§ 23.5.8 - L. 19 febbraio 1992, n. 142.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.5 leggi comunitarie
Data:19/02/1992
Numero:142


Sommario
Art. 1.  (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
Art. 2.  (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
Art. 3.  (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)
Art. 4.  (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)
Art. 5.  (Provvedimenti amministrativi di attuazione)
Art. 6.  (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega)
Art. 7.  (Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri)
Art. 8.  (Professioni sanitarie per le quali non è richiesta la laurea)
Art. 9.  (Riconoscimento diplomi e svolgimento attività e professioni sanitarie: criteri di delega)
Art. 10.  (Trasportatori di merci per via navigabile)
Art. 11 . (Formazione professionale di conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada)
Art. 12.  (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture)
Art. 13.  (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture)
Art. 14.  (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega)
Art. 15.  (Appalti di forniture nel settore dell'informatica)
Art. 16.  (Pubblicità degli atti delle succursali di società: criteri di delega)
Art. 17.  (Società di capitali unipersonali: criteri di delega)
Art. 18.  (Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE)
Art. 19.  (Tasso annuo effettivo globale)
Art. 20.  (Pubblicità)
Art. 21.  (Contratti)
Art. 22.  (Responsabilità sussidiaria del finanziatore)
Art. 23.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 24.  (Applicazione delle norme)
Art. 25.  (Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega)
Art. 26.  (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione della circolazione di autoveicoli: criteri di delega)
Art. 27.  (Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Persone [...]
Art. 28.  (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione [...]
Art. 29.  (Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri)
Art. 30.  (Massimali di garanzia)
Art. 31.  (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
Art. 32.  (Decorrenza dell'efficacia)
Art. 33.  (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)
Art. 34.  (Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di [...]
Art. 35.  (Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega)
Art. 36.  (Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra)
Art. 37.  (Contenuto di catrame nelle sigarette)
Art. 38.  (Componenti dei concimi: criteri di delega)
Art. 39.  (Dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega)
Art. 40.  (Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega)
Art. 41.  (Protezione dalla radioattività: criteri di delega)
Art. 42.  (Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega)
Art. 43.  (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega)
Art. 44.  (Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega)
Art. 45.  (Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega)
Art. 46.  (Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega)
Art. 47.  (Controlli veterinari: criteri di delega)
Art. 48.  (Disposizioni in tema di controlli veterinari)
Art. 49.  (Solventi da estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega)
Art. 50.  (Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega)
Art. 51.  (Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: criteri di delega)
Art. 52.  (Controlli sugli alimenti: criteri di delega)
Art. 53.  (Formaggi)
Art. 54.  (Burro)
Art. 55.  (Margarine)
Art. 56.  (Rivelatori)
Art. 57.  (Dolcificanti artificiali)
Art. 58.  (Miele)
Art. 59.  (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali)
Art. 60.  (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità di taluni prodotti agro-alimentari)
Art. 61.  (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazione di origine del Salame di Varzi)
Art. 62.  (Marchi di impresa: criteri di delega)
Art. 63.  (Transito di energia elettrica sulle grandi reti)
Art. 64.  (Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale)
Art. 65.  (Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega)
Art. 66.  (Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)
Art. 67.  (Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE)
Art. 68.  (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi)
Art. 69.  (Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega)
Art. 70.  (Compatibilità elettromagnetica: criteri di delega)
Art. 71.  (Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre)
Art. 72.  (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione: criteri di delega)
Art. 73.  (Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA)
Art. 74.  (Fondo di rotazione)
Art. 75.  (Impegni a carico del Fondo di rotazione)
Art. 76.  (Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)


§ 23.5.8 - L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

(G.U. 20 febbraio 1992, n. 42, S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali sui procedimenti

per l'adempimento degli obblighi comunitari

 

     Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.

     2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere [1].

 

          Art. 2. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

     1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

     a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

     b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

     d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;

     e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

     f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

 

          Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)

     1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

 

          Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D alla presente legge.

 

          Art. 5. (Provvedimenti amministrativi di attuazione)

     1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di sanità, al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

 

Capo I

 

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE

 

          Art. 6. (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;

     b) individuare gli strumenti e le modalità per la determinazione dell'ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;

     c) indicare le modalità per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;

     d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.

 

          Art. 7. (Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri)

     1. All'art. 26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: “Nessun diritto è percepito per il rilascio del visto al coniuge, ai figli di età inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, nonché agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza".

