§ 10.1.85 - Regolamento 13 luglio 2009, n. 713.
Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:13/07/2009
Numero:713


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Natura giuridica
Art. 3.  Composizione
Art. 4.  Atti dell’Agenzia
Art. 5.  Compiti generali
Art. 6.  Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione
Art. 7.  Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione
Art. 8.  Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse
Art. 9.  Altri compiti
Art. 10.  Consultazione e trasparenza
Art. 11.  Monitoraggio e rendicontazione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale
Art. 12.  Consiglio di amministrazione
Art. 13.  Compiti del consiglio di amministrazione
Art. 14.  Comitato dei regolatori
Art. 15.  Compiti del comitato dei regolatori
Art. 16.  Il direttore
Art. 17.  Compiti del direttore
Art. 18.  Commissione dei ricorsi
Art. 19.  Ricorsi
Art. 20.  Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia
Art. 21.  Bilancio dell’Agenzia
Art. 22.  Tasse
Art. 23.  Formazione del bilancio
Art. 24.  Esecuzione e controllo del bilancio
Art. 25.  Regolamentazione finanziaria
Art. 26.  Misure antifrode
Art. 27.  Privilegi e immunità
Art. 28.  Personale
Art. 29.  Responsabilità dell’Agenzia
Art. 30.  Accesso ai documenti
Art. 31.  Partecipazione di paesi terzi
Art. 32.  Comitato
Art. 33.  Disposizioni in materia linguistica
Art. 34.  Valutazione
Art. 35.  Entrata in vigore e disposizioni transitorie


§ 10.1.85 - Regolamento 13 luglio 2009, n. 713.

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

(G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 su "Una politica energetica per l'Europa" ha evidenziato l’importanza di portare a compimento il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

 

(2) Con la decisione 2003/796/CE della Commissione [4] è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il "Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’energia elettrica" (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica [5], e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale [6].

 

(3) Il lavoro intrapreso dall’ERGEG sin dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. È tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità nazionali di regolamentazione si svolga ormai nell’ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.

 

(4) Il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.

 

(5) Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea. Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. È opportuno istituire un’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (l’Agenzia) al fine di colmare il vuoto normativo a livello comunitario e contribuire all’efficace funzionamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. L’Agenzia dovrebbe altresì consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di reciprocità, all’esercizio di funzioni a livello comunitario.

 

(6) È opportuno che l’Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica [7], e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [8], e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l’indipendenza dell’Agenzia nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con la legislazione comunitaria, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico ed efficienza.

 

(7) L’Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché l’esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (la REGST dell’energia elettrica), e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (la REGST del gas). Il coinvolgimento dell’Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

(8) L’Agenzia dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. Tali compiti di monitoraggio dell’Agenzia non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.

 

(9) L’Agenzia svolge un ruolo importante nell’elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti (orientamenti quadro), cui i codici di rete devono conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l’Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei codici di rete (sia al momento della loro introduzione sia in caso di modifica) per garantirne la conformità agli orientamenti quadro, prima di raccomandare eventualmente l’adozione di tali codici da parte della Commissione.

 

(10) È opportuno precostituire una struttura integrata entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione possano partecipare e cooperare. Tale struttura dovrebbe facilitare l’applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l’Agenzia dovrebbe poter adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo determinate condizioni, comprendere le questioni tecniche, il regime di regolamentazione per l’infrastruttura dell’energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

 

(11) Dato che l’Agenzia ha una visione di insieme dell’attività delle autorità nazionali di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni comunitarie e delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un’autorità nazionale di regolamentazione, una decisione della quale non sia conforme agli orientamenti, non dà attuazione al parere, alla raccomandazione o alla decisione dell’Agenzia.

 

(12) L’Agenzia dovrebbe inoltre poter presentare raccomandazioni per assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone prassi.

 

(13) L’Agenzia dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.

