§ 41.7.126 - D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/06/1979
Numero:348


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la [...]
Art. 2.      Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Art. 3.      La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto.
Art. 4.      Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.
Art. 5.      I comuni, le province, le comunità montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Art. 6.      La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee nonché alla attuazione delle loro direttive [...]
Art. 7.      Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra [...]
Art. 8.      Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.
Art. 9.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle [...]
Art. 10.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano [...]
Art. 11.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui [...]
Art. 12.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, [...]
Art. 13.      Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
Art. 14.      Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di [...]
Art. 15.      Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della [...]
Art. 16.      Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello [...]
Art. 17.      Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Art. 18.      La regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'"assistenza e beneficenza pubblica" nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 19.      La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
Art. 20.      Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
Art. 21.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico [...]
Art. 22.      Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
Art. 23.      Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, [...]
Art. 24.      Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle provincie ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente [...]
Art. 25.      Ai fini della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, la materia "istruzione artigiana e professionale" concerne i servizi e le attività destinate alla formazione, al [...]
Art. 26.      Oltre alle funzioni amministrative già delegate con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono delegate alla regione le funzioni amministrative [...]
Art. 27.      Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli [...]
Art. 28.      I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi.
Art. 29.      Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti:
Art. 30.      Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento [...]
Art. 31.      Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernente tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante [...]
Art. 32.      Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei [...]
Art. 33.      E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Art. 34.      Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Art. 35.      L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di [...]
Art. 36.      Oltre alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate da organi [...]
Art. 37.      Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" concernono in generale l'attività di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni [...]
Art. 38.      Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le [...]
Art. 39.      Le funzioni amministrative relative alla materia "commercio" concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle [...]
Art. 40.      La regione autonoma della Sardegna adotta i provvedimenti che le legge successive all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle regioni a [...]
Art. 41.      Ferme restando le funzioni già di competenza della regione e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative [...]
Art. 42.      Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
Art. 43.      Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
Art. 44.      Sono di competenza della regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Art. 45.      La regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
Art. 46.      Sono delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e [...]
Art. 47.      Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:
Art. 48.      La regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello statuto.
Art. 49.      Sono trasferite alla regione:
Art. 50.      Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna:
Art. 51.      Sono trasferite alla regione le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi alla classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio [...]
Art. 52.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità [...]
Art. 53.  [2]
Art. 54.      Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul [...]
Art. 55.      Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:
Art. 56.      Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed [...]
Art. 57.      Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro [...]
Art. 58.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Art. 59.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "trasporti su linee automobilistiche e tramviarie" concernenti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, [...]
Art. 60.      Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, relative al personale dipendente da imprese concessionarie di [...]
Art. 61.      E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della [...]
Art. 62.      Sono attribuite alle provincie le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo [...]
Art. 63.      E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, [...]
Art. 64.      Il comitato regionale coordinamento trasporti, istituito con decreto-legge 19 luglio 1946, n. 39 e di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è [...]
Art. 65.      La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e [...]
Art. 66.      Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal [...]
Art. 67.      Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni [...]
Art. 68.      Sono delegate alla regione le funzioni concernenti:
Art. 69.      Le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa d'intesa fra Stato e regione.
Art. 70.      Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia [...]
Art. 71.      Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e [...]
Art. 72.      Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da [...]
Art. 73.      La regione può avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione può inoltre avvalersi del [...]
Art. 74.      Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 75.      Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche [...]
Art. 76.      Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresì trasferiti alla regione il numerario, i titoli di credito e le [...]
Art. 77.      Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 75, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, [...]
Art. 78.      Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all'art. 75, è posto a disposizione della regione con effetto [...]
Art. 79.      Per gli enti non compresi nell'art. 75 e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, [...]
Art. 80.      L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge [...]
Art. 81.      Per la sistemazione degli affari pendenti per effetto delle presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 [...]
Art. 82.      Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite o delegate alla regione con norme di attuazione, con legge o atti aventi forza di legge, anteriori al presente decreto, tranne [...]
Art. 83.      Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, [...]


§ 41.7.126 - D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(G.U. 9 agosto 1979, n. 218)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto.

     Negli articoli seguenti è usata per indicare la regione autonoma della Sardegna la sola parola "regione".

 

          Art. 2.

     Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

     Lo Stato, nelle materie di competenza regionale concorrente indicate nel presente decreto, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     La regione non può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

 

          Art. 3.

     La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto.

     Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

     La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle provincie, ai comuni, alle comunità montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

 

          Art. 4.

     Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.

     Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.

 

          Art. 5.

     I comuni, le province, le comunità montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

     Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

 

          Art. 6.

     La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee nonché alla attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

     In mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

     Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

          Art. 7.

     Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con la regione stessa.

 

          Art. 8.

     Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.

     La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalità indicate nella propria legislazione.

     Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

     La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

 

          Art. 9.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

 

          Art. 10.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.

     L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente è delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.

 

          Art. 11.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 9 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'art. 10.

 

Titolo II

SERVIZI SOCIALI

 

Capo I

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

 

          Art. 12.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche.

     Ai componenti le compagnie barracellari è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal prefetto.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.

 

          Art. 13.

     Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

     1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

     2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

     3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

     4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

     5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

     6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

     7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

     8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

     9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

     10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

     11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

     12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

     13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

     14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

     15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue, di cui all'art. 156;

     16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

     17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

     18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

     In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del rappresentante del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

     I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

     Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

 

          Art. 14.

     Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.

 

Capo II

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

 

          Art. 15.

     Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

     Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attività relative:

     a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

     b) all'assistenza post-penitenziaria;

     c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

     d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

 

          Art. 16.

     Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna.

     Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

 

          Art. 17.

     Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. comprese in una delle seguenti categorie:

     1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorchè ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;

     b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

     c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

     d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

     2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

     a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

     b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

     c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

     3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

     a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;

     b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

     Sono in ogni caso soppresse:

     a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, provincie, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

     b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;

     c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

     Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

     Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

     La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alla regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

     Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

     Entro i successivi sessanta giorni, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

     Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della regione.

     Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

     Le I.P.A.B., così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle di cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.

     Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

     Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

 

          Art. 18.

     La regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'"assistenza e beneficenza pubblica" nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

     In particolare la regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

     Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

     Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al primo comma del precedente art. 16 sono assunte dalle comunità montane stesse.

 

          Art. 19.

     La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

 

          Art. 20.

     Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

     2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;

     3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

     4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

     5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

     6) l'attività dei C.P.A.B.P. strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

     I punti 3) e 5) dell'art. 17 e l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono abrogati.

 

Capo III

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

 

          Art. 21.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

     Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

     a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

     b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

     c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

     d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alla regione;

     e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

     Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, che potrà essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo, nonché alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

     Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

 

          Art. 22.

     Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;

     2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;

     3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;

     4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;

     5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;

     6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

     7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23, primo comma;

     8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

     9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

 

          Art. 23.

     Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

     Sono attribuite alle provincie le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.

     Le funzioni attribuite ai comuni ed alle provincie dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980.

     Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

 

          Art. 24.

     Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle provincie ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanità pubblica.

     I termini assegnati alle regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Capo IV

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

 

          Art. 25.

     Ai fini della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, la materia "istruzione artigiana e professionale" concerne i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

 

          Art. 26.

     Oltre alle funzioni amministrative già delegate con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti le attività relative:

     a) all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;

     b) alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

     c) alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

     d) alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;

     e) ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

     f) all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni.

 

          Art. 27.

     Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

     A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

     In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

 

          Art. 28.

     I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi.

     Sono delegate alla regione le funzioni dei consorzi predetti ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici. I beni e il personale di detti consorzi sono trasferiti alla regione.

 

          Art. 29.

     Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti:

     1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;

     2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

 

          Art. 30.

     Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

     Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.

 

Capo V

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 31.

     Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernente tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

     Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

     L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è abrogato.

 

          Art. 32.

     Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

 

          Art. 33.

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

     I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla regione.

     Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione.

 

          Art. 34.

     Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

     I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la regione con propria legge stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

     I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

     La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

     Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1978 sono assegnati, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche comprese nel territorio della regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'inquadramento nei ruoli regionali.

     La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del suddetto personale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando le posizioni economiche acquisite.

     In corrispondenza di detto inquadramento i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 35.

     L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di priorità ai fini dalla loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

 

Capo VI

MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

 

          Art. 36.

     Oltre alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

     Sono trasferite altresì, alla regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

     L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la regione.

 

Titolo III

SVILUPPO ECONOMICO

 

Capo I

INDUSTRIA E COMMERCIO

 

          Art. 37.

     Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" concernono in generale l'attività di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.

     In particolare sono di competenza della regione:

     a) la programmazione dello sviluppo industriale;

     b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;

     c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;

     d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attività di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;

     e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;

     f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attività industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 38.

     Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le provincie, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

          Art. 39.

     Le funzioni amministrative relative alla materia "commercio" concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.

     In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti:

     a) la disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa e ambulante;

     b) la promozione commerciale;

     c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;

     d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni;

     e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.

 

          Art. 40.

     La regione autonoma della Sardegna adotta i provvedimenti che le legge successive all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle regioni a statuto ordinario in materia di commercio.

 

          Art. 41.

     Ferme restando le funzioni già di competenza della regione e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

     a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

     b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

     c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1980.

     La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

 

          Art. 42.

     Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     1) la dichiarazione della natura internazionale delle fiere;

     2) le esposizioni universali;

     3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentita la regione.

 

          Art. 43.

     Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

     a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;

     b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

     c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

     d) alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

     e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati;

     f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

     g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

     Resta ferma la potestà della regione di fissare, con legge, criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

     Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito:

     a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;

     b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

     c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

 

          Art. 44.

     Sono di competenza della regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

     Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

     Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando la regione non disciplinerà la materia con propria legge.

 

Capo II

TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

          Art. 45.

     La regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

     1) la vigilanza sull'attività svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobili club provinciali;

     2) l'emanazione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.

 

          Art. 46.

     Sono delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

     La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

     L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, sentita la regione.

     Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

 

          Art. 47.

     Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

     a) promozione di attività ricreative e sportive;

     b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

     c) rifugi montani, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

 

Capo III

ACQUE MINERALI E TERMALI - MINIERE, CAVE E SALINE

 

          Art. 48.

     La regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello statuto.

 

Capo IV

ARTIGIANATO

 

          Art. 49.

     Sono trasferite alla regione:

     a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato;

     b) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato.

     Sono altresì delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

     Per la regione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

 

          Art. 50.

     Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna:

     a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

     b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

 

Capo V

AGRICOLTURA E FORESTE

 

          Art. 51.

     Sono trasferite alla regione le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi alla classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

     Sono trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento.

     La regione è tenuta ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità indicate al primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Restano ferme le disposizioni di cui al capo V ed agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.

     Sono trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

     Sono altresì trasferite alla regione le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché e funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Passano alla regione i beni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali non ancora ad essa trasferiti, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e successive modificazioni.

     La regione è sentita sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.

 

          Art. 52.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete, altresì, alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

     [Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato, sentita la regione, per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria] [1].

 

          Art. 53. [2]

     [Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     a) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

     b) la determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla regione su proposta della stessa e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     c) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;

     d) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;

     e) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. La regione può avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;

     f) l'ordinamento e la tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale; la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

     g) la formazione della carta della montagna;

     h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;

     i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     Trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni relative alla istituzione e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici.]

 

          Art. 54.

     Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

     Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

     La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.

     Ferme restando le competenze degli UTIF sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

     a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo del dati sul fabbisogno alimentare;

     b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;

     c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazioni delle relative zone di produzione.

     Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

 

          Art. 55.

     Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

     a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;

     b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

 

Titolo IV

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

 

Capo I

URBANISTICA

 

          Art. 56.

     Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione.

     La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

 

          Art. 57.

     Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

     La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione;

     b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

     c) l'apertura di strade e cave;

     d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

     e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

     f) la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrigazione delle sanzioni amministrative;

     g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

     Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

     Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

 

          Art. 58.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

 

Capo II

TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRAMVIARIE

 

          Art. 59.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "trasporti su linee automobilistiche e tramviarie" concernenti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, esclusi gli effetti postali, esercitati con linee tramviarie, metropolitane urbane ed extraurbane, filoviarie, funicolari, funiviarie di ogni tipo e automobilistiche (anche sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, previo il loro risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato).

 

          Art. 60.

     Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, relative al personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto automobilistico e tramviario.

     Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio ed al servizio da piazza e la determinazione del numero delle licenze e del tipo dei veicoli adibiti ai servizi medesimi.