     2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. (Professioni sanitarie per le quali non è richiesta la laurea)

     1. Il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, e alle relative norme di attuazione, è esteso a favore dei cittadini delle Comunità europee.

 

          Art. 9. (Riconoscimento diplomi e svolgimento attività e professioni sanitarie: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovrà prevedere:

     a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostretrica nonché la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare;

     b) che siano fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1, 2 e 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217, nell'art. 7, quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, nell'art. 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905, nell'art. 1, terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750, nell'art. 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296.

 

          Art. 10. (Trasportatori di merci per via navigabile)

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 87/540/CEE relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

     2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunità europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunità europea.

     3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunità europea, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.

     4. Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno armonizzate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci per via navigabile.

 

          Art. 11. (Formazione professionale di conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada)

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

     2. Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 può essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validità della categoria B o superiore.

     3. Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 80, commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ,e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneità, si applicano le disposizioni dell'art. 80, quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

     5. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validità, si applicano le disposizioni dell'art. 88, commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

     6. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con sé il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'art. 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

     7. Per l'accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

     8. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull'effettiva persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalità che saranno stabilite con successive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     9. Il certificato di formazione professionale è sospeso dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8.

     10. Il certificato di formazione professionale è revocato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di idoneità tecnica.

     11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.

     12. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso è inviato dall'organo accertante all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validità o, in mancanza, presso l'ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato è inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.

 

          Art. 12. (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture) [2]

     1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.

     3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.

     4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.

     5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

 

          Art. 13. (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture) [3]

 

          Art. 14. (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega) [4]

     [1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) individuare le attività oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE;

     b) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano;

     c) specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori;

     d) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;

     e) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

     f) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresì per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti;

     g) dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE;

     h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

     i) stabilire i princìpi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;

     l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;

     m) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale.

     2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i princìpi e i criteri di cui al comma 1 dovrà in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva.

     3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 1993.]

 

          Art. 15. (Appalti di forniture nel settore dell'informatica)

     1. L'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'art. 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'art. 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'art. 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a società costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.

 

          Art. 16. (Pubblicità degli atti delle succursali di società: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/666/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) disciplina degli strumenti e delle modalità concernenti la pubblicità, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva;

     b) distinzione tra i concetti di “filiale" e “succursale";

     c) raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile;

     d) estensione dell'obbligo di pubblicità alle informazioni previste dall'art. 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di società di Paesi terzi;

     e) previsione dell'applicabilità delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicità o alle indicazioni prescritte.

 

          Art. 17. (Società di capitali unipersonali: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) esclusione della responsabilità limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di più società, prevedendo una disciplina analoga a quella dell'art. 2497, secondo comma, del codice civile;

     b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'art. 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva;

     c) applicazione della direttiva alle società a responsabilità limitata.

 

Capo II

 

Credito e risparmio

 

Sezione I [5]

 

Credito al consumo

 

          Art. 18. (Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE)

     1. Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

     2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile.

     3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.

     4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:

     a) alle concessioni di credito che sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

     b) alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

     c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare;

     d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

     5. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attività di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore.

     In particolare, nei casi in cui per l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'art. 19.

 

          Art. 19. (Tasso annuo effettivo globale)

     1. E' denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.

     2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.

 

          Art. 20. (Pubblicità)

     1. Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG ed il relativo periodo di validità.

     2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG può essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'art. 19, comma 2, per motivate ragioni tecniche.

 

          Art. 21. (Contratti)

     1. I contratti di concessione di credito al consumo devono essere stipulati per iscritto e un esemplare di essi va consegnato contestualmente al consumatore.

     2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i contratti devono indicare:

     a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;

     b) il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;

     c) il TAEG;

     d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;

     e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica.Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;

     f) le eventuali garanzie richieste;

     g) le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidità o infermità del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.

     3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che concernono l'acquisto di determinati beni o servizi devono contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

     a) la descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano l'oggetto del contratto;

     b) il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto; l'ammontare dell'eventuale acconto;

     c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà al consumatore, nei casi in cui non sia immediato.

     4. L'art. 1525 del codice civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

     5. In via transitoria e fino all'adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente a quello stabilito dal presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della protezione del consumatore, i contratti con cui un ente creditizio o una società finanziaria concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito devono almeno contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

     a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

     b) il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;

     c) le modalità di recesso dal contratto. Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi.

