§ 40.2.362 - D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93.
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:01/06/2011
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Sicurezza degli approvvigionamenti
Art. 2.  Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Art. 3.  Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Art. 4.  Misure di salvaguardia
Art. 5.  Obbligo di conservazione dei dati
Art. 6.  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Art. 7.  Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Art. 8.  Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938
Art. 8 bis.  (Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941).
Art. 9.  Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Art. 10.  Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle [...]
Art. 11.  Beni, apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente
Art. 12.  Indipendenza del gestore di trasporto
Art. 13.  Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Art. 14.  Organo di sorveglianza
Art. 15.  Programma di adempimenti e responsabile della conformità
Art. 16.  Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Art. 17.  Gestore di sistemi indipendente
Art. 18.  Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Art. 19.  Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Art. 20.  Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Art. 21.  Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Art. 22.  Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Art. 23.  Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Art. 24.  Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Art. 25.  Separazione della contabilità
Art. 26.  Trasparenza della contabilità
Art. 27.  Disposizioni sullo stoccaggio
Art. 28.  Semplificazione delle norme sull'attività di importazione
Art. 29.  Gasdotti di coltivazione
Art. 30.  Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas
Art. 31.  Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Art. 32.  Misure a favore della liquidità del mercato
Art. 33.  Nuove infrastrutture
Art. 34.  Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Art. 35.  Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Art. 36.  Gestore dei sistemi di trasmissione
Art. 37.  Promozione della cooperazione regionale
Art. 38.  Gestori dei sistemi di distribuzione
Art. 38 bis.  (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione).
Art. 39.  Interconnettori
Art. 40.  Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Art. 41.  Mercati al dettaglio
Art. 42.  Obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Art. 43.  Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Art. 44.  Reclami
Art. 45.  Poteri sanzionatori
Art. 46.  Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Art. 46 bis.  (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori).
Art. 46 ter.  (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi).
Art. 46 quater.  (Procedura di abilitazione).
Art. 47.  Recepimento della direttiva n. 2008/92/CE
Art. 48.  Obblighi di comunicazione
Art. 49.  Disposizioni di carattere finanziario
Art. 50.  Entrata in vigore


§ 40.2.362 - D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93.

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

(G.U. 28 giugno 2011, n. 148 - S.O. n. 157)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di attività e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di attività e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

     Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di seguito definito 'decreto legislativo n. 164 del 2000', recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144';

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;

     Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonchè in materia di energia;

     Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

     Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

     Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE, nonchè misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonchè in materia di recupero di rifiuti;

     Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;

     Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

     Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;

     Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

     Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 28 aprile 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

 

Art. 1. Sicurezza degli approvvigionamenti

     1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonchè della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessità di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonchè, per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa consultazione delle parti interessate.

 

     Art. 2. Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico

     1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricità, da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi e di gas naturale liquefatto, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia [1].

     2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato, con le stesse modalità di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.

     3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.

     4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.

     5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilità di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.

     6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 è inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonchè di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalità di cui al presente comma.

 

     Art. 4. Misure di salvaguardia

     1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

     2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.

     4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed è fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle [2].

     4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'articolo 8-bis [3].

 

     Art. 5. Obbligo di conservazione dei dati

     1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonchè con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

     2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonchè specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.

 

Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE

 

     Art. 6. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;

     b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;".

     b) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

     "o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;";

     c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

     "p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;

     q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";

     d) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

     "t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;";

     e) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

     "v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;";

     f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

     "aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;";

     g) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

     "ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprietà o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonchè quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;";

     h) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

     "ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;".

     2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, infine, le seguenti:

     "kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

     kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa appartenente agli stessi soci;

     kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonchè di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;

     kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima;

     kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonchè di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;

     kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

     kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

     kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale;

     kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL;

     kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

     kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;

     kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;

     kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;

     kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale;

     kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;

     kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

     1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

     2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.".

 

     Art. 7. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

     1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 22 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

     1. Tutti i clienti sono idonei.

     2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonchè i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.

     3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinchè:

     a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

     b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita;

     c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti.

     5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

     6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinchè siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.

