§ 80.9.251 - D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 .
Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/01/1976
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche [...]
Art. 2.      Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della [...]
Art. 3.  [7]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare [...]
Art. 5.      Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sono poste a carico del cap. 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 80.9.251 - D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 [1] .

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

(G.U. 31 marzo 1976, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati [2] .

     L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni [3] .

     I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo [4] .

     Il Ministro per le finanze adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.

 

          Art. 2.

     Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative [5] .

     Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con i sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato [6] .

 

          Art. 3. [7]

     Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'art. 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:

     a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;

     b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.

     La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche né avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'art. 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

     L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.

     I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del Codice penale.

     Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

     a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;

     b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche [8] .

     Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni l'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1° gennaio 1978.

 

          Art. 5.

     Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sono poste a carico del cap. 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1976 e del corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 marzo 1976, n. 60.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 15 della L. 19 febbraio 1992, n. 142, limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevede l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a società costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.