     6. Il tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti di cui al comma 5 possono essere variati in senso sfavorevole al consumatore purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di applicazione delle variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci.

     7. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.

     8. Nessuna somma può essere addebitata al consumatore od a lui richiesta, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

     9. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

     a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto di credito al consumo;

     b) la scadenza del credito è a trenta mesi;

     c) nessuna garanzia e copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore;

     d) le facoltà di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del contratto spettano unicamente al consumatore, che le può esercitare in qualsiasi momento, senza oneri e penalità.

     10. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2.

     11. I diritti del creditore derivanti da un contratto di credito al consumo possono essere ceduti ad un terzo solo previa comunicazione scritta del cedente al consumatore, da questi ricevuta con almeno quindici giorni di anticipo. Il consumatore conserva comunque la facoltà di fare valere nei confronti del cessionario le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.

 

          Art. 22. (Responsabilità sussidiaria del finanziatore)

     1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

     2. La responsabilità di cui al presente articolo si estende anche al terzo a cui il finanziatore abbia ceduto, ai sensi dell'art. 21, comma 11, i diritti derivanti dal contratto di concessione di credito.

 

          Art. 23. (Vigilanza e sanzioni)

     1. L'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo in tutte le forme previste dall'art. 18 è riservato:

     a) agli enti creditizi;

     b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto.

     2. I soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato sono abilitati a concedere credito al consumo nella sola forma della dilazione del pagamento del relativo prezzo.

     3. Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione, da esercitare nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevedendosi in ogni caso la facoltà di accesso e di ispezione, è demandato:

     a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui al comma 1;

     b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui al comma 2.

     4. Chiunque esercita la concessione di credito al consumo al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti nei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. La condanna comporta la confisca delle cose mobili ed immobili, appartenenti al condannato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato; alla condanna segue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso enti creditizi o finanziari per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

     5. Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cento milioni i finanziatori che:

     a) non ottemperano alle richieste o comunque ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 3;

     b) frazionano artificiosamente un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore di applicazione delle disposizioni della presente sezione, di cui all'art. 18, comma 3.

     6. Ciascuna violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni.

     7. Le sanzioni previste nei commi 5 e 6 sono comminate secondo le attribuzioni di cui al comma 3:

     a) con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, in conformità alle procedure stabilite nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     8. Alle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,n.689. Entro trenta giorni dalla data della notificazione, il decreto sanzionatorio deve essere integralmente pubblicato, a cura e spese del trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

 

          Art. 24. (Applicazione delle norme)

     1. Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 23, comma 3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni della presente sezione acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.

 

Sezione II

 

Risparmio

 

          Art. 25. (Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti princìpi:

     a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;

     b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;

     c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;

     d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;

     e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

     2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

     3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

 

Capo III

 

Assicurazioni

 

          Art. 26. (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione della circolazione di autoveicoli: criteri di delega) [6]

     [1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) sarà fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di libertà di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilità del vettore:

     1) di rendere noto alle autorità competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;

     2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;

     3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e integrazioni;

     b) può essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'art. 11 della direttiva;

     c) al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovrà essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.]

 

          Art. 27. (Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Persone trasportate)

     1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, 990 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto".

 

          Art. 28. (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia)

     1. L'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:“Art. 4. - 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefìci derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

     2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'art.1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefìci derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

     a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile;

     b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

     c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".

 

          Art. 29. (Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri)

     1. Dopo l'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, è inserito il seguente:“Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".

 

          Art. 30. (Massimali di garanzia) [7]

     [1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

     2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

     3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.]

 

          Art. 31. (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)

     1. Il secondo comma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969,n.990 ,e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose".

