§ 4.3.5 – L. 4 novembre 1951, n. 1316.
Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:04/11/1951
Numero:1316


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo e alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non [...]
Art. 6. 
Art. 7.      E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidità superiore all'1% espresso in acido oleico, o che contenga
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei panetti può figurare un marchio
Art. 11.      La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzatura di peso maggiore a un chilogrammo
Art. 12.      Quando sia richiesto da necessità dell'esportazione, è consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati all'esportazione aventi denominazione e requisiti di [...]
Art. 13.      Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di [...]
Art. 14.      Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di [...]
Art. 15.      Chiunque produce a scopo di commercio, margarina e grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati [...]
Art. 16.      Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai [...]
Art. 17.      Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi [...]
Art. 18.      Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in [...]
Art. 19.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per le finanze [...]
Art. 20.      Sono abrogati gli articoli 28, 29 e 30 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel [...]
Art. 21.      Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o che gestiscono [...]
Art. 22.      E' consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non [...]


§ 4.3.5 – L. 4 novembre 1951, n. 1316. [1]

Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

(G.U. 12 dicembre 1951, n. 285).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     (Omissis) [5].

     Le licenze di cui all'art. 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 5.

     I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo e alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.

     Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori delle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.

     E' vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi.

 

          Art. 6. [6]

     1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".

     2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.

     3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.

     4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.

     5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".

 

          Art. 7.

     E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidità superiore all'1% espresso in acido oleico, o che contenga:

     1) [7];

     2) grassi derivanti dal latte;

     3) idrocarburi di origine minerale;

     4) materie coloranti vietate dalla legge;

     5) materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non nocive alla salute.

     E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:

     1) abbiano un grado di acidità superiore all'1% espresso in acido oleico;

     2) contengano più del 2% di umidità;

     3) presentino tracce di catalizzatore, precipitabili con i metodi ponderali dell'analisi chimica;

     4) contengano idrocarburi di origine minerale;

     5) contengano materie coloranti di qualsiasi specie.

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

     1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.

 

          Art. 10.

     Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei panetti può figurare un marchio.

     Le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia applicate sul prodotto, sulle etichette, sugli involucri o sul materiale pubblicitario non debbono fare riferimento, neppure indiretto, al latte ed ai suoi derivati.

     Tutte le indicazioni diverse dalla denominazione "margarina" o "grasso idrogenato", anche se incluse nel marchio, debbono essere di dimensioni inferiori e meno appariscenti di tale denominazione.

 

          Art. 11.

     La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzatura di peso maggiore a un chilogrammo.

     La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati nè addizionati con sostanze aromatizzanti.

     Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

     Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni "margarina" o "grasso idrogenato" secondo le norme prescritte dall'art. 9, secondo comma, e dall'art. 10, nonchè la indicazione "per usi industriali alimentari e dolciari".

 

          Art. 12.

     Quando sia richiesto da necessità dell'esportazione, è consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati all'esportazione aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge previa autorizzazione del Ministero della industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

 

          Art. 13.

     Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli oli e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facoltà di agraria.

     La revisione delle analisi è eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanità. Il relativo deposito cauzionale è fissato in lire 5000.

 

          Art. 14.

     Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'art. 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'art. 3, comma secondo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative.

     (Omissis) [10].

 

          Art. 15.

     Chiunque produce a scopo di commercio, margarina e grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa di quella prescritta agli articoli 6, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

     La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

 

          Art. 16.

     Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, 10, commi secondo e terzo, e 11, comma secondo, o determinati o confezionati in maniera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9 e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

     Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

     La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

     Alle pene previste nel primo comma del presente articolo soggiace altresì chiunque importi margarina o grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

 

          Art. 17.

     Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e , commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi le due pene si applicano congiuntamente.

 

          Art. 18.

     Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

     Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per le finanze e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 20.

     Sono abrogati gli articoli 28, 29 e 30 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; la legge 19 maggio 1930, n. 777, che ha sostituito il predetto art. 29; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765, per la parte che riguarda i succedanei del burro; il regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 971, recante limitazioni all'impiego della margarina per usi alimentari; il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1608, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2639, che modifica il precedente, e tutte le altre leggi che regolano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari e che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge.

     Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio, nonchè le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e concernenti i prodotti alimentari.

 

          Art. 21.

     Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o che gestiscono depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti debbono, nel termine di giorni trenta dalla data suddetta, presentare domanda per ottenere la licenza con le modalità di cui all'art. 2. Decorso tale termine senza che la presentazione abbia avuto luogo, si applicano, nel caso che le attività suddette siano continuate, le pene previste nell'art. 14, comma primo.

 

          Art. 22.

     E' consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge.

     La vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge è consentita sino al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 71 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dalla presente legge, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[5] Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[7] Numero abrogato dall'art. 55 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1977, n. 321.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 24 della D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[10] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 1956, n. 1526.