     7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonchè per le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonchè nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.".

 

     Art. 8. Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938 [4]

     1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonchè, con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonchè definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.

     2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarietà degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.

     2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.

     2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinchè, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.

     4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938.

     5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonchè, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.

 

     Art. 8 bis. (Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941). [5]

     1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, di seguito denominato «Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

     2. Il Piano di preparazione ai rischi dispone le misure nazionali o regionali, programmate o adottate in via di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento, e contiene almeno quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento, specificando tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento medesimo, i compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la loro gestione, da delegare al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

     3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il Piano di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022, aggiornandolo ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti più frequenti. Il Piano adottato è pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento.

     4. Il Ministero della transizione ecologica trasmette alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

     5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico nazionale è individuato, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943, con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.

 

     Art. 9. Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

     1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.

     3. Successivamente e ove necessario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione:

     a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;

     b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;

     c) su motivata richiesta della Commissione europea.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve concludere la procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.

     5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica.

     6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.

     7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

     8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

     9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

     10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purchè conformi al diritto comunitario.

 

     Art. 10. Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi

     1. Entro il 3 marzo 2012:

     a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;

     b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa è tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

     2. E' fatta salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

     3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, essa non può adottare le modalità di separazione di cui al comma 1.

     4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.

     5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva, valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

     6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1:

     a) esercita le attività di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuità del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

     c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

     d) costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale;

     e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonchè di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le informazioni sufficienti per garantire che le attività di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas naturale;

     f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;

     g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorità.

     7. Il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le attuali competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in caso di inadempienza, irroga le sanzioni previste.

 

     Art. 11. Beni, apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente

     1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:

     a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprietà del Gestore stesso;

     b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;

     c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore può fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalità e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

     d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.

     2. L'attività di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:

     a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione nazionali ed estere;

     b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;

     c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;

     d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;

     e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;

     f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

     g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;

     h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici e informativi.

     3. Il Gestore è organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, in conformità alle disposizioni del codice civile.

     4. Al Gestore è fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonchè sulla sede dei propri uffici. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma.

     5. Al Gestore è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

     6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

 

     Art. 12. Indipendenza del gestore di trasporto

     1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:

     a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;

     b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.

     2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

     3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, nè ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.

     4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.

     5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entità diverse nè limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale.

     6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza.

     7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.

     8. Il Gestore informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.

     9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.

     10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è approvata e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE.

 

     Art. 13. Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto

     1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza nominato a norma dell'articolo 14.

     2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1 diventano vincolanti solo se l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. La medesima Autorità può formulare obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:

     a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi;

     b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

     3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale, nè interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.

     4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, nè interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

     5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi nè ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del Gestore.

     6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

     7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilità professionale, nè interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, nè con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni.

     8. La previsione di cui al comma 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano ai dirigenti che, secondo l'organigramma del gestore, sono responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasposto del gas naturale e ai loro referenti diretti.

 

     Art. 14. Organo di sorveglianza

     1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas naturale, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.

     2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.

     3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.

     4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.

 

     Art. 15. Programma di adempimenti e responsabile della conformità

     1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità.

     2. Il Responsabile della conformità è nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.

     3. Il Responsabile della conformità ha i seguenti compiti:

     a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;

     b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

     c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

     d) notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;

     e) riferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.

     4. Il Responsabile della conformità trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione è effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.

     5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformità informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16 [6].

     6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità di natura professionale nè interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

     7. Il Responsabile della conformità fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.

     8. Il Responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonchè a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

     a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

     b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;

     c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

     9. Il Responsabile della conformità verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE.

     10. Il Responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonchè ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

     11. Previo accordo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza può licenziare il Responsabile della conformità, in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

     12. Il Responsabile della conformità ha accesso agli uffici del Gestore senza necessità di preavviso.

 

     Art. 16. Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

     1. [Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8] [7].

     2. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione [8].

     3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

     a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonchè delle criticità e delle congestioni presenti o attese;

     b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;

     c) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;

     d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.