 

          Art. 32. (Decorrenza dell'efficacia)

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 2, e 31 acquistano efficacia a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 33. (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega) [8]

     [1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/619/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) potrà essere previsto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in base ai poteri conferitigli dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 28 novembre 1984, n. 792, e 9 gennaio 1991, n. 20, ottenga tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari;

     b) verrà fatto obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che intendono assumere contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 12 della direttiva, di chiedere apposita autorizzazione amministrativa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esibendo contestualmente alla domanda la documentazione di cui all'art. 12 della direttiva;

     c) verrà imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di sottoporre all'ISVAP, ai fini della preventiva approvazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che si propongono di applicare;

     d) si farà obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che si propongono di operare nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di redigere in lingua italiana sia i documenti amministrativi e contrattuali richiesti per poter accedere al mercato, sia quelli che utilizzeranno nell'esercizio dell'attività;

     e) potrà essere previsto il potere dell'ISVAP di chiedere alle imprese di assicurazione comunitarie che assumono contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 13 della direttiva, la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe che intendono utilizzare, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività;

     f) sarà previsto che le imprese di assicurazione comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica assumano contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 12 della direttiva, solo nei rami assicurativi per i quali le imprese stesse non sono autorizzate a praticare attraverso i propri stabilimenti ubicati in Italia;

     g) verrà imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, di designare un proprio rappresentante, residente o stabilito in Italia, incaricato dell'adempimento degli obblighi fiscali inerenti ai contratti di assicurazione da esse assunti e della tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

     h) potranno essere emanate norme dirette ad attuare la direttiva in modo coordinato con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale; saranno altresì esercitate le opzioni previste dalla direttiva stessa, anche al fine di evitare disparità di trattamento fra i consumatori.]

 

Capo IV

 

Finanze

 

          Art. 34. (Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralità fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

     c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la società fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonché l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;

     d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

     e) il riporto delle perdite fiscali della società fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società conferitaria sita nel territorio dello Stato;

     f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreché il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;

     g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento d'attivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della società conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la società conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui è situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;

     h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di società estera sia neutrale fiscalmente.

     2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

     a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;

     b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla società estinta ovvero alla società che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

     c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la società scissa;

     d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della società scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'art. 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle società che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

     e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna società cui è trasferito il patrimonio sociale della società scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

     f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle società a cui viene trasferito il patrimonio sociale della società scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle società partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo può essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla società scissa;

     g) previsione della retroattività, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla scissione;

     h) disapplicazione o revoca dei benefìci fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra società o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

 

          Art. 35. (Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     b) previsione del riconoscimento della qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

     c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato membro della CEE alla società madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefìci fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;

     d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;

     e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia;

     f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefìci fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.

 

          Art. 36. (Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra)

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti princìpi:

     a) l'accertamento della quantità imponibile dovrà essere effettuato sul prodotto finito;

     b) l'aliquota dovrà essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad altra unità di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire;

     c) l'accertamento dovrà essere eseguito secondo le modalità tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunità economica europea.

 

Capo V

 

Sanità, protezione dei lavoratori, ambiente

 

          Art. 37. (Contenuto di catrame nelle sigarette)

     1. A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 milligrammi per sigaretta.

     2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 è abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.

     3. [9]

     4. [10]

     5. [11]

 

          Art. 38. (Componenti dei concimi: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture;

     b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalità d'uso previste.

 

          Art. 39. (Dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) la produzione e il commercio dei dispositivi impiantabili attivi, diversi dai dispositivi su misura e da quelli destinati ad indagini cliniche, dovranno essere sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

     b) per i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad indagini cliniche sarà previsto, a carico delle aziende interessate, l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti previsti dalla direttiva;

     c) saranno individuate le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure previste dagli articoli 9 e 13 della direttiva, con possibilità per le stesse di avvalersi di altri enti;

     d) l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche sarà di norma limitato ad ospedali ed altri istituti pubblici, secondo procedure e modalità da individuare con decreto del Ministro della sanità;

     e) sarà istituito un sistema di monitoraggio che, prevedendo precisi obblighi di informazione a carico del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, consenta al Ministero della sanità una tempestiva conoscenza di eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;

     f) saranno previste opportune norme transitorie per assicurare la permanenza in commercio dei prodotti già disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Reinquadramento nella disciplina dei presìdi medico-chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi".

 

          Art. 40. (Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

     b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;

     c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;

     d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;

     e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;

     f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;

     h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;

     i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica differenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalità di impiego;

     l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.

     2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

 

          Art. 41. (Protezione dalla radioattività: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sarà informata ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge predetta.

     2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio 1990, n. 212.

 

          Art. 42. (Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);

     b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

     c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;

     d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

     e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.

 

          Art. 43. (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE nonchè 91/383/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

     b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

     c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

     d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

     e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

     f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

     g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

     1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

     2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia; [12]

     3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

     4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

     5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione [13] .

     2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

     3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [14].

