§ 58.3.1c - Legge 4 maggio 1951, n. 456.
Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:04/05/1951
Numero:456


Sommario
Art. 1.      La denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente: "Addestramento professionale"
Art. 2.      L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente


§ 58.3.1c - Legge 4 maggio 1951, n. 456.

Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(G.U. 30 giugno 1951, n. 146).

 

 

     Art. 1.

     La denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente: "Addestramento professionale".

 

          Art. 2.

     L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonchè l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità".

 

          Art. 3.

     L'art. 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

     "Sul fondo di cui all'art. precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

     a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

     b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

     c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57;

     d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

     e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3".