 

(14) L’Agenzia dovrebbe contribuire all’attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia, come stabilito nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia [9], in particolare nell’emettere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello comunitario (piani di sviluppo della rete a livello comunitario) a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

 

(15) L’Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

 

(16) La struttura dell’Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell’energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità nazionali di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

 

(17) Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l’esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.

 

(18) L’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L’indipendenza dell’Agenzia dai produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni e non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi alla legislazione comunitaria in materia di energia, quale il mercato interno dell’energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni comunitarie in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

 

(19) Nei settori in cui l’Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell’Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Nell’interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei membri della commissione dei ricorsi. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

(20) Il finanziamento dell’Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell’Unione europea e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell’Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello comunitario. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell’articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [10].

 

(21) Dopo l’istituzione dell’Agenzia, il suo bilancio dovrebbe essere valutato dall’autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro e alle prestazioni dell’Agenzia. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

 

(22) L’Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell’esperienza di personale trasferito dalle autorità nazionali di regolamentazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (statuto dei funzionari) e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (regime applicabile), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [11], nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.

 

(23) L’Agenzia dovrebbe applicare le norme generali relative all’accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

 

(24) Se del caso, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

 

(25) La partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all’attività dell’Agenzia dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.

 

(26) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12].

 

(27) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(28) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dal momento in cui il primo direttore assume le sue funzioni e successivamente ogni quattro anni, una relazione sui compiti specifici dell’Agenzia e sui risultati ottenuti, corredata di eventuali proposte adeguate. In tale relazione la Commissione dovrebbe formulare suggerimenti su ulteriori compiti per l’Agenzia.

 

(29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la partecipazione e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia).

 

2. Lo scopo dell’Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica [7], e all’articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale [8], nell’esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordina l’azione.

 

3. Fino a quando la sede dell’Agenzia non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

 

     Art. 2. Natura giuridica

1. L’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

 

2. L’Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

 

3. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

 

     Art. 3. Composizione

L’agenzia è composta da:

 

a) un consiglio d’amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 13;

 

b) un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all’articolo 15;

 

c) un direttore, che svolge i compiti di cui all’articolo 17;

 

d) una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all’articolo 19.

 

     Art. 4. Atti dell’Agenzia

L’Agenzia:

 

a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

 

b) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolamentazione;

 

c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

 

d) adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 7, 8 e 9; e

 

e) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro), a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [13], e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale [14].

 

CAPO II

 

COMPITI

 

     Art. 5. Compiti generali

L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

 

     Art. 6. Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L’Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all’elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della REGST dell’energia elettrica a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 e su quelli della REGST del gas a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

2. L’Agenzia controlla l’esecuzione dei compiti da parte della REGST dell’energia elettrica, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 714/2009 e della REGST del gas, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

3. L’Agenzia presenta un parere:

 

a) alla REGST dell’energia elettrica, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 e alla REGST del gas, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete; e

 

b) alla REGST dell’energia elettrica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e alla REGST del gas, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e altri documenti pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell’effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

4. L’Agenzia, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni alla REGST dell’energia elettrica e alla REGST del gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario che le sono stati presentati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) 715/2009, non contribuiscano ad un trattamento non discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze o non sono conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 2009/72/CE e del regolamento (CE) n. 714/2009 o alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

L’Agenzia partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

L’Agenzia presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia riesamina l’orientamento quadro non vincolante e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

L’Agenzia presenta un parere motivato alla REGST dell’energia elettrica o alla REGST del gas sul codice di rete a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

L’Agenzia presenta alla Commissione il codice di rete e può raccomandarne l’adozione a norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

5. L’Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora la REGST dell’energia elettrica e la REGST del gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 10, di tali regolamenti, ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 11, dei regolamenti stessi.

 

6. L’Agenzia controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009 e all’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l’effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

 

7. L’Agenzia controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione.

 

8. L’Agenzia controlla l’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incongruenze tra il piano e la sua attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità ai piani di sviluppo della rete a livello comunitario.

