§ 41.6.36 - Legge 22 luglio 1975, n. 382.
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica Amministrazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:22/07/1975
Numero:382


Sommario
Art. 1.      Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi [...]
Art. 2.      In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      I primi due commi dell'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti [...]
Art. 5.      Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della [...]
Art. 6.      Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti
Art. 7.      I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, [...]
Art. 8.      Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di [...]
Art. 9.      Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e [...]
Art. 10.      Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, continuano ad [...]
Art. 11.      L'indicazione contenuta in leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti: "Ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione" o "Ministro per la riforma [...]


§ 41.6.36 - Legge 22 luglio 1975, n. 382.

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica Amministrazione

(G.U. 20 agosto 1975, n. 220)

 

 

     Art. 1.

     Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

     a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle Amministrazioni statali;

     b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'Amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;[Omissis]

     c) a delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

     d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli Uffici tecnici dello Stato;

     e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

     f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.

     Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli artt. 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:

     1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;

     2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra Uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresì, essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

     3) sarà prevista, a favore delle regioni, la facoltà:

     a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;

     b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;

     4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;

     5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonché la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

 

          Art. 2.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     I primi due commi dell'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli artt. 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne l'esecutività di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli artt. 45 e 47.

 

          Art. 5.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica Amministrazione diretto:

     a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica Amministrazione - esclusi gli enti pubblici economici - anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

     b) ad assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali;

     c) a prevedere la nomina di membri supplenti;

     d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.

 

          Art. 6.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:

     a) a provvedere alla soppressione degli Uffici centrali delle Amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'art. 1, primo comma, lettere a) e c) nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;

     b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle Amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;

     c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera b) i dipendenti che siano assegnati all'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), della presente legge e dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

     d) a sopprimere gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera c).

     Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

     1) la soppressione degli Uffici centrali terrà conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli Uffici periferici;

     2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole Amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilità, nonché per disciplinare l'amministrazione del personale stesso.

 

          Art. 7.

     I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto Superiore di Sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:

     a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole Amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;

     b) assicurare un'equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i principi dell'unità e della mobilità;

     c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di Amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole Amministrazioni.

 

          Art. 8.

     Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'art. 1 dovranno essere preventivamente sentite le regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

     Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

     Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposte al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma.

     Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 9.

     Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi firmati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

     Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

     Gli accordi sono triennali.

     Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

     Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dall'Amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

     L'art. 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione della pubblica Amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.

 

          Art. 11.

     L'indicazione contenuta in leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti: "Ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione" o "Ministro per la riforma burocratica" e analoghe, è sostituita dall'indicazione: "Presidente del Consiglio dei Ministri".


[1]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59.