§ 80.9.24B - Legge 27 marzo 1976, n. 60.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/03/1976
Numero:60


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del [...]
Art. 2.      È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi [...]
Art. 2 bis.  [2]
Art. 3.      Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. [...]
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si [...]
Art. 5.      Il Ministro per le finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi [...]
Art. 6. 


§ 80.9.24B - Legge 27 marzo 1976, n. 60.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

(G.U. 31 marzo 1976, n. 84)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

     L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

     I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo".

     All'art. 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

     Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'art. 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:

     a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;

     b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.

     La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche nè avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'art. 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

     L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.

     I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.

     Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483".

     All'art. 4, al primo comma, sono soppresse le parole: "periodiche e".

 

          Art. 2.

     È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili [1].

     La Commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

 

     Art. 2 bis. [2]

     1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 2, la Commissione:

     a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;

     b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo all'effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacità contributiva e di evitare inutili duplicazioni.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, ed alle tabelle A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché agli operai del ruolo indicato nella tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

     Fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto previsto dal precedente comma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per le finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento o di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente art. 4.

     Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'art. 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:

     1) le spese occorrenti per l'applicazione della disposizione del precedente comma;

     2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. [3]

 


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

[2] Articolo inserito dall'art. 1, comma 58, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1977, n. 935.