 

9. L’Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

 

     Art. 7. Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1. L’Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dalla direttiva 2009/72/CE, dalla direttiva 2009/73/CE, dal regolamento (CE) n. 714/2009 o dal regolamento (CE) n. 715/2009.

 

2. L’Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.

 

3. L’Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e comunitario e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l’Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

 

4. L’Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2009/72/CE, alla direttiva 2009/73/CE, al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

 

5. Se un’autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l’Agenzia informa la Commissione e lo Stato membro in questione.

 

6. Quando un’autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva, 2009/72/CE, alla direttiva 2009/73/CE, al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, può chiedere un parere all’Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l’Agenzia esprime il proprio parere entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

 

7. L’Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell’energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri, e di sicurezza operativa delle stesse (infrastrutture transfrontaliere), a norma dell’articolo 8.

 

     Art. 8. Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse

1. Per le infrastrutture transfrontaliere l’Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni di accesso e di sicurezza operativa, soltanto:

 

a) se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; oppure

 

b) su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

 

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

 

Per mettere a punto la decisione l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

 

2. Le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere includono:

 

a) la procedura di assegnazione della capacità;

 

b) i tempi di assegnazione;

 

c) la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione; e

 

d) l’imposizione di corrispettivi agli utenti dell’infrastruttura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE.

 

3. Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 1, l’Agenzia:

 

a) emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; e

 

b) può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell’infrastruttura in questione.

 

4. La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

5. Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

 

     Art. 9. Altri compiti

1. L’Agenzia può decidere sulle deroghe, come prevede l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. L’Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l’infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

 

2. L’Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

All’Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all’obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.

 

     Art. 10. Consultazione e trasparenza

1. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all’articolo 7 dei suddetti regolamenti, l’Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

 

2. L’Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate ove opportuno dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

 

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro in ottemperanza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui all’articolo 7 dei suddetti regolamenti.

 

3. Prima di adottare orientamenti quadro a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o proporre codici di rete di cui all’articolo 7 dei suddetti regolamenti, l’Agenzia indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione. Qualora non abbia dato un seguito a talune osservazioni, deve fornirne i motivi.

 

4. L’Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

 

     Art. 11. Monitoraggio e rendicontazione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

1. L’Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, precede al monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, dell’accesso alla rete, compreso l’accesso all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE.

 

2. L’Agenzia rende pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell’elettricità e del gas naturale.

 

3. Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l’Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure da adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

 

CAPO III

 

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 12. Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere anche deputato al Parlamento europeo. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.

 

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

 

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall’Agenzia.

 

4. Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

 

5. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

 

a) le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

 

b) le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

 

6. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori.

 

7. I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico, senza sollecitare né accettare alcuna istruzione politica. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indica l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

 

     Art. 13. Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, nomina il direttore conformemente all’articolo 16, paragrafo 2.

 

2. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.

 

3. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2.

 

4. Il consiglio di amministrazione assicura che l’Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

 

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

 

6. Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.

 

7. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 21 a 24.

 

8. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all’accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.

 

9. Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l’autorità disciplinare sul direttore.

 

10. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2.

 

11. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Agenzia, conformemente all’articolo 30.

 

12. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all’articolo 17, paragrafo 8, e trasmette tale relazione, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione annuale sulle attività dell’Agenzia comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell’Agenzia nel corso dell’anno in questione.

 

13. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.

 

     Art. 14. Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da:

 

a) rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall’attuale personale dirigente di tali autorità;

 

b) un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

 

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell’autorità nazionale di regolamentazione per Stato membro.

 

Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della nomina del supplente proveniente dall’attuale personale dell’autorità nazionale di regolamentazione.

 

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

 

3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro o supplente dispone di un voto.

 

4. Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l’esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

 

5. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.

 

6. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall’Agenzia.

 

     Art. 15. Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo.

 

2. Il comitato dei regolatori presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 2. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

 

3. Il comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto preliminare di bilancio in ottemperanza dell’articolo 23, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno entrante e lo presenta entro il 1 settembre di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione.

 

4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell’articolo 13, paragrafo 12, e l’articolo 17, paragrafo 8.