     Sono trasferite inoltre le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

 

          Art. 61.

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della stessa regione previo il risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato.

     La regione partecipa al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

 

          Art. 62.

     Sono attribuite alle provincie le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     Sono delegate alla regione anche le seguenti altre funzioni amministrative concernenti:

     a) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facoltà di sub-delegare le stesse;

     c) il rilascio delle licenze e la concessione delle autorizzazioni al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi con limitazione della validità al territorio regionale.

     In connessione con la delega delle funzioni di cui al punto c) è istituito, presso la regione, l'albo regionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi nel territorio della regione stessa.

 

          Art. 63.

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e su idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attività riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell'ambito territoriale della regione.

     Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.

     Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

     Alla regione sono inoltre delegate le seguenti altre funzioni amministrative:

     a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;

     b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;

     c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali;

     d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;

     e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

 

          Art. 64.

     Il comitato regionale coordinamento trasporti, istituito con decreto-legge 19 luglio 1946, n. 39 e di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è trasferito alla regione.

     Con la legge regionale si provvederà a stabilirne la composizione e a definirne le attribuzioni.

     E' abrogato l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

 

          Art. 65.

     La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possono direttamente interessarla.

     In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo.

 

          Art. 66.

     Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

 

          Art. 67.

     Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

 

Capo III

LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE

 

          Art. 68.

     Sono delegate alla regione le funzioni concernenti:

     a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

     b) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo.

     Ai dipendenti regionali preposti al servizio di polizia idraulica è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

          Art. 69.

     Le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa d'intesa fra Stato e regione.

 

          Art. 70.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

     Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.

     Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, compresa la Cassa per il Mezzogiorno, relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare ai dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.

     Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

 

          Art. 71.

     Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

     E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

     Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

     Sono infine trasferite, nei limiti di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

 

          Art. 72.

     Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 73.

     La regione può avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione può inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

     Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

     La regione può, altresì, avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.

 

          Art. 74.

     Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

     L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alla regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.

 

          Art. 75.

     Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalità previste negli articoli seguenti.

 

          Art. 76.

     Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresì trasferiti alla regione il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la regione.

     Dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici, attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

     Si applicano anche per la Sardegna le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'ONIG e le disposizioni contenute nell'art. 1-sexies della stessa legge, concernenti l'assunzione da parte dell'INPS e dell'INAM di alcuni compiti già attribuiti all'ENAOLI.

 

          Art. 77.

     Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 75, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 78.

     Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all'art. 75, è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale di cui al primo comma, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

     Fino a quando non si sia proceduto nei modi previsti dal precedente comma la regione applica a detto personale le norme in vigore presso gli enti di provenienza alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.

     Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici, di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

     Le norme regionali che provvedono al riordino e al decentramento delle funzioni trasferite dispongono anche nella definitiva assegnazione di detto personale agli enti locali, che assumono le nuove competenze.

 

          Art. 79.

     Per gli enti non compresi nell'art. 75 e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale, sarà effettuato con apposite norme di attuazione, sulla base dei risultati derivanti dalla applicazione dell'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica su citato.

     Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma precedente si applica, nel territorio della Sardegna, la disposizione di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

 

          Art. 80.

     L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.

     La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nel precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita.

     In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 81.

     Per la sistemazione degli affari pendenti per effetto delle presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

     La data di cui al secondo comma dell'art. 26 succitato è sostituita con la data del 31 dicembre 1979.

 

          Art. 82.

     Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite o delegate alla regione con norme di attuazione, con legge o atti aventi forza di legge, anteriori al presente decreto, tranne quelle diversamente attribuite con il presente decreto.

 

          Art. 83.

     Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello statuto.

     La legge di cui al comma precedente prevede l'assegnazione delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative direttamente attribuite agli enti locali territoriali.

     Le norme del presente decreto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ad eccezione di quella contenuta nel precedente art. 24.

 

 

     Tabella A

     Uffici dell'amministrazione dello stato trasferiti

 

     1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici;

     2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro;

     3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, esclusi gli uffici del genio civile per le opere marittime;

     4) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;

     5) Commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

     6) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato;

     7) Comitati provinciali prezzi;

     8) Ispettorati alimentazione.

     I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alla regione e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.