§ 57.7.233 - Legge 14 ottobre 1960, n. 1229.
Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/10/1960
Numero:1229


Sommario
Art. unico.      Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue:


§ 57.7.233 - Legge 14 ottobre 1960, n. 1229.

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria.

(G.U. 3 novembre 1960, n. 270)

 

     Art. unico.

     Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue:

     Al paragrafo A) è aggiunta la seguente lettera:

     "e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi".

     Il paragrafo B) è abrogato;

     Dopo il primo comma del paragrafo D) è aggiunto il seguente:

     "Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero".

     L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente:

     "Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)".