 

5. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il suo vice, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

 

     Art. 16. Il direttore

1. L’Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione o da alcun soggetto pubblico o privato.

 

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell’energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

 

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

 

a) la prestazione del direttore;

 

b) gli obblighi e le necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

 

La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l’assistenza di un esperto esterno indipendente.

 

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell’Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

 

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.

 

6. Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

 

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

 

8. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

 

     Art. 17. Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l’Agenzia e ha il compito di provvedere alla sua gestione.

 

2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest’ultimo.

 

3. Il direttore adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, che hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

 

4. Il direttore è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.

 

5. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento.

 

6. Il direttore prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

 

7. Il direttore redige un progetto preliminare di bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 24.

 

8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell’Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

 

9. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

 

     Art. 18. Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un’esperienza pertinente nel settore dell’energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

 

2. I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

 

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all’Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

 

4. I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.

 

5. Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. Tale ricusazione non ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

 

6. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest’ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

 

7. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

 

     Art. 19. Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli 7, 8 e/o 9, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

 

2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all’Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l’Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

 

3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

 

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

 

5. La commissione dei ricorsi, in ottemperanza del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

 

6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

 

7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall’Agenzia.

 

     Art. 20. Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall’Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 230 del trattato.

 

2. Qualora l’Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell’articolo 232 del trattato.

 

3. L’Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 21. Bilancio dell’Agenzia

1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite in particolare da:

 

a) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

 

b) le tasse pagate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 22;

 

c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all’articolo 13, paragrafo 8; e

 

d) lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8.

 

2. Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

 

3. Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

 

4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, tutte le entrate e le spese dell’Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

 

     Art. 22. Tasse

1. Le tasse sono dovute all’Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

 

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono fissate dalla Commissione.

 

     Art. 23. Formazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l’esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto preliminare di bilancio elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere motivato in merito.

 

2. Lo stato di previsione di cui al paragrafo 1 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, (l’autorità di bilancio), con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

 

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente all’articolo 272 del trattato.

 

4. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

 

5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

 

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un’incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell’Agenzia, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di immobili. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all’Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l’Agenzia può procedere con il progetto previsto.

 

     Art. 24. Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Agenzia.

 

2. Entro il 1 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [15] (il regolamento finanziario).

 

3. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, secondo le disposizioni dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

 

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

 

6. Entro il 1 luglio successivo al completamento dell’esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

 

7. I conti definitivi sono pubblicati.

 

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

 

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

 

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, al direttore sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.

 

     Art. 25. Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

 

     Art. 26. Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all’Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [16].

 

2. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [17] e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Agenzia.

 

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 27. Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

     Art. 28. Personale

1. Al personale dell’Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.

 

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

 

3. L’Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

 

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l’assunzione presso l’Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

 

     Art. 29. Responsabilità dell’Agenzia

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

 

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Agenzia.

 

     Art. 30. Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [18], si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia.

 

2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 3 marzo 2010.

 

3. Le decisioni prese dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

 

     Art. 31. Partecipazione di paesi terzi

1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore dell’energia e, se pertinente, nei settori dell’ambiente e della concorrenza.

 

2. Nell’ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

 

     Art. 32. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 33. Disposizioni in materia linguistica

1. Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea [19], si applicano all’Agenzia.

 

2. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell’Agenzia.

 

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 34. Valutazione

1. La Commissione, con l’assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione delle attività dell’Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall’Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione si basa su un’ampia consultazione, a norma dell’articolo 10.

 

2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al comitato dei regolatori. Il comitato dei regolatori presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. La prima valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’assunzione dell’incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una valutazione almeno ogni quattro anni.

 

     Art. 35. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Gli articoli da 5 a 11 si applicano a decorrere dal 3 marzo 2011.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

 

[2] GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

 

[4] GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

 

[5] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

 

[6] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

 

[7] Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[8] Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[9] GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

 

[10] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

 

[11] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

 

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[13] Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[14] Cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[15] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[16] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

 

[18] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

 

[19] GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.