§ 38.4.14 - L. 6 agosto 1967, n. 765.
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:06/08/1967
Numero:765


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative [...]
Art. 22.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 38.4.14 - L. 6 agosto 1967, n. 765.

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(G.U. 31 agosto 1967, n. 218)

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10. [9]

 

     Art. 11. [10]

 

     Art. 12. [11]

 

     Art. 13. [12]

 

     Art. 14. [13]

 

     Art. 15. [14]

 

     Art. 16. [15]

 

     Art. 17. [16]

 

     Art. 18. [17]

 

     Art. 19. [18]

 

     Art. 20. [19]

 

     Art. 21.

     Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla «entrata in vigore della presente legge», il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.

 

 


[1] Sostituisce il primo, quarto, quinto e sesto comma, art. 8 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[2] Modifica l'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[3] Abroga l'ultimo comma, art. 11 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[4] Modifica l'art. 16 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[5] Sostituisce l'art. 26 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[6] Sostituisce l'art. 27 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[7] Sostituisce i primi due commi, art. 28 della L. 17 agosto 1942.

[8] Sostituisce l'art. 30 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[9] Sostituisce l'art. 31 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[10] Sostituisce il secondo comma, art. 35 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[11] Sostituisce l'art. 36 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[12] Sostituisce l'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[13] Aggiunge l'art. 41 bis alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[14] Aggiunge l'art. 41 ter alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[15] Aggiunge l'art. 41 quater alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[16] Aggiunge l'art. 41 quinquies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[17] Aggiunge l'art. 41 sexies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[18] Aggiunge l'art. 41 septies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[19] Aggiunge l'art. 41 octies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.