     4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, l'impresa maggiore di trasporto procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonchè dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL [9].

     5. Alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

     6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete [10].

     6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete [11].

     7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete [12].

     8. Nei casi in cui l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone all'impresa maggiore di trasporto di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purchè tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete [13].

     9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

     9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione [14].

 

     Art. 17. Gestore di sistemi indipendente

     1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:

     a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);

     b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10;

     c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;

     d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo;

     e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.

     4. Ogni Gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonchè della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della progettazione e conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.

     5. Il proprietario del sistema di trasporto è tenuto a:

     a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;

     b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;

     c) mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente;

     d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.

     6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.

 

     Art. 18. Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio

     1. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.

     2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

     a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

     b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

     c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti della società controllata. La società controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni nè per quanto riguarda le operazioni giornaliere, nè in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;

     d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.

 

     Art. 19. Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

     1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:

     a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;

     b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

     c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, nè esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;

     d) la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;

     e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, nè il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale.

     2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonchè la detenzione di una quota di maggioranza.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.

 

     Art. 20. Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinchè i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminatorietà.

 

     Art. 21. Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL

     1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:

     a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

     b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

     c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

     d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

     2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale.

     3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.

     4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

     5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacità disponibili e di assegnazione delle capacità stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

     6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale,e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere.

     7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.

 

     Art. 22. Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

     5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.".

 

     Art. 23. Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

     2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano più di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:

     a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

     b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

     c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti nella società controllata. E' consentito alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni, nè per quanto riguarda le operazioni giornaliere, nè in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

     d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

     3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.

 

     Art. 24. Valore di rimborso degli impianti di distribuzione

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo, n. 164 del 2000, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.".

     2. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: "indicati nel bando di gara" sono inserite le seguenti: "stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.".

     3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

     4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

     Art. 25. Separazione della contabilità

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.

 

     Art. 26. Trasparenza della contabilità

     1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

 

     Art. 27. Disposizioni sullo stoccaggio

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale.

     11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

     a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;

     b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

     11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico può essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacità di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti.

     2. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:

     a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonchè a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.".

     3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.".

     4. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonchè a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalità e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.".

     5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unità.

 

     Art. 28. Semplificazione delle norme sull'attività di importazione

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.".

     2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 164 del 2000 e di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001.

     4. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.".

     5. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il valore di cui sopra può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.".

     6. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacità dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto.".

     7. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale è stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.".

     8. I soggetti che effettuano attività di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.

 

     Art. 29. Gasdotti di coltivazione

     1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a più di uno Stato membro, le competenti autorità italiane si consultano con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate".

 

     Art. 30. Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.".

     2. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonchè di biogas.

     2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.

     3. Le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.

     4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati".

 

     Art. 31. Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

     1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.".

     2. Alla rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di rete di trasporto regionale".

 

     Art. 32. Misure a favore della liquidità del mercato

     1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio [15].

     2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonchè quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.

 

     Art. 33. Nuove infrastrutture

     1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 è sostituito dal seguente:

     "17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonchè l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.".

     2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 18 è sostituito dal seguente:

     "18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria è accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.".

     3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalità per la loro applicazione già stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori.

     4. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico modifica le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, per conformarli alle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alle manifestazioni di interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di richieste di esenzione o di allocazione prioritaria] [16].

     5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 può essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidità del sistema nazionale del gas naturale e a consentire l'accesso dei terzi alla capacità esentata non utilizzata.

 

Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

 

     Art. 34. Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     "3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.

     4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.

     5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.

     6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.".

     2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.

     25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.

     25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.

     25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.

     25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

     25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.

     25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonchè un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.

     25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.

     25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.

     25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.

     25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.

     25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.".

 

     Art. 35. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

     1. Tutti clienti sono idonei.

     2. [I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi, da effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma] [17].

     3. [L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri provvedimenti affinchè, in modo non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo:

     a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

     b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita;

     c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e le condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni contrattuali minime] [18].

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie:

     a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;

     b) per assicurare che i clienti abbiano idonee informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.

