§ 41.7.72 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:24/11/1965
Numero:1531


Sommario
Art. 1.      Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione [...]
Art. 2.      La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Art. 3.      I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione [...]
Art. 4.      I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 5.      I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla [...]
Art. 6.      Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.


§ 41.7.72 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.

(G.U. 29 gennaio 1966, n. 24)

 

     Art. 1.

     Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

     Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

     Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

 

          Art. 2.

     La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

 

          Art. 3.

     I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

 

          Art. 4.

     I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

     I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.

     L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

 

          Art. 5.

     I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 6.

     Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.