 

          Art. 44. (Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;

     b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;

     c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

 

          Art. 45. (Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;

     b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;

     c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

     d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;

     e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

     f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;

     g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

     h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Capo VI

 

Sanità veterinaria

 

          Art. 46. (Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE e 90/677/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;

     b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuità;

     c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.

 

          Art. 47. (Controlli veterinari: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

     b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

     c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

 

          Art. 48. (Disposizioni in tema di controlli veterinari)

     1. All'art. 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le parole:” , qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi".

     2. Il quinto comma dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è abrogato.

 

Capo VII

 

Prodotti alimentari

 

          Art. 49. (Solventi da estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/344/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

     b) assicurare un'adeguata informazione del consumatore.

 

          Art. 50. (Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega)

     1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovrà avvenire in modo da assicurare:

     a) idonee garanzie a tutela della salute umana;

     b) l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

     c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.

 

          Art. 51. (Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/496/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere che l'informazione del consumatore sia semplice e facilmente comprensibile e che l'introduzione di ulteriori requisiti intesi a rendere l'informazione più completa ed equilibrata avvenga nel più breve tempo possibile;

     b) stabilire che le informazioni relative ai prodotti commercializzati siano fornite anche in lingua italiana;

     c) raccordare e armonizzare la disciplina di recepimento a quella già dettata per il recepimento delle direttive del Consiglio 79/112/CEE e 89/395/CEE.

 

          Art. 52. (Controlli sugli alimenti: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sarà informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovrà assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunità.

     2. Per assicurare il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare in conformità alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanità una relazione consuntiva dell'attività di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative.

     5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

 

          Art. 53. (Formaggi)

     1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

     2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantità di materia grassa e la conseguente qualità “magra" o “leggera" del formaggio.

     3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.

 

          Art. 54. (Burro)

     1. L'art. 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. - 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

     2. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione “burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

     3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 e il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta".

 

          Art. 55. (Margarine)

     1. L'art. 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".

     2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.

     3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.

     4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.

     5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".

     2. E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'art. 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.

 

          Art. 56. (Rivelatori)

     1. L'art. 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.

     2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.

     3. La commercializzazione dei grassi e degli oli già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, è consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 57. (Dolcificanti artificiali)

     1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.

     2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992, è soppressa la lettera f) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

     3. Al primo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: “nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: “nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".

     4. [15]

     5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.

 

          Art. 58. (Miele) [16]

[     1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

     2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

          Art. 59. (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali)

     1. All'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: “decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242," e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: “decreto ministeriale di cui al comma 1," sono inserite le parole: “e successive modificazioni ed integrazioni,".

 

          Art. 60. (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità di taluni prodotti agro-alimentari)

     1. L'art. 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. - (Denominazione del prodotto). - 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti".

     2. L'art. 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. - 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

     a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;

     b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura".

     3. L'art. 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1.- (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti".

     4. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

     “1. Il "Prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da eliminare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche".

     5. L'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. - 1. La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione".

     6. Il primo comma dell'art. 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, è sostituito dal seguente:

     “Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati".

 

          Art. 61. (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazione di origine del Salame di Varzi)

     1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224, è sostituito dal seguente:

     “1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunità montana n. 1 (Oltrepò Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino".

     2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, è sostituita dalla seguente:

     “a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'art. 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge".

 

Capo VIII

 

Produzione industriale

 

          Art. 62. (Marchi di impresa: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;

     b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;

     c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;

     d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;

     e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;

     f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;

     g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;

     h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;

     i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;

     l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;

     m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;

     n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;

     o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;

     p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;

     q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;

     r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni;

     s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.

     2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile.

     3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltreché dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.

 

          Art. 63. (Transito di energia elettrica sulle grandi reti)

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.

 

          Art. 64. (Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale)

     1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalità applicative che saranno stabilite, in conformità alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [17].

 

          Art. 65. (Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;

     b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;

     c) prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

     d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscono tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;

     e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;

     f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

 

Capo IX

 

Trasporti e telecomunicazioni

 

          Art. 66. (Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)

     1. Il secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     “Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori".

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 50 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:

     “Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso".

 

          Art. 67. (Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE)

     1. La lettera a) del primo comma dell'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, già sostituita dall'art. 2 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è sostituita dalla seguente:

     “a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".

 

          Art. 68. (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi)

     1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacità di trasporto su strada.

