§ 57.7.51 - D.Lgs.C.P.S. 2 settembre 1946, n. 483.
Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/09/1946
Numero:483


Sommario
Art. 1.      La tassa di lire 200, stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2009, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle [...]
Art. 2.      Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato a cattedre negli istituti e nelle scuole di cui al precedente articolo è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di [...]
Art. 3.      Ai membri delle Commissioni preposte alla vigilanza e alle operazioni accessorie per le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi-esami di Stato è corrisposta una diaria di lire 125.
Art. 4.      I compensi di cui ai precedenti articoli spettano a tutti i membri delle indicate Commissioni, appartengono essi o no all'Amministrazione dello Stato.
Art. 5.      Ai membri delle Commissioni giudicatrici di cui all'ultimo comma dell'art. 2, è corrisposta una diaria pari ad un terzo di quella stabilita dalle vigenti disposizioni, per le eventuali riunioni [...]


§ 57.7.51 - D.Lgs.C.P.S. 2 settembre 1946, n. 483. [1]

Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

(G.U. 7 gennaio 1947, n. 4)

 

     Art. 1.

     La tassa di lire 200, stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2009, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale è elevata a lire 1000.

 

          Art. 2.

     Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato a cattedre negli istituti e nelle scuole di cui al precedente articolo è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di lire 6000 per il primo gruppo di candidati sino ai 10, successivamente di lire 2400 per ogni gruppo di dieci sino ai 100 e di lire 500 per ogni ulteriore gruppo di 10.

     Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova un ulteriore compenso di lire 60 sino ai 250 esaminati, di lire 24 dai 251 ai 500 e di lire 12 dai 501 in poi.

     Al pagamento dei compensi si provvede dopo la emanazione del decreto Ministeriale di approvazione della graduatoria, ma, ai commissari che la richiedano, può essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

     I compensi sopradetti sono ridotti ad un terzo per i commissari che risiedono nella città nella quale hanno luogo gli esami.

 

          Art. 3.

     Ai membri delle Commissioni preposte alla vigilanza e alle operazioni accessorie per le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi-esami di Stato è corrisposta una diaria di lire 125.

 

          Art. 4.

     I compensi di cui ai precedenti articoli spettano a tutti i membri delle indicate Commissioni, appartengono essi o no all'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 5.

     Ai membri delle Commissioni giudicatrici di cui all'ultimo comma dell'art. 2, è corrisposta una diaria pari ad un terzo di quella stabilita dalle vigenti disposizioni, per le eventuali riunioni preliminari e riconvocazioni.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.