§ 98.1.30646 - D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/09/1975
Numero:483


Sommario
Art. 1.      All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.30646 - D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602.

(G.U. 9 ottobre 1975, n. 269)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, e successive modificazioni;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio".

     All'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

     "La formazione degli elenchi di cui al presente articolo può essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalità di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

     "La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici; con decreto del Ministro per le finanze sono disposti gli adattamenti al mezzo meccanografico delle prescrizioni contenute nei precedenti commi. Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto del Ministro per le finanze possono essere affidati al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica anche compiti di carattere esecutivo inerenti all'attività di preparazione e compilazione dei ruoli, compreso quello della rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, salve le definitive determinazioni dei competenti uffici delle imposte dirette, con determinazione del compenso ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della predetta legge".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.