§ 9.3.18 - L. 7 agosto 1990, n. 242.
Disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c.
Data:07/08/1990
Numero:242


Sommario
Art. 1.      1. L’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è [...]
Art. 2.      1. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’ente di cui all’art. 6 della legge 24 [...]
Art. 3.      1. L’ente riconosciuto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nei modi indicati dall’art. 1, comma 2, lettera b), e per gli effetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, è [...]


§ 9.3.18 - L. 7 agosto 1990, n. 242. [1]

Disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.

(G.U. 20 agosto 1990, n. 193).

 

Art. 1.

     1. L’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’ente di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

 

     Art. 3.

     1. L’ente riconosciuto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nei modi indicati dall’art. 1, comma 2, lettera b), e per gli effetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

     2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del 29 dicembre 1983, n. 84/5/CEE.

     3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.


[1] Abrogata dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.