     5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.

 

     Art. 36. Gestore dei sistemi di trasmissione

     1. L'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.

     2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, nè direttamente nè indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, nè gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non può essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attività di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica [19].

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonchè al fine di assicurare che le attività del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione.

     4. [In attuazione di quanto programmato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione nazionale può realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I sistemi di accumulo di cui al periodo precedente possono essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione, in attuazione dei piani di sviluppo di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo] [20].

     5. [La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione, sono definite le modalità per lo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto concerne l'individuazione del soggetto responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo delle procedure medesime, e le modalità per l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, secondo criteri che assicurino l'effettiva realizzazione degli impianti in tempi definiti, l'efficienza nei costi e l'esclusivo utilizzo di detti impianti per finalità di sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione elettrica da impianti non programmabili] [21].

     6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.

     7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:

     a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;

     b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, e viceversa;

     c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura.

     7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma [22].

     8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa.

     8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.:

     a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo;

     b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi è fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;

     c) su richiesta della Commissione europea [23].

     8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente [24].

     8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorità nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma [25].

     8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorità assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili [26].

     9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:

     a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;

     b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;

     c) garantiscano la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività di Terna Spa;

     d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.

     10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi.

     11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA è tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:

     a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;

     b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonchè circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;

     c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea.

     d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformità rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione è pubblicata sul sito web dell'Autorità [27].

     11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo [28].

     12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonchè previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonchè gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà [29].

     13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo [30].

     14. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla società di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della società stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

     14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresì con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di dubbi, l'Autorità può consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA può richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato [31].

     15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonchè le criticità, le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti.

 

     Art. 37. Promozione della cooperazione regionale

     1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonchè di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualità di gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie affinchè il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticità, e assicurino l'interoperabilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi interconnessi.

     2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione regionale, il Gestore della rete di trasmissione assicura la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e partecipa alla predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 943/2019 [32].

     3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonchè da progetti comuni definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea [33].

     4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.

 

     Art. 38. Gestori dei sistemi di distribuzione

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:

     a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

     b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

     c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditività degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonchè di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attività giornaliere nè su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purchè esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente;

     d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate [34].

     2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:

     a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;

     b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

     2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo [35].

     2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi [36].

     3. [Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102] [37].

     4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 [38].

     5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonchè le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 [39].

     5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

     5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis [40].

     5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o più provvedimenti disciplina:

     a) le modalità con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;

     b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorità di cui al presente comma [41].

     5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica [42].

     5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalità di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:

     a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalità di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacità tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonchè gli aggregatori, a meno che la medesima Autorità non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;

     b) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);

     c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a) [43].

     5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attività siano divulgate in modo discriminatorio [44].

 

     Art. 38 bis. (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). [45]

     1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.

 

     Art. 39. Interconnettori

     1. All'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.".

     2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.

     3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è concessa.

     3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinchè il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione [46].

     4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresì che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato.

     5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale è assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.

 

     Art. 40. Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea

     1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacità di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicità e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorità del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.

     2. La capacità di trasmissione di cui al comma 1 è conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacità residuale è assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta.

     3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina:

     a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacità da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto;

     b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonchè le penali in caso di risoluzione del contratto.

 

     Art. 41. Mercati al dettaglio

     1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività. Le informazioni concernenti ciascuna attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinchè la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

Titolo IV

AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE

 

     Art. 42. Obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

     1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:

     a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonchè l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea [47];

     a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a) [48];

     a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonchè al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea [49];

     b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;

     c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonchè l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;

     d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;

     d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati [50];

     e) provvedere affinchè i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;

     f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti;

     f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento [51].

 

     Art. 43. Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

     1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce:

     a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

     b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

     c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonchè qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonchè di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonchè in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) [52];

     c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 [53];

     c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonchè in forza delle decisioni assunte dall'ACER [54];

     c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorità di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione è deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 [55];

     c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea [56];

     c-sexies) coopera con le autorità di regolazione degli Stati membri interessati, nonchè con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942 [57];

     c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER [58];

     c-octies) provvede affinchè i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella misura massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943 [59];

     c-novies) congiuntamente alle altre autorità di regolazione nazionali interessate:

     1. approva i costi connessi alle attività dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purchè tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;

     2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;

     3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorità, al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

     4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;

     5. può richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali [60];

     c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni [61];

     c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunità energetiche dei cittadini [62];

     c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato [63];

     c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuità le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento [64].

     2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore [65].

     3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila:

     a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;

     b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;

     c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora:

     a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;

     b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;

     c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonchè dei Paesi terzi.

     4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorità può fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria [66].

     5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonchè adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.

     6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.

     7. All'attuazione del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 44. Reclami

     1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

     2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine può essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo può essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non più lungo di ulteriori due mesi.

     2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorità stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorità decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo [67].

     2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili [68].

     3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente. La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma è obbligatoria [69].

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinchè siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.

 

     Art. 45. Poteri sanzionatori

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:

     a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;

     b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonchè l'articolo 20, commi 5 bis e 5 ter del decreto legislativo n. 164 del 2000, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 [70].

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.

     3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.

     4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio [71].

     5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.

     6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [72].

     6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio [73].

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

     7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore [74].

 

     Art. 46. Disposizioni in materia di rapporti istituzionali

     1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti.

     2. I rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio.

     3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorità di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonchè l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.

     5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonchè con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.

     6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:

     a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonchè consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;

     b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;

     c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.

     7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

     7-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane [75].

 

     Art. 46 bis. (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori). [76]

     1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purchè compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.

 

     Art. 46 ter. (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi). [77]

     1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga è accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga è resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtù di un accordo concluso con l'Unione europea.

     2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.

     3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.

 

     Art. 46 quater. (Procedura di abilitazione). [78]

     1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.

     2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonchè qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.

     3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonchè ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

 

Titolo V

NORME FINALI

 

     Art. 47. Recepimento della direttiva n. 2008/92/CE

     1. All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE".

 

     Art. 48. Obblighi di comunicazione

     1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della direttiva 2009/73/CE.

 

     Art. 49. Disposizioni di carattere finanziario

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 50. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[4] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 14.

[5] Articolo inserito dall'art. 21 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[6] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[7] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[8] Comma sostituito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115 e così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[10] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[11] Comma inserito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115 e così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[12] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[13] Comma sostituito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115 e così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[14] Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[15] Comma così modificato dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 46.

[17] Comma abrogato dall'art. 1, comma 60, della L. 4 agosto 2017, n. 124, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[19] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[20] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[21] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[23] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[24] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[25] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[26] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[27] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[28] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[29] Comma già sostituito dall'art. 60 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[30] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[31] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[32] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[33] Comma sostituito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115 e così modificato dall'art. 33 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[34] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[35] Comma inserito dall'art. 1, comma 92, della L. 4 agosto 2017, n. 124 e così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[36] Comma inserito dall'art. 1, comma 92, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[37] Comma abrogato dall'art. 1, comma 92, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[38] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 30 giugno 2011, n. 150.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 91, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 91, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[41] Comma inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[42] Comma inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[43] Comma inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[44] Comma inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[45] Articolo inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[46] Comma inserito dall'art. 33 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[47] Lettera così modificata dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[48] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[49] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[50] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[51] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 14.

[52] Lettera così sostituita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[53] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[54] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[55] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[56] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[57] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[58] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[59] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[60] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[61] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[62] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[63] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[64] Lettera inserita dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[65] Comma inserito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[66] Comma inserito dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[67] Comma inserito dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[68] Comma inserito dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[69] Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

[70] Comma già modificato dall'art. 33 della L. 7 luglio 2016, n. 122 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

[71] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[72] Comma così modificato dall'art. 58 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[73] Comma inserito dall'art. 58 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[74] Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[75] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 46.

[76] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 46.

[77] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 46.

[78] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 46.