§ 57.7.134 - Legge 2 agosto 1952, n. 1132.
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/08/1952
Numero:1132


Sommario
Art. 1.      Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di cento punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove [...]
Art. 2.      Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, gli articoli 49, , gli articoli 56, 57 e 58 del regolamento approvato con regio [...]
Art. 3.      La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, si applica anche ai [...]


§ 57.7.134 - Legge 2 agosto 1952, n. 1132. [1]

Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione.

(G.U. 8 settembre 1952, n. 208)

 

     Art. 1.

     Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di cento punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella.

     Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

     Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.

     Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina, altresì, i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dall'annessa tabella di valutazione. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

     Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

     I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

     Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.

     Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, gli articoli 49, , gli articoli 56, 57 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, e l'art. 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

     Nulla è innovato alle altre disposizioni sui predetti concorsi-esami di Stato, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 3.

     La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stabilita in L. 64000 [2] .

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.

     Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, numero 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli.

 

 

     Tabella di valutazione dei titoli

 

     1. Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio, relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera c) del n. 2 della presente tabella - fino al massimo di punti 5

     Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:

     punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;

     punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;

     punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;

     punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;

     punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.

     Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

 

     2. Titoli di cultura - fino al massimo di punti 10

     a) Idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3 - fino al massimo di punti 7

     Per "idonei" si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

     Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100.

     b) Altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera a) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso - fino al massimo di punti 3

     c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso - fino al massimo di punti 5

     d) Abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso - fino al massimo di punti 2

     e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso - fino al massimo di punti 6

     f) Titoli finali di studio (a) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università - fino al massimo di punti 2

     g) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purché conseguiti con votazione non inferiore a 99/110 - fino al massimo di punti 2

     h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso - fino al massimo di punti 3

     Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza.

     i) Altri titoli non precedentemente previsti - fino al massimo di punti 2

 

     3. Titoli didattici (b) - fino al massimo di punti 10

     A) Per i seguenti servizi od insegnamenti - fino al massimo di punti 7

     a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

     E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di sei ore settimanali.

     Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

     b) Incarico di insegnamento universitario.

     c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

     d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.

     e) Insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi [3] .

     B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari che abbiano il riconoscimento legali degli studi - fino al massimo di punti [4] 3,50

     C) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 - fino al massimo di punti 3

     D) Per qualifiche di "ottimo", "valente" e "buono" riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito - fino al massimo di punti 3

     Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero [5] .

     Per ogni qualifica di "ottimo" - punti 1

     Per ogni qualifica di "valente" - punti 0,50

     Per ogni qualifica di "buono" - punti 0,25

     Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A) [6].

 

     4. Titoli supplementari - fino al massimo di punti 15

     a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (c) partecipanti ad operazioni di guerra:

     per ogni anno - punti 1

     per frazione di anno - punti 0,50

     b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra - punti 1

     c) Croce di guerra al valore militare - punti 2

     d) Avanzamento per merito di guerra - punti 2

     e) Medaglia di bronzo al valor militare - punti 3

     f) Medaglia d'argento al valor militare - punti 5

     g) Promozione per merito di guerra - punti 5

     h) Medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia - punti 10

     i) Ferita in combattimento - punti 2

     l) Certificato di patriota - punti 0,50

     m) Servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

     per ogni anno - punti 1

     per frazione di anno - punti 0,50

     n) Pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:

     per ogni anno di pena scontata - punti 1

     per frazione di anno - punti 0,50

     I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

     Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

 

(a) Qualunque sia il numero dei titoli.

(b) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(c) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 14 ottobre 1960, n. 1229.

[4]  Paragrafo abrogato dall'art. unico della L. 14 ottobre 1960, n. 1229.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 14 ottobre 1960, n. 1229.

[6]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 14 ottobre 1960, n. 1229.