONVITTORI

 

     Art. 138.

     Ai convittori nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.

     Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite massimo di età.

 

     Art. 139.

     I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione media.

 

     Art. 140.

     La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria in sede di bilancio.

 

     Art. 141.

     All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri Insegnanti.

     Inoltre in ciascun convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione premilitare, su programma stabilito dal ministero della guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I convittori, che abbiano frequentato il prescritto biennio, e superati i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione preliminare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.

 

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 142.

     Il ministro dell'istruzione è autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli istituti delle nuove provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della lingua di insegnamento, senza, peraltro, modificare nè il numero delle cattedre di ciascun istituto, nè gli stipendi dei professori.

 

     Art. 143.

     Le giunte per l'istruzione media di cui all'art. 29 sostituiranno dal 1° luglio 1923 le attuali giunte provinciali per le scuole medie.

 

     Art. 144.

     Saranno applicate, con effetto dal 1° ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze e degli incarichi; l'ordinamento degli istituti; l'incompatibilità di altro ufficio con quello di preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia.

     Saranno applicate invece con l'anno scolastico 1923-24 le norme relative agli esami ed all'esonero dei presidi dall'insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col 1° gennaio 1924 la norma di cui all'art. 120.

 

     Art. 145.

     Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142; 16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla sezione per l'istruzione media della giunta del consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

     E', inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

 

     Art. 146.

     Con altro decreto saranno dettate le norme transitorie per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 del R.D. 6 maggio 1929, n. 763.

[2] Comma abrogato dall’art. 5 del R.D. 17 marzo 1927, n. 486.

[3] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall’attuale comma 1 per effetto dell’art. 14 del R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1604.

[4] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall’attuale comma 1 per effetto dell’art. 14 del R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1604.

[5] Comma abrogato dall’art. 62 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1845.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 740.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 740.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 740.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 740.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 740.

[13] Articolo abrogato dall’art. 2 della L. 2 agosto 1952, n. 1132.