§ 4.2.a - Legge 2 febbraio 1939, n. 396.
Conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 17 maggio 1938–XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:02/02/1939
Numero:396


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 17 maggio 1938–XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei [...]


§ 4.2.a - Legge 2 febbraio 1939, n. 396. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 17 maggio 1938–XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi.

(G.U. 9 marzo 1939, n. 57).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 17 maggio 1938–XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 6 è inserito il seguente nuovo articolo che prende il n. 7:

     "Con decreto reale, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le corporazioni e sentita la corporazione della zootecnia e della pesca, saranno stabilite le caratteristiche dei vari formaggi molli e di quelli di pecora e di bufala".

     L'art. 7 prende il n. 8.

     Le tabelle A e B, allegate al decreto, sono sostituite da quelle riportate alle pagine seguenti.

 

     Tabella A

     Formaggi:

     Contenuto minimo in materia grassa, riferito alla sostanza secca, rispettivamente prescritto

Formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina, Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo, Taleggio, Panerone, Belpaese ed altri formaggi analoghi) (a)

50

per cento

Gorgonzola bianco e verde

48

"

Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Mozzarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provolone, Caciocavallo ed altri formaggi analoghi)

44

"

Fontina

45

"

Asiago e Montasio

30

"

Formaggi di tipo svizzero (Emmental, Groviera, Friburgo)

45

"

Formaggi di tipo svizzero (Sbrinz)

43

"

Grana parmigiano-reggiano

32

"

Grana parmigiano lodigiano

25

"

Grana parmigiano emiliano

32

"

Grana parmigiano lombardo

27

"

Grana parmigiano veneto

25

"

Formaggi di tipo olandese

40

"

Altri formaggi duri (Morlasco, uso turco, ecc.) (b)

27

"

Altri formaggi molli e teneri

45

"

Formaggi fusi recanti indicazioni atti a farli ritenere provenienti da formaggi di tipo svizzero

42

"

Altri formaggi fusi

35

"

Formaggi di latte di bufala

45

"

Formaggi di latte di pecora (Pecorino tipo romano)

36

"

Formaggi di latte di pecora (Canestrato siciliano, Canestrato pugliese, Fiore sardo)

40

"

Formaggi di latte di pecora (altri formaggi duri: uso fiore, uso canestrati, Moliterno, Crotonese, ecc.)

30

"

     (a) E' ammesso un contenuto minimo di materia grassa del 48 per cento per la produzione estiva (aprile-agosto).

     (b) Nelle zone montane, che saranno determinate con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per le corporazioni, è consentita la produzione, a scopo di vendita, per il consumo strettamente locale, di formaggi duri con un contenuto di materia grassa non inferiore al 18 per cento. Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche di tali formaggi e le altre modalità atte a limitarne il consumo nei riguardi delle popolazioni delle zone montane dove tali formaggi si producono o tradizionalmente si consumano.

 

     Tabella B

     Formaggi:

     Termini di tempi nei quali è consentita la vendita dei quantitativi, prodotti o importati anteriormente, aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi prescritti:

Mozzarelle

1

mese

Scamorze

3

mesi

Robiole

3

"

Robioline

3

"

Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo

3

"

Belpaese e tipi simili

3

"

Taleggio

3

"

Provatura

4

"

Provola

6

"

Panerone

6

"

Formaggi di tipo olandese

6

"

Gorgonzola bianco e verde

8

"

Fontina

1

anno

Emmental e Groviera

1

"

Siciliano

1

"

Canestrato

2

anni

Asiago

2

anni

Montasio

2

"

Pecorino

2

"

Provolone

2

"

Caciocavallo

2

"

Grana

2

"

Sbrinz e Friburgo

2

"

Formaggi fusi ed altri formaggi non nominati

1

anno

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.