 

          Art. 69. (Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) stabilire i princìpi fondamentali di obiettività, trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

     b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta;

     c) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.

 

          Art. 70. (Compatibilità elettromagnetica: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica;

     b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio “CE" attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);

     c) definire le modalità per l'individuazione degli organismi che possono rilasciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva;

     d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE;

     e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi;

     f) stabilire modalità per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.

 

          Art. 71. (Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre)

     1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, necessarie alla individuazione delle frequenze da destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.

 

          Art. 72. (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione: criteri di delega)

     1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

     b) stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;

     c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio, nonché delle misure per la salvaguardia della funzione di interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono rispondere a requisiti oggettivi, non discriminatori e di trasparenza; gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi;

     d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonché per consentire la disponibilità, a domanda degli operatori, di circuiti;

     e) disporre l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;

     f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; il divieto deve essere abolito entro il 1 gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.

 

Capo X

 

Relazioni finanziarie con le Comunità europee

 

          Art. 73. (Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA)

     1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

     “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".

 

          Art. 74. (Fondo di rotazione)

     1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".

     2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:

     a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

     b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;

     c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia.

     3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.

 

          Art. 75. (Impegni a carico del Fondo di rotazione)

     1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.

     2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.

 

Capo XI

 

Disposizioni finali

 

          Art. 76. (Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) [18]

     1. Nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonché per predisporre la relazione di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

     2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed è formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

     3. Il compenso previsto dall'art. 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'art. 4 della medesima legge, nonché a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnico-consultivo previsto dall'art. 12, comma 2, della presente legge.

     4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento “Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa

 

     CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE

     Direttiva 89/594/CEE

     Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1989, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico veterinario ed ostetrica.

     Direttiva 89/595/CEE

     Direttiva del Consiglio del 10 ottobre 1989, che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

     Direttiva 89/666/CEE

     Undicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

     Direttiva 89/667/CEE

     Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

     Direttiva 90/364/CEE

     Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.

     Direttiva 90/365/CEE

     Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale.

     Direttiva 90/366/CEE

     Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

     Direttiva 90/531/CEE

     Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

     Direttiva 90/658/CEE

     Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi.

     CREDITO E RISPARMIO

     Direttiva 89/646/CEE

     Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

     ASSICURAZIONI

     Direttiva 90/618/CEE

     Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

     Direttiva 90/619/CEE

     Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE.

     FINANZE

     Direttiva 90/434/CEE

     Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azione concernenti società di Stati membri diversi.

     Direttiva 90/435/CEE

     Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

     SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE

     Direttiva 89/284/CEE

     Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

     Direttiva 89/391/CEE

     Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

     Direttiva 89/530/CEE

     Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

     Direttiva 89/618/EURATOM

     Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

     Direttiva 89/654/CEE

     Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     Direttiva 89/655/CEE

     Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro, da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     Direttiva 89/656/CEE

     Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     Direttiva 89/677/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

     Direttiva 89/678/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

     Direttiva 89/686/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

     Direttiva 90/219/CEE

     Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

     Direttiva 90/220/CEE

     Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

     Direttiva 90/269/CEE

     Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorsolombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     Direttiva 90/270/CEE

     Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     Direttiva 90/313/CEE

     Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

     Direttiva 90/385/CEE

     Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

     Direttiva 90/394/CEE

     Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     Direttiva 90/679/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     SANITA' VETERINARIA

     Direttiva 89/608/CEE Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

     Direttiva 89/662/CEE Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

     Direttiva 90/44/CEE Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

     Direttiva 90/167/CEE Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

     Direttiva 90/425/CEE Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

     Direttiva 90/667/CEE Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

     Direttiva 90/675/CEE Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

     Direttiva 90/677/CEE Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

     PRODOTTI ALIMENTARI

     Direttiva 88/344/CEE

     Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

     Direttiva 88/658/CEE

     Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

     Direttiva 89/227/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

     Direttiva 89/397/CEE

     Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

     Direttiva 89/437/CEE

     Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

     Direttiva 90/496/CEE

     Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

     PRODUZIONE INDUSTRIALE

     Direttiva 85/536/CEE

     Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

     Direttiva 87/441/CEE

     Direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

     Direttiva 89/104/CEE

     Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

     TELECOMUNICAZIONI

     Direttiva 89/336/CEE

     Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

     Direttiva 90/387/CEE

     Direttiva del Consiglio del 28 giguno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision-ONP.

     Direttiva 90/388/CEE

     Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

 

 

Allegato B

(Articolo 1, comma 3)

Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi

 

     Direttiva 88/344/CEE

     Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

     Direttiva 88/658/CEE

     Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

     Direttiva 89/227/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

     Direttiva 89/284/CEE

     Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

     Direttiva 89/437/CEE

     Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

     Direttiva 89/530/CEE

     Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

     Direttiva 89/608/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

     Direttiva 89/646/CEE

     Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

     Direttiva 89/662/CEE

     Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

     Direttiva 89/667/CEE

     Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

     Direttiva 89/677/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

     Direttiva 89/678/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 diecmbre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

     Direttiva 90/167/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

     Direttiva 90/219/CEE

     Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

     Direttiva 90/220/CEE

     Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

     Direttiva 90/387/CEE

     Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante, la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision-ONP.

     Direttiva 90/388/CEE

     Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

     Direttiva 90/425/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

     Direttiva 90/496/CEE

     Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

     Direttiva 90/531/CEE

     Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

     Direttiva 90/675/CEE

     Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

     Direttiva 90/677/CEE

     Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

 

 

Allegato C

(Articolo 3, comma 1)

Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare

 

     Direttiva 89/106/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

     Direttiva 89/392/CEE

     Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine.

     Direttiva 89/461/CEE

     Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati.

     Direttiva 89/556/CEE

     Direttiva del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

     Direttiva 89/676/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

     Direttiva 90/396/CEE

     Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

     Direttiva 90/422/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica.

     Direttiva 90/423/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai Paesi terzi.

     Direttiva 90/426/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi.

     Direttiva 90/429/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma animali della specie suina.

     Direttiva 90/486/CEE

     Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi agli ascensori elettrici.

     Direttiva 90/539/CEE

     Direttiva del consiglio del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

 

 

Allegato D

(Articolo 4, comma 1)

Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa

 

     Direttiva 89/362/CEE

     Direttiva della Commissione del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte.

     Direttiva 89/384/CEE

     Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE.

     Direttiva 89/427/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.

     Direttiva 89/629/CEE

     Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

     Direttiva 89/680/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote.

     Direttiva 89/681/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.

     Direttiva 89/682/CEE

     Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta.

     Direttiva 90/35/CEE

     Direttiva della Commissione del 19 dicembre 1989, che definisce, in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE, le categorie di preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e/o di un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

     Direttiva 90/44/CEE

     Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

     Direttiva 90/80/CEE

     Direttiva della Commissione del 19 febbraio 1990, recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

     Direttiva 90/121/CEE

     Dodicesima direttiva della Commissione del 20 febbraio 1990, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

     Direttiva 90/128/CEE

     Direttiva della Commissione del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

     Direttiva 90/168/CEE

     Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

     Direttiva 90/207/CEE

     Direttiva della Commissione del 4 aprile 1990, che modifica la seconda direttiva 82/434/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici.

     Direttiva 90/404/CEE

     Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1990, recante modifica della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

     Direttiva 90/412/CEE

     Direttiva della Commissione del 20 luglio 1990, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nella alimentazione degli animali.

     Direttiva 90/428/CEE Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.

     Direttiva 90/439/CEE

     Direttiva della Commissione del 24 luglio 1990, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

     Direttiva 90/490/CEE

     Ottava direttiva della Commissione del 25 settembre 1990, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

     Direttiva 90/492/CEE

     Direttiva della Commissione del 5 settembre 1990, secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

     Direttiva 90/506/CEE

     Nona direttiva della Commissione del 26 settembre 1990, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

     Direttiva 90/517/CEE

     Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1990, che adegua per l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

     Direttiva 90/623/CEE

     Direttiva della Commissione del 7 novembre 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

     Direttiva 90/628/CEE

     Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

     Direttiva 90/629/CEE

     Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

     Direttiva 90/630/CEE

     Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore.

     Direttiva 90/643/CEE

     Direttiva della Commissione del 26 novembre 1990, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.


[1] Comma già modificato dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91, nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture".

[3] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

[4] Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[5] Le disposizioni contenute nella presente Sezione sono state abrogate dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ma continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.

[6] Articolo abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[7] Articolo abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[8] Articolo abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[9] Comma abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184.

[10] Comma abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184.

[11] Comma abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184.

[12]  Per un'interpretazione autentica del presente numero, vedi l'art. 51, comma 2 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[13] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[14] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[15] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179.

[17] Comma così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93.

[18] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91, nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie".