§ 19.4.29 - Regolamento 25 giugno 2002, n. 1605.
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:25/06/2002
Numero:1605


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo: “il bilancio”.
Art. 2.      Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.
Art. 3.      Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di [...]
Art. 4.      1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 5.      1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.
Art. 6.      Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1
Art. 7.      1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.
Art. 8.      1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono [...]
Art. 9.      1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.
Art. 10.      Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli [...]
Art. 11.      Fatto salvo l'articolo 157, i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi [...]
Art. 12.      Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1
Art. 13.      1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica [...]
Art. 14.      1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
Art. 16.      Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.
Art. 17.      L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto [...]
Art. 18.      1. Le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:
Art. 19.      1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.
Art. 21.      Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.
Art. 22.      1. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo [...]
Art. 23.      1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:
Art. 24.      1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.
Art. 25.      1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione “per memoria” (p.m.).
Art. 26.      1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione “garanzia”, dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni [...]
Art. 27.      1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
Art. 28.      1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della [...]
Art. 29.      1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.
Art. 30.      1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.
Art. 31.      Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante [...]
Art. 32.      Ciascun organismo di cui all'articolo 185 trasmette alla Commissione entro il 1
Art. 33.      1. Entro il 1
Art. 34.      1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il [...]
Art. 35.      1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom.
Art. 36.      1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 7, del trattato CE e all'articolo 177, [...]
Art. 37.      1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.
Art. 38.      1. In caso di presentazione di un progetto preliminare di bilancio rettificativo al Consiglio, quest'ultimo stabilisce un progetto di bilancio rettificativo conformemente agli articoli 35 e 37.
Art. 39.      La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto [...]
Art. 40.      Il bilancio comporta:
Art. 41.      1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la [...]
Art. 42.      Il bilancio non può comportare entrate negative.
Art. 43.      1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo “stanziamenti accantonati”. Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:
Art. 44.      La sezione del bilancio della Commissione può comportare una “riserva negativa”, il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, [...]
Art. 45.      1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:
Art. 46.      1. Il bilancio presenta:
Art. 47.      1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.
Art. 48.      1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
Art. 49.      1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria deve essere preliminarmente adottato un atto di base. Parimenti, richiede l'adozione preliminare di [...]
Art. 50.      La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.
Art. 51.      La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e [...]
Art. 52.      1. È fatto divieto agli agenti finanziari di adottare atti d'esecuzione del bilancio da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente [...]
Art. 53.      1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:
Art. 54.      1. La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. [...]
Art. 55.      1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della [...]
Art. 56.      1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi e alle agenzie di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle [...]
Art. 57.      1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad [...]
Art. 58.      Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.
Art. 59.      1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.
Art. 60.      1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
Art. 61.      1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:
Art. 62.      Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.
Art. 63.      Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile [...]
Art. 64.      1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita [...]
Art. 65.      1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla [...]
Art. 66.      1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto secondo cui il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito [...]
Art. 67.      Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle [...]
Art. 68.      L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in [...]
Art. 69.      Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio [...]
Art. 70.      1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.
Art. 71.      1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:
Art. 72.      1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.
Art. 73.      1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a [...]
Art. 74.      Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni [...]
Art. 75.      1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
Art. 76.      1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.
Art. 77.      1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei [...]
Art. 78.      1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:
Art. 79.      La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:
Art. 80.      L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, [...]
Art. 81.      1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:
Art. 82.      Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
Art. 83.      Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori [...]
Art. 84.      Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.
Art. 85.      Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, [...]
Art. 86.      1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando [...]
Art. 87.      Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.
Art. 88.      1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo [...]
Art. 89.      1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
Art. 90.      1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 91.      1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:
Art. 92.      L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.
Art. 93.      1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:
Art. 94.      Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:
Art. 95.      Ciascuna istituzione costituisce una base di dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che rientrano nei casi di cui agli articoli 93 e 94. Tale [...]
Art. 96.      L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94, dopo aver [...]
Art. 97.      1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e [...]
Art. 98.      1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.
Art. 99.      Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che [...]
Art. 100.      1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme [...]
Art. 101.      Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli [...]
Art. 102.      L'amministrazione aggiudicatrice può e, in determinati casi previsti dalle modalità d'esecuzione, deve esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:
Art. 103.      Le istituzioni sospendono l'esecuzione dell'appalto, quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.
Art. 104.      Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.
Art. 105.      Salvo il disposto del titolo IV della seconda parte del presente regolamento, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e [...]
Art. 106.      La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche [...]
Art. 107.      Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che [...]
Art. 108.      1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:
Art. 109.      1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.
Art. 110.      1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.
Art. 111.      1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario.
Art. 112.      1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione.
Art. 113.      1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.
Art. 114.      1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche.
Art. 115.      1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
Art. 116.      1. Un comitato di valutazione appositamente costituito valuta le proposte, sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine d'individuare quelle che [...]
Art. 117.      Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.
Art. 118.      L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.
Art. 119.      1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte [...]
Art. 120.      1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, questa è soggetta ai principi enunciati al titolo V della presente parte.
Art. 121.      I conti delle Comunità comprendono quanto segue:
Art. 122.      I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.
Art. 123.      I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:
Art. 124.      Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:
Art. 125.      1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.
Art. 126.      1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:
Art. 127.      Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:
Art. 128.      I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 comunicano al contabile della Commissione, entro il 1
Art. 129.      1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 185.
Art. 130.      La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi [...]
Art. 131.      1. La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, [...]
Art. 132.      1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.
Art. 133.      1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185, stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano [...]
Art. 134.      La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale [...]
Art. 135.      1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.
Art. 136.      Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie [...]
Art. 137.      1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.
Art. 138.      1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le [...]
Art. 139.      1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli [...]
Art. 140.      1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità [...]
Art. 141.      La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e [...]
Art. 142.      1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano [...]
Art. 143.      1. La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
Art. 144.      1. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata le osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.
Art. 145.      1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio [...]
Art. 146.      1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio [...]
Art. 147.      1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che [...]
Art. 148.      1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, nonché alle entrate, fatte salve le [...]
Art. 149.      1. Per ogni esercizio il FEAOG, sezione garanzia, prevede stanziamenti non dissociati.
Art. 150.      1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.
Art. 151.      1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un [...]
Art. 152.      Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di [...]
Art. 153.      1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23 può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.
Art. 154.      Il risultato della decisione di liquidazione dei conti è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.
Art. 155.      1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure [...]
Art. 156.      1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 155.
Art. 157.      Alle condizioni previste all'articolo 155, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.
Art. 158.      La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso [...]
Art. 159.      Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 155.
Art. 160.      1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
Art. 161.      1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 160, paragrafo 1, nell'ambito della sua [...]
Art. 162.      1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
Art. 163.      Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni [...]
Art. 164.      1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità [...]
Art. 165.      L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione [...]
Art. 166.      1. L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:
Art. 167.      1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli [...]
Art. 168.      1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche [...]
Art. 169.      Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.
Art. 170.      Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di [...]
Art. 171.      1. Sono considerati “uffici europei” ai fini dell'applicazione del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.
Art. 172.      1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente [...]
Art. 173.      Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato di ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo interessato e determina limiti e condizioni [...]
Art. 174.      1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il suo comitato [...]
Art. 175.      1. Il comitato direttivo di ciascun ufficio europeo stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Art. 176.      Le disposizioni del presente titolo si applicano al funzionamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione di quelle di cui all'articolo 174 e all'articolo 175, paragrafo [...]
Art. 177.      Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.
Art. 178.      1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali [...]
Art. 179.      1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
Art. 180.      1. Se il Consiglio non perviene entro il 31 dicembre 2006, in base a una eventuale proposta della Commissione, ad un accordo su un altro trattamento, nell'ambito del bilancio, delle spese [...]
Art. 181.      1. La classificazione per destinazione delle spese della Commissione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, si applica per la prima volta a titolo dell'esercizio 2004.
Art. 182.      Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Art. 183.      La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento.
Art. 184.      Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato [...]
Art. 185.      1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. [...]
Art. 186.      Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.
Art. 187.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.4.29 - Regolamento 25 giugno 2002, n. 1605. [1]

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(G.U.C.E. 16 settembre 2002, n. L 248).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere della Corte dei conti,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il contesto nel quale è stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è profondamente mutato, in particolare a seguito del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito, degli sviluppi istituzionali e dell'adesione di nuovi Stati membri; in funzione di ciò, il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. Per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

     (2) Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dal trattato, mentre le disposizioni di applicazione devono essere rinviate al regolamento recante le modalità d'esecuzione del presente regolamento, per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento finanziario. È pertanto necessario abilitare la Commissione ad adottare le modalità d'esecuzione.

     (3) La formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità) nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

     (4) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi strettamente necessari nel quadro di una disciplina rigorosa.

     (5) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve stabilire che il principio si applica anche alle spese operative riguardanti l'attuazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune e a quelle relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quando tali spese sono a carico del bilancio. I principi dell'unità e della verità del bilancio implicano che siano iscritte a bilancio tutte le entrate e tutte le spese delle Comunità, come pure quelle dell'Unione quando sono a carico del bilancio.

     (6) Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di riversamento di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica, nonché le possibilità di ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati; queste modifiche non riguardano le norme speciali sui fondi strutturali.

     (7) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che le istituzioni dispongano di una certa flessibilità di gestione per gli storni di stanziamenti. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti, in modo che gli storni degli stanziamenti del personale e di funzionamento siano di competenza di ciascuna istituzione. Per quanto concerne gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative, la Commissione può procedere a storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza dell'atto di base o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti.

     (8) Riguardo al principio dell'annualità, deve essere mantenuta la distinzione tra stanziamenti dissociati e non dissociati. I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi da ciascuna istituzione. I periodi complementari devono essere limitati ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.

     (9) Il principio del pareggio costituisce una regola di base del bilancio. Al riguardo occorre sottolineare che il ricorso al prestito non è compatibile con il sistema delle risorse proprie delle Comunità. Tuttavia, il principio del pareggio non è tale da costituire un ostacolo alle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti garantiti dal bilancio generale dell'Unione.

     (10) In virtù dell'articolo 277 del trattato CE e dell'articolo 181, paragrafo 1, del trattato Euratom, è necessario fissare l'unità di conto in cui è stabilito il bilancio; questa unità di conto è altresì applicabile all'esecuzione e alla rendicontazione.

     (11) Riguardo al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia e deve esserne verificato il rispetto mediante indicatori di efficienza definiti per attività e misurabili, che consentano di valutare i risultati ottenuti. Le istituzioni devono procedere ad una valutazione ex ante ed ex post, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.

     (12) Riguardo infine al principio della trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio, fatta salva l'eventuale diffusione provvisoria assicurata dalla Commissione tra la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio da parte del presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È conservata la possibilità di una riserva negativa.

     (13) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le attuali disposizioni eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.

     (14) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività (“Activity Based Budgeting”), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.

     (15) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alle istituzioni di disporre di una certa flessibilità nella gestione dei posti statutari, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il duplice limite costituito dagli stanziamenti di bilancio di un esercizio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A 1, A 2 e A 3.

     (16) In materia di esecuzione del bilancio, è necessario chiarire le diverse modalità possibili, ossia l'esecuzione centralizzata a cura della Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure, infine, congiunta con organizzazioni internazionali. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad organismi di diritto comunitario o di diritto pubblico nazionale. Le diverse modalità di esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta l'esecuzione o di parte di essa, il rispetto di procedure a tutela dei fondi comunitari, fermo restando che a norma dell'articolo 274 del trattato la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione.

     (17) La responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio le impedisce di delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare le funzioni che possono essere delegate. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico, e a determinate condizioni, non deve essere consentito compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto prestare servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure eseguire compiti preparatori o accessori.

     (18) Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico, ai quali sono delegati compiti di esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendicontazione distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.

     (19) Il presente regolamento, in conformità dell'articolo 279, lettera c), del trattato, determina le competenze e le responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno.

     La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilizzazione degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli previ centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile.

     Il contabile deve rimanere incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria e la tenuta della contabilità e deve essere incaricato della formazione degli stati finanziari dell'istituzione.

     Il revisore interno esercita le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione è destinata a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo attuati dagli ordinatori.

     Il revisore interno non è un soggetto implicato nelle operazioni finanziarie. Non esercita funzioni di controllo di tali operazioni, preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che spetterà quindi esclusivamente a questi ultimi.

     (20) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni che individuano casi specifici di colpa dei contabili e degli amministratori degli anticipi, legati alla natura particolare delle loro mansioni; essi non disporranno più di indennità o di assicurazioni speciali. Occorre inoltre precisare la responsabilità dell'ordinatore. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione crea un organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie, incaricato di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove individui problemi sistemici, tale organo deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, invece, è opportuno rinviare nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

     (21) Occorre definire le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico della spesa e le condizioni della relativa attuazione. Per diminuire il volume degli “impegni dormienti”, deve essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base di impegni di bilancio globali. Deve inoltre essere prevista una disposizione di disimpegno per gli impegni specifici che non abbiano dato luogo a pagamenti per un periodo di tre anni.

     (22) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione di questi pagamenti deve effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'azione e dei risultati che ne derivano.

     Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.

     (23) Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.

     (24) Per quanto riguarda i contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni delle Comunità per proprio conto, occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, le disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere conformi ai principi posti da tali direttive.

     (25) Per prevenire le irregolarità, lottare contro la frode e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'attribuzione degli appalti candidati o offerenti colpevoli di atti di questo tipo o in situazione di conflitto d'interessi.

     (26) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto.

     (27) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppresso il controllo previo esercitato dall'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

     (28) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche per la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni comunitarie che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'irretroattività e del controllo.

     (29) Per evitarne il cumulo, le sovvenzioni non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o per coprire spese di funzionamento di uno stesso esercizio.

     (30) Per analogia con le norme per l'attribuzione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, affinché le istituzioni dispongano di uno strumento di lotta contro la frode e la corruzione.

     (31) La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta per precisare i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario e per garantirne il rispetto.

     (32) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre della contabilità di bilancio ci si avvale ai fini del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.

     (33) Occorre precisare, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di taluni tipi di società, se pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

     (34) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate al fine di estendere tali informazioni all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ai diversi organismi di diritto comunitario, e di organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

     (35) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.

     (36) Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

     (37) In materia di controllo esterno e di discarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri implica la loro cooperazione nella procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di discarico da parte dell'autorità di bilancio.

     (38) Per ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di discarico, è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al discarico.

     (39) La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

     (40) Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche nel rispetto dei principi di base del presente regolamento.

     (41) Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi risulta necessario prevedere la possibilità di impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.

     (42) Per quanto riguarda i Fondi strutturali, occorre mantenere il riversamento di acconti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001.

     (43) Per quanto riguarda la ricerca, occorre armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, preservando nel contempo la flessibilità di gestione attualmente riconosciuta al Centro comune di ricerca (CCR).

     (44) Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.

     (45) Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, nonché con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.

     (46) Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico.

     (47) Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specifiche loro applicabili. Occorre inoltre prevedere la possibilità per ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio di formulare in tempo utile un parere sui progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio.

     (48) Il cambiamento del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni deve essere rinviato all'esercizio 2005, allo scopo di disporre del tempo necessario per introdurre le procedure interne a tal fine indispensabili.

     (49) In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia organica necessaria all'espletamento dei compiti di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative segnatamente al discarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Le norme finanziarie interne a tali organismi dovranno essere opportunamente adeguate affinché siano compatibili con il presente regolamento finanziario. A tal fine occorre abilitare la Commissione ad adottare una normativa finanziaria tipo, dalla quale gli organismi comunitari potranno discostarsi solo previo accordo della Comunità stessa,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

 

TITOLO I

OGGETTO

 

Art. 1.

     Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo: “il bilancio”.

     Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.

 

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

 

     Art. 3.

     Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

 

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

 

     Art. 4.

     1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

     2. Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

     a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune e in quello della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;

     b) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

     3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

 

     Art. 5.

     1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.

     2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

     3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

     4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità europee sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 18 e 74.

 

CAPO 2

Principio dell'annualità

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

     Art. 7.

     1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

     2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, fatto salvo il disposto dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 166, paragrafo 2.

     3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

     4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

 

     Art. 8.

     1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

     2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.

     3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

     4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166, paragrafo 2, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

     5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

     6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

 

     Art. 9.

     1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

     Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3 o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

     2. Per gli stanziamenti d'impegno degli stanziamenti dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio il riporto può riguardare:

     a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

     b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato l'atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

     3. Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

     4. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

     5. L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: “l'autorità di bilancio”), entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

     6. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

 

     Art. 10.

     Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

 

     Art. 11.

     Fatto salvo l'articolo 157, i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

 

     Art. 12.

     Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della parte seconda.

 

     Art. 13.

     1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273, primo comma, del trattato CE e l'articolo 178, primo comma, del trattato Euratom.

     2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

     Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente.

     Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio in preparazione non può essere superato.

     3. Se richiesto dalla continuità dell'azione delle Comunità e dalle esigenze di gestione:

     a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata a richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2;

     b) per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in virtù degli stessi, si applicano l'articolo 273, terzo comma, del trattato CE e l'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

     I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

     4. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni e le procedure previste al paragrafo 3, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al paragrafo 3. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.

 

CAPO 3

Principio del pareggio

 

     Art. 14.

     1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

     2. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, punto 4, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché gli organismi creati dalle Comunità di cui all'articolo 185, non possono accendere prestiti.

 

     Articolo 15

     1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

     2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

     3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

 

CAPO 4

Principio dell'unità di conto

 

     Art. 16.

     Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

     Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi, sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nel regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: “le modalità d'esecuzione”).

 

CAPO 5

Principio dell'universalità

 

     Art. 17.

     L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

 

     Art. 18.

     1. Le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:

     a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

     b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

     c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

     d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

     e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

     f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

     g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

     h) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

     i) le entrate provenienti da indennità locative;

     j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

     2. Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste.

     3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 2 una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

 

     Art. 19.

     1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.

     2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

 

Art. 20.

     1. Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

     2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

     3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

 

CAPO 6

Principio della specializzazione

 

     Art. 21.

     Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

 

     Art. 22.

     1. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo.

     2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23 riguardanti la Commissione.

 

     Art. 23.

     1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

     a) storni all'interno degli articoli e storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;

     b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio;

     c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

     Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

     2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1, lettera c).

 

     Art. 24.

     1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

     2. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

     3. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

     4. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

 

     Art. 25.

     1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione “per memoria” (p.m.).

     2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

 

     Art. 26.

     1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione “garanzia”, dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

     2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a paesi terzi e della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta di storno relativa all'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza.

     Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tali riserve, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

 

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria

 

     Art. 27.

     1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

     2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

     Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

     Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

     3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni, previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio.

     4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati alle amministrazioni incaricate della spesa e alle autorità legislative e di bilancio.

 

     Art. 28.

     1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

     2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.

     3. La Commissione, al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità, presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste.

 

CAPO 8

Principio della trasparenza

 

     Art. 29.

     1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

     2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del presidente del Parlamento europeo.

     La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

     Gli stati finanziari consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le relazioni della gestione finanziaria elaborate da ciascuna istituzione sono anch'esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 30.

     1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

     2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.

 

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

 

CAPO 1

Formazione del bilancio

 

     Art. 31.

     Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

     Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

     Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

 

     Art. 32.

     Ciascun organismo di cui all'articolo 185 trasmette alla Commissione entro il 1° aprile di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il programma di lavoro.

     La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo informativo, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).

 

     Art. 33.

     1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

     Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

     2. La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

     a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso e lo stato degli importi da liquidare;

     b) se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

     c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 185 e alle scuole europee;

     d) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.

 

     Art. 34.

     1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso.

     2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della Commissione interviene almeno trenta giorni prima della prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

 

     Art. 35.

     1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom.

     2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una motivazione, precisando i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

 

     Art. 36.

     1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 7, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 7, del trattato Euratom.

     2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

 

     Art. 37.

     1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

     Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

     2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

     3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

 

     Art. 38.

     1. In caso di presentazione di un progetto preliminare di bilancio rettificativo al Consiglio, quest'ultimo stabilisce un progetto di bilancio rettificativo conformemente agli articoli 35 e 37.

     2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

 

     Art. 39.

     La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale intesa non determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 272 del trattato CE e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

 

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

 

     Art. 40.

     Il bilancio comporta:

     a) uno stato riassuntivo delle entrate e delle spese;

     b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

 

     Art. 41.

     1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

     2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

     Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

     Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

     All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

 

     Art. 42.

     Il bilancio non può comportare entrate negative.

     Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

 

     Art. 43.

     1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo “stanziamenti accantonati”. Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

     a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;

     b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

     Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24.

     2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo “stanziamenti accantonati”. L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

 

     Art. 44.

     La sezione del bilancio della Commissione può comportare una “riserva negativa”, il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

     Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 25.

 

     Art. 45.

     1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:

     a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi;

     b) una riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalle Comunità per operazioni a favore dei paesi terzi.

     2. Le condizioni d'iscrizione, d'utilizzazione e di finanziamento delle riserve di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabiliti rispettivamente dalla decisione del Consiglio concernente la disciplina di bilancio e dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

 

     Art. 46.

     1. Il bilancio presenta:

     1) nello stato riassuntivo delle entrate e delle spese:

     a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato;

     b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

     c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

     d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

     e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2;

     f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

     g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione;

     2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1, con i commenti appropriati a ogni sottodivisione nonché con le scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

     Le previsioni degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario inserito nei commenti del bilancio;

     3) per quanto riguarda il personale:

     a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

     b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

     c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: “lo statuto”);

     d) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 185 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente [2];

     4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

     a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla “garanzia di buon fine”. Tali linee recano la dicitura “per memoria” (p.m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

     b) nella sezione della Commissione:

     i) le linee di bilancio che presentano la “garanzia di buon fine” delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura “per memoria” (p.m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

     ii) commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

     c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

     i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

     ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

     5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

     2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

 

     Art. 47.

     1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

     Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi A 1, A 2 e A 3, a due condizioni:

     a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondente ad un esercizio pieno, e

     b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

     Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, le istituzioni si astengono dalle modifiche e si applica la procedura ordinaria.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

 

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

     Art. 48.

     1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

     2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

 

     Art. 49.

     1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria deve essere preliminarmente adottato un atto di base. Parimenti, richiede l'adozione preliminare di un atto di base l'esecuzione delle spese operative derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: “TUE”) a carico del bilancio.

     Nell'ambito di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché in quello dei titoli V e VI del TUE, per “atto di base” si intende un atto di diritto derivato che conferisce fondamento giuridico all'azione comunitaria o a quella dell'Unione e all'esecuzione della spesa corrispondente iscritta a bilancio. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

     La Commissione stabilisce nelle modalità di esecuzione l'elenco delle forme che possono assumere gli atti di base adottati ai sensi del trattato CE e del trattato Euratom, nonché nel rispettivo ambito di applicazione dei titoli V e VI del TUE.

     2. Tuttavia possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza della Comunità o di quella dell'Unione:

     a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per due esercizi finanziari successivi;

     b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per tre esercizi finanziari successivi al massimo. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

     All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

     c) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione.

     d) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

 

     Art. 50.

     La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

 

     Art. 51.

     La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

 

     Art. 52.

     1. È fatto divieto agli agenti finanziari di adottare atti d'esecuzione del bilancio da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali atti e ad informarne l'autorità competente.

     2. Vi è conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un soggetto implicato nell'esecuzione del bilancio o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con il beneficiario.

 

CAPO 2

Metodi d'esecuzione

 

     Art. 53.

     1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

     a) in modo centralizzato;

     b) con una gestione concorrente o decentrata;

     c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

     2. Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

     3. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte.

     4. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, secondo le disposizioni del titolo IV della seconda parte.

     5. Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del trattato CE e all'articolo 179 del trattato Euratom.

     6. Nell'ambito dell'esecuzione del bilancio secondo le modalità di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri e i paesi terzi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state eseguite correttamente.

     Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

     7. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono affidate ad organizzazioni internazionali conformemente alle modalità d'esecuzione.

     Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti alle norme internazionalmente riconosciute.

 

     Art. 54.

     1. La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

     2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio in modo centralizzato indiretto secondo l'articolo 53, paragrafo 2, può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio:

     a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: “agenzie esecutive”);

     b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185 nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base;

     c) ad organismi nazionali pubblici o a entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione. Questi organismi possono essere incaricati di funzioni di esecuzione unicamente se:

     i) l'atto di base del programma o dell'azione di cui trattasi prevede la possibilità di delega e i criteri di selezione delle entità in questione e

     ii) la delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio risulta essere quella corrispondente alle necessità della sana gestione finanziaria che deriva da un'analisi preliminare e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nonché la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni di esecuzione così affidate non possono generare conflitti di interessi.

     3. Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi ultimi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio siano state eseguite correttamente.

     Detti organismi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

 

     Art. 55.

     1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, conformemente al regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, che stabilisce le condizioni e le modalità relative all'istituzione e all'attività delle stesse.

     2. L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è delegata al direttore dell'agenzia.

 

     Art. 56.

     1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi e alle agenzie di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedono necessariamente quanto segue:

     a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto di interessi, conformi rispettivamente alle disposizioni dei titoli V e VI;

     b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

     c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendicontazione che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e di riflettere nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;

     d) una revisione contabile esterna indipendente;

     e) un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria.

     2. La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.

     3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.

 

     Art. 57.

     1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione di quelli investiti di attribuzioni di servizio pubblico, secondo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c).

     2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

 

CAPO 3

Agenti finanziari

 

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

 

     Art. 58.

     Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.

 

Sezione 2

L'ordinatore

 

     Art. 59.

     1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.

     2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

     3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti.

     4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.

 

     Art. 60.

     1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

     2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

     3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

     4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvia di un'operazione sono funzioni separate.

     5. Gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

     6. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi della Comunità, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

     7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata delle informazioni finanziarie e di gestione. La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

 

Sezione 3

Il contabile

 

     Art. 61.

     1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

     a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

     b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;

     c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;

     d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

     e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

     f) provvedere alla gestione della tesoreria.

     2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio delle Comunità e dell'esecuzione del bilancio.

     3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

 

     Art. 62.

     Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

     L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.

 

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

 

     Art. 63.

     Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'istituzione e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

 

CAPO 4

Responsabilità degli agenti finanziari

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 64.

     1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

     2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

     3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.

 

     Art. 65.

     1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

     2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 66, 67 e 68. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

 

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

 

     Art. 66.

     1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto secondo cui il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione. Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, oppure quando sia all'origine di una mancata o tardiva emissione, senza giustificazione, di un ordine di pagamento che possa comportare una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

     2. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

     3. In caso di sottodelegazione, all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

     4. Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, ogni istituzione crea un'istanza specializzata in tale materia, indipendente sul piano funzionale. Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

 

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

 

     Art. 67.

     Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

     a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

     b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

     c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

     d) mancato incasso di entrate dovute.

 

     Art. 68.

     L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

     a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

     b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

     c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

     d) mancato incasso di entrate dovute.

 

CAPO 5

Operazioni di entrata

 

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

 

     Art. 69.

     Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

 

Sezione 2

Previsione di crediti

 

     Art. 70.

     1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

     2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

 

Sezione 3

Accertamento dei crediti

 

     Art. 71.

     1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

     a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

     b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

     c) verifica dell'esigibilità del debito.

     2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

     3. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

     4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

 

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

 

     Art. 72.

     1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

     2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE.

 

Sezione 5

Recupero

 

     Art. 73.

     1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

     Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

     2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

 

     Art. 74.

     Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

     La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

 

CAPO 6

Operazioni di spesa

 

     Art. 75.

     1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

     2. Tranne nel caso degli stanziamenti che, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, possono essere eseguiti senza atto di base, l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

 

Sezione 1

Impegno delle spese

 

     Art. 76.

     1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

     L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

     L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione.

     2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

     L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

     L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 150 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

     3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.

 

     Art. 77.

     1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

     2. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

     Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 179, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

     Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

     L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

     3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

     Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

     Se, successivamente, un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al suo disimpegno.

 

     Art. 78.

     1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

     a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

     b) la disponibilità degli stanziamenti;

     c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

     d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

     2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:

     a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

     b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

     c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

 

Sezione 2

Liquidazione delle spese

 

     Art. 79.

     La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

     a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

     b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;

     c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

 

Sezione 3

Ordinazione delle spese

 

     Art. 80.

     L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

 

Sezione 4

Pagamento delle spese

 

     Art. 81.

     1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

     a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

     b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

     i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

     ii) uno o più pagamenti intermedi;

     iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

     2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

 

     Art. 82.

     Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

 

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

 

     Art. 83.

     Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

 

CAPO 7

Sistemi informatici

 

     Art. 84.

     Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

 

CAPO 8

Il revisore interno

 

     Art. 85.

     Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

 

     Art. 86.

     1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

     È incaricato in particolare di quanto segue:

     a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

     b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

     2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

     3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

     4. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

 

     Art. 87.

     Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

     Se il revisore interno è funzionario o altro agente, esso impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

 

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

Sezione 1

Campo d'applicazione e principi di attribuzione

 

     Art. 88.

     1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

     Questi appalti includono quanto segue:

     a) gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

     b) gli appalti di forniture;

     c) gli appalti di lavori;

     d) gli appalti di servizi.

     2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

 

     Art. 89.

     1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

     2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

 

Sezione 2

Pubblicazione

 

     Art. 90.

     1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 e per gli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

     La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

     2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono oggetto di una pubblicità adeguata.

 

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

 

     Art. 91.

     1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:

     a) la procedura aperta;

     b) la procedura ristretta;

     c) il concorso di progettazione;

     d) la procedura negoziata.

     2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

     Le disposizioni del primo comma non si applicano agli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

     3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

 

     Art. 92.

     L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.

 

     Art. 93.

     1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:

     a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

     b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

     c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

     d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

     e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

     f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

     2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.

 

     Art. 94.

     Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

     a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

     b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

 

     Art. 95.

     Ciascuna istituzione costituisce una base di dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che rientrano nei casi di cui agli articoli 93 e 94. Tale base di dati ha il solo scopo di garantire la corretta applicazione degli articoli 93 e 94, nel rispetto della normativa comunitaria riguardante il trattamento dei dati personali. Ciascuna istituzione ha accesso alle basi di dati delle altre istituzioni.

 

     Art. 96.

     L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94, dopo aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.

     Le sanzioni possono consistere:

     a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di cinque anni;

     b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all'articolo 94, quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

     Le sanzioni inflitte sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi.

 

     Art. 97.

     1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d'appalto.

     2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

     Art. 98.

     1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

     2. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

     3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

     4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l'aggiudicatario dell'appalto.

 

     Art. 99.

     Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

 

     Art. 100.

     1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

     2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

     La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

 

     Art. 101.

     Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

     La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

 

Sezione 4

Garanzie e controllo

 

     Art. 102.

     L'amministrazione aggiudicatrice può e, in determinati casi previsti dalle modalità d'esecuzione, deve esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:

     a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

     b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

 

     Art. 103.

     Le istituzioni sospendono l'esecuzione dell'appalto, quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.

     Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

 

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati

dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

 

     Art. 104.

     Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.

 

     Art. 105.

     Salvo il disposto del titolo IV della seconda parte del presente regolamento, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori fissano le soglie che determinano:

     a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

     b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91;

     c) i termini corrispondenti.

 

     Art. 106.

     La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

 

     Art. 107.

     Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

 

TITOLO VI

SOVVENZIONI

 

CAPO 1

Campo d'applicazione

 

     Art. 108.

     1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

     a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

     b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

     Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

     2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo le spese seguenti:

     a) le spese di personale delle istituzioni, i prestiti e le partecipazioni, nonché gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti versati a titolo di assistenza macrofinanziaria;

     b) le spese effettuate nel quadro della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento;

     c) i versamenti effettuati a favore degli organismi delegati della Commissione di cui agli articoli 54 e 55 del presente regolamento e degli altri organismi comunitari di cui all'articolo 185 del presente regolamento.

 

CAPO 2

Principi di concessione

 

     Art. 109.

     1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.

     2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

 

     Art. 110.

     1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.

     Detto programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata.

     2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

 

     Art. 111.

     1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario.

     2. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

 

     Art. 112.

     1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione.

     In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

     È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

     2. La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di quattro mesi dopo l'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

 

     Art. 113.

     1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.

     La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

     2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo hanno carattere degressivo.

 

CAPO 3

Procedura di concessione

 

     Art. 114.

     1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche.

     A titolo eccezionale e in funzione della natura dell'azione o dell'obiettivo perseguito dal richiedente, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche.

     2. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 93 e 94.

     I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93.

     3. L'ordinatore può applicare, alle condizioni previste negli articoli 93 a 96 e nelle relative modalità di esecuzione, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionali e dissuasive ai richiedenti esclusi a norma del paragrafo 2.

 

     Art. 115.

     1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

     2. I criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

 

     Art. 116.

     1. Un comitato di valutazione appositamente costituito valuta le proposte, sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine d'individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

     2. L'ordinatore competente stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

     3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati.

 

CAPO 4

Pagamento e controllo

 

     Art. 117.

     Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.

 

     Art. 118.

     L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

 

     Art. 119.

     1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

     2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.

 

CAPO 5

Esecuzione

 

     Art. 120.

     1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, questa è soggetta ai principi enunciati al titolo V della presente parte.

     2. Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

 

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILIT¿

 

CAPO 1

Rendiconto

 

     Art. 121.

     I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

     a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126 e quelli degli organismi di cui all'articolo 185;

     b) gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a);

     c) le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 185;

     d) le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio che presentano in forma aggregata le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).

 

     Art. 122.

     I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

 

     Art. 123.

     I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

     a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

     b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

 

     Art. 124.

     Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

     a) la continuità delle attività;

     b) la prudenza;

     c) la costanza dei metodi contabili;

     d) la comparabilità delle informazioni;

     e) l'importanza relativa;

     f) la non compensazione;

     g) la preminenza della realtà sull'apparenza;

     h) la contabilità per competenza.

 

     Art. 125.

     1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

     2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 133.

 

     Art. 126.

     1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

     a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità;

     b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

     c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

     2. L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività delle Comunità.

 

     Art. 127.

     Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

     a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;

     b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

 

     Art. 128.

     I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 comunicano al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

     Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori e trasmette alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 185 e i conti consolidati provvisori.

     Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro la stessa data, la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 185.

 

     Art. 129.

     1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 185.

     2. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 formano i rispettivi conti definitivi sotto la loro responsabilità e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

     3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

     4. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

 

CAPO 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

 

     Art. 130.

     La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

     Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

 

     Art. 131.

     1. La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

     Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

     I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

     2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

     Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

     3. I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

 

CAPO 3

Contabilità

 

Sezione 1

Disposizioni comuni

 

     Art. 132.

     1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

     2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

     3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

     4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

 

     Art. 133.

     1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185, stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e gli organismi di cui all'articolo 185.

     2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità.

 

Sezione 2

Contabilità generale

 

     Art. 134.

     La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185.

 

     Art. 135.

     1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

     2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

     3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

 

     Art. 136.

     Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

 

Sezione 3

Contabilità di bilancio

 

     Art. 137.

     1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

 

CAPO 4

Inventario delle immobilizzazioni

 

     Art. 138.

     1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

     Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

     2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

 

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

 

CAPO 1

Controllo esterno

 

     Art. 139.

     1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

     2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria.

     3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori degli anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

 

     Art. 140.

     1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità di esecuzione e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

     2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

     Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione comunitaria.

     Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

     3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di esse.

 

     Art. 141.

     La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

 

     Art. 142.

     1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

     I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

     Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

     2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

     a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

     b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

     La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

     3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

     4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

     5. Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

     6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

     7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

 

     Art. 143.

     1. La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

     2. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

     3. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

     4. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

     La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

     5. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     6. Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

     Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 60 giorni. Quest'ultima trasmette una sintesi alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo, anteriormente al 15 febbraio.

 

     Art. 144.

     1. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata le osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

     L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

     La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

     Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni interessate sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

     Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.

     2. I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 160 C, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate [3].

 

CAPO 2

Discarico

 

     Art. 145.

     1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

     2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

     3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

 

     Art. 146.

     1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario.

     2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

     3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

 

     Art. 147.

     1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

     2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

 

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO

E DI GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

 

     Art. 148.

     1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

     2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

 

     Art. 149.

     1. Per ogni esercizio il FEAOG, sezione garanzia, prevede stanziamenti non dissociati.

     2. Gli stanziamenti riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati [4].

     3. Gli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia per lo sviluppo rurale, non impegnati possono essere oggetto di un riporto, limitato esclusivamente all'esercizio successivo, d'importo massimo pari al 3 % degli stanziamenti del titolo interessato. Tale riporto è possibile soltanto se gli stanziamenti previsti alle linee pertinenti del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di colmare, nell'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, lo scarto constatato rispetto al livello deciso per l'esercizio precedente. La decisione di riporto è adottata, entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, dalla Commissione e che ne informa l'autorità di bilancio.

 

     Art. 150.

     1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

     2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti alla sezione garanzia del FEAOG.

     3. Le spese di gestione corrente del FEAOG, sezione garanzia, possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

 

     Art. 151.

     1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine.

     L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 150.

     2. Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

 

     Art. 152.

     Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

 

     Art. 153.

     1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23 può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.

     2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

     L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

 

     Art. 154.

     Il risultato della decisione di liquidazione dei conti è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.

 

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI

 

     Art. 155.

     1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure strutturali e agricole di preadesione, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

     2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

     3. Le misure strutturali e agricole di preadesione possono essere gestite in forma decentrata secondo le modalità di cui all'articolo 164.

 

     Art. 156.

     1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 155.

     2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo il disposto dell'articolo 155.

     3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 155.

 

     Art. 157.

     Alle condizioni previste all'articolo 155, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

     Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali.

     A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

 

     Art. 158.

     La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo, secondo il disposto dell'articolo 155.

 

     Art. 159.

     Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 155.

 

TITOLO III

RICERCA

 

     Art. 160.

     1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

     Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

     Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni definite nelle modalità d'esecuzione.

     2. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

     3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

 

     Art. 161.

     1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 160, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

     2. Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

     L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

     3. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della parte prima, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

     4. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

 

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

     Art. 162.

     1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

     2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

     a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; o

     b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari; o

     c) nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.

 

CAPO 2

Esecuzione delle azioni

 

     Art. 163.

     Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

 

     Art. 164.

     1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità di applicare alla gestione dei fondi comunitari i seguenti criteri, in tutto o in parte, secondo il grado di decentramento convenuto:

     a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;

     b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

     c) per il sostegno ai progetti, procedure di rendimento di conti distinti che precisino come sono stati impiegati i fondi comunitari; per gli altri tipi di sostegno, una dichiarazione annuale certificata riguardante il settore delle spese interessate, da trasmettere alla Comunità;

     d) l'esistenza di un ente nazionale di controllo esterno indipendente;

     e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi.

     2. Il paese beneficiario deve impegnarsi a rispettare le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 6.

 

     Art. 165.

     L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

 

     Art. 166.

     1. L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:

     a) la conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, qui di seguito denominati “beneficiari”;

     b) oppure un contratto o una convenzione di sovvenzione con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o con persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione.

     I contratti e le convenzioni di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo fissano le condizioni di gestione dell'aiuto esterno da parte del contraente.

     2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento sono conclusi entro tre anni a decorrere dalla data dell'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi successivamente.

 

CAPO 3

Aggiudicazione degli appalti

 

     Art. 167.

     1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

     a) la Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari;

     b) uno o più beneficiari;

     c) un organismo di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato con la Commissione una convenzione di finanziamento o di sovvenzione per l'esecuzione di un'azione esterna.

     2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o convenzioni di sovvenzione di cui all'articolo 166.

 

     Art. 168.

     1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

     2. In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

     3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni e servizi cui partecipa la Comunità, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

 

CAPO 4

Concessione delle sovvenzioni

 

     Art. 169.

     Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.

 

CAPO 5

Verifica dei conti

 

     Art. 170.

     Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

 

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

 

     Art. 171.

     1. Sono considerati “uffici europei” ai fini dell'applicazione del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.

     2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'ufficio europeo per la lotta antifrode.

     3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

     Art. 172.

     1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

     L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

     Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

     2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

     3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

     4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità di cui all'articolo 121.

 

     Art. 173.

     Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato di ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo interessato e determina limiti e condizioni della delega.

 

     Art. 174.

     1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il suo comitato direttivo decide i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

     2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

     3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

 

     Art. 175.

     1. Il comitato direttivo di ciascun ufficio europeo stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

     2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il comitato direttivo determina le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

 

     Art. 176.

     Le disposizioni del presente titolo si applicano al funzionamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione di quelle di cui all'articolo 174 e all'articolo 175, paragrafo 2.

     Il direttore dell'OLAF è autorizzato a sottodelegare i propri poteri agli agenti soggetti allo statuto.

 

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 177.

     Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

     Art. 178.

     1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

     2. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

 

     Art. 179.

     1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

     2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

     3. Le istituzioni informano, quanto prima, i due rami dell'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio. I due rami dell'autorità di bilancio notificano senza indugio all'istituzione interessata che intendono formulare un parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

     Quando i due rami dell'autorità di bilancio hanno notificato l'intenzione di formulare un parere, essi trasmettono tale parere all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.

 

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 180.

     1. Se il Consiglio non perviene entro il 31 dicembre 2006, in base a una eventuale proposta della Commissione, ad un accordo su un altro trattamento, nell'ambito del bilancio, delle spese negative agricole, queste saranno sostituite a decorrere dal 1° gennaio 2007 da entrate imputate globalmente al FEAOG.

     2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 implichi una sostituzione delle spese negative con entrate con destinazione specifica, occorre, con decorrenza dal 1° gennaio 2007:

     a) sostituire la prima frase dell'articolo 42 con “Il bilancio non può comportare entrate e spese negative”,

     b) sostituire l'articolo 154 con il seguente testo: “Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono imputate secondo la loro provenienza o agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, destinati a finanziare le spese della politica agricola comune, o agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, destinati a finanziare le misure di sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento.”

 

     Art. 181.

     1. La classificazione per destinazione delle spese della Commissione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, si applica per la prima volta a titolo dell'esercizio 2004.

     A titolo dell'esercizio 2003, la sezione della Commissione è costituita come segue:

     a) una parte A per le spese di personale e di funzionamento amministrativo dell'istituzione;

     b) una parte B per le spese operative, con più sottosezioni in funzione delle necessità.

     La procedura di storno di cui agli articoli 23, 158 e 160, paragrafo 2, si applica per la prima volta agli stanziamenti dell'esercizio 2004. Per gli stanziamenti dell'esercizio 2003, la procedura di storno di stanziamenti della sezione del bilancio della Commissione è disciplinata dall'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio.

     2. I termini di cui all'articolo 128, secondo comma, all'articolo 129, e all'articolo 143, paragrafi 2, e 5, si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.

     Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

     a) 1° maggio per l'articolo 128, secondo comma [5];

     b) 15 luglio per l'articolo 129, paragrafo 1;

     c) 15 settembre per l'articolo 129, paragrafo 2;

     d) 15 ottobre per l'articolo 129, paragrafo 3;

     e) 30 novembre per l'articolo 129, paragrafo 4;

     f) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 2;

     g) 30 novembre per l'articolo 143, paragrafo 5.

     Le disposizioni del titolo VII della parte prima si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche affinché abbiano piena efficacia nell'esercizio 2005.

     3. L'articolo 113, paragrafo 2, si applica per la prima volta a decorrere dall'esercizio 2005.

     4. La relazione di attività dell'ordinatore delegato, di cui all'articolo 60, paragrafo 7, è redatta per la prima volta a titolo dell'esercizio 2003.

     5. Fatto salvo l'articolo 157, gli stanziamenti d'impegno disimpegnati a titolo dell'esercizio 2002 possono essere ricostituiti alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 182.

     Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

 

     Art. 183.

     La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento.

 

     Art. 184.

     Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.

 

     Art. 185.

     1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

     2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

     3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

     4. Gli organismi di cui al paragrafo 1, applicano le norme contabili menzionate all'articolo 133 al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

 

     Art. 186.

     Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

 

     Art. 187.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

di cui all'articolo 186

 

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

Regolamento finanziario del 25 giugno 2002

Parte I - Disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee

Parte prima - Disposizioni comuni

Titolo I: Principi generali

Titolo II: Principi di bilancio

Articolo 1, 1.1

Articolo 4, 4.1 e 4.2

Articolo 1, 1.2

Articolo 6

Articolo 1, 1.3

Articolo 179, 179.2

Articolo 1, 1.4 e 1.5

Articolo 7

Articolo 1, 1.6

Soppresso

Articolo 1, 1.7

Articolo 77, 77.3

Articolo 2

Articoli 27 e 48, 48.2

Articolo 3

Articolo 28

Articolo 4, 4.1

Articolo 17

Articolo 4, 4.2

Articoli 17 e 18

Articolo 4, 4.3

Articolo 19

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6 e 8

Articolo 7, 7.1

Articoli 9.1, 9.2, 9.4 e 9.6

Articolo 7, 7.2

Articoli 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, e 9.6

Articolo 7, 7.3

Soppresso

Articolo 7, 7.4

Articolo 10

Articolo 7, 7.5

Articolo 9.1

Articolo 7, 7.6

Articolo 11 e 157

Articolo 7, 7.7

Soppresso, tranne art. 156, 156.3

Articolo 7, 7.8

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 7, 7.9

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 8, 8.1

Articolo 12

Articolo 8, 8.2 e 8.3

Articoli 150, 150.3 e 178

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 29, 29.2

Articolo 11

Articolo 16

Titolo II: Fissazione e struttura del bilancio

Titolo III: Formazione e struttura del bilancio

Sezione I: Fissazione del bilancio

Capo 1: Formazione del bilancio

Articolo 12

Articolo 31

Articolo 13

Articolo 33

Articolo 14

Articolo 34

Articolo 15, tranne 15.2

Articolo 37

Articoli 15, 15.2, e 16, 16.2

Articolo 38

Articolo 16, 16.1

Articolo 35

Articolo 17

Articolo 36

Articolo 18

Articolo 39

Sezione II: Struttura e presentazione del bilancio

Capo 2: Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 19, 19.1

Articolo 40 e 41

Articolo 19, 19.2 e 19.3

Articolo 41

Articolo 19, 19.4

Articolo 43

Articolo 19, 19.5

Articolo 44

Articolo 19, 19.6

Soppresso

Articolo 19, 19.7

Articolo 30, 30.1

Articolo 19, 19.8

Articolo 45

Articolo 20, tranne 20.4

Articolo 46

Articolo 20, 20.4

Articolo 47

Titolo III: Esecuzione del bilancio

Titolo IV: Esecuzione del bilancio

Sezione I: Disposizioni generali

Capo 1: Disposizioni generali

Articolo 21

Articolo 58

Articolo 22, 22.1

Articolo 48 e 49

Articolo 22, 22.2

Articolo 50, 54.1 e 57.1

Articolo 22, 22.3

Soppresso

Articolo 22, 22.4

Articolo 51, 52 e 59

Articolo 22, 22.4 bis

Articolo 56

Articolo 22, 22.5

Articolo 1.2

Articolo 23

Articolo 84

Articolo 24

Soppresso

Articolo 24 bis

Articolo 85 e 86

Articolo 25

Articolo 61

Articolo 26, 26.1

Articolo 21

Articolo 26, 26.2 e 26.4

Articolo 22

Articolo 26, 26.3

Articolo 23

Articolo 26, 26.5

Articolo 24

Articolo 26, 26.6 e 7

Soppressi

Articolo 26, 26.8 e 9

Articolo 25

Articolo 26, 26.10 e 11

Articolo 26

Articolo 27, 27.1

Articolo 20, 20.1

Articolo 27, 27.2 e 5

Soppresso

Articolo 27, 27.2 bis

Articolo 20, 20.2

Articolo 27, 27.3

Soppresso

Articolo 27, 27.4

Articolo 20, 20.3

Sezione II: Entrate di bilancio e gestione delle disponibilità finanziarie

Capo 5: Operazioni di entrata

Articolo 28, 28.1

Articolo 70, 70.1

Articolo 28, 28.2

Articolo 71, 71.2

Articolo 28, 28.3

Articolo 70, 70.2

Articolo 28 bis

Articolo 74

Articolo 29

Articolo 73

Articolo 30

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 31

Articolo 69

Articolo 32

Articolo 15

Articolo 33

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 34

Articolo 131

Articolo 35

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Sezione III: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

Capo 6: Operazioni di spesa

Articolo 36

Articoli 77, 77.1 e 2 e 166, 166.2

Articolo 37

Soppresso

Articolo 38

Soppresso

Articolo 39

Soppresso

Articolo 40

Articolo 79

Articolo 41

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 42

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 43

Articolo 80

Articolo 44

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 45

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 46

Articolo 81

Articolo 47

Soppresso

Articolo 48

Soppresso

Articolo 49

Articolo 71, 71.4

Articolo 50

Soppresso

Articolo 51, 51.1

Soppresso

Articolo 51, 51.2

Articolo 82

Articolo 51, 51.3

Soppresso

Articolo 52

Soppresso

Articolo 53

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 54

Articolo 63

Sezione IV: Gestione degli impieghi

 

Articolo 55

Soppresso

Titolo IV: Stipulazione dei contratti, inventari, contabilità

Titolo V: Aggiudicazione degli appalti pubblici

Sezione I: Contratti di forniture, di lavori e di servizi, di acquisti e di locazioni

 

Articolo 56

Articolo 105

Articolo 57

Soppresso

Articolo 58, 58.1

Articoli 88, 89, 89.2 e 91

Articolo 58, 58.2

Articolo 90

Articolo 58, 58.3

Articolo 97, 97.1

Articolo 58, 58.4

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 59

Articolo 91, 91.2

Articolo 60

Articolo 91, 91.3

Articolo 61

Soppresso

Articolo 62

Articolo 89, 89.1

Articolo 63

Soppresso

Articolo 64

Soppresso

Articolo 64 bis

Articolo 102

Sezione II: Inventari dei beni mobili e immobili

Titolo VII: Rendiconto e contabilità

 

Capo 4: Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 65

Articolo 138, 138.1

Articolo 66

Articolo 138, 138.2

Articolo 67

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 68

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Sezione III: Contabilità

Capo 3: Contabilità

Articolo 69

Articoli 132 e 133

Articolo 70

Articoli 132, 133, 134 e 137

Articolo 70 bis

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 71

Soppresso

Articolo 72

Articoli 132, 132.3 e 136

Titolo V: Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni

Titolo IV: Esecuzione del bilancio

 

Capo 4: Responsabilità degli agenti finanziari

Articolo 73

Articolo 66

Articolo 74

Soppresso

Articolo 75, 75.1

Articolo 67

Articolo 75, 75.2

Articolo 68

Articolo 75, 75.3

Soppresso

Articolo 75, 75.4

Soppresso

Articolo 75, 75.5

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 76

Articolo 65, 65.2

Articolo 77

Soppresso

Titolo VI: Rendimento e verifica dei conti

Titolo VII: Rendiconto e contabilità

 

Capo 1: Rendiconto

Articolo 78

Articolo 128

Articolo 79

Articolo 128

Articolo 80

Articoli 122 e 127

Articolo 81

Articoli 126 e 128

Articolo 82

Articolo 128, 128.2

Articolo 83, 83.1

Articolo 140, 140.3

Articolo 83, 83.2 a 4

Articolo 139

Articolo 84

Soppresso

Articolo 85

Articolo 140, 140.1 e 2

Articolo 86

Articolo 141

Articolo 87

Articolo 142, 142.1 a 5

Articolo 88

Articolo 143

Articolo 88 bis

Soppresso

Articolo 89, 89.1

Articolo 145, 145.1

Articolo 89, 89.2, 3 e 5

Articolo 146

Articolo 89, 89.4

Articolo 145, 145.2 e 3

Articolo 89, 89.6

Soppresso

Articolo 89, 89.7 e 8

Articolo 147

Articolo 89, 89.9 e 10

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 90

Articolo 144

Titolo VII: Disposizioni particolari applicabili alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico

Parte seconda: Disposizioni particolari

 

Titolo III: Ricerca e sviluppo tecnologico

Articolo 91

Articolo 160, 161.1

Articolo 92, 92.1 e 2

Articolo 160, 160.1

Articolo 92, 92.3

Articolo 161, 161.1

Articolo 92, 92.4

Articolo 161, 161.3

Articolo 93

Soppresso

Articolo 94

Soppresso

Articolo 95

Articolo 161, 161.4

Articolo 96, 96.1 e 4

Articolo 161, 161.2

Articolo 96, 96.2 e 3

Soppresso

Articolo 97

Soppresso

Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili al fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Parte seconda: Disposizioni particolari

 

Titolo I: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Articolo 98

Articolo 148

Articolo 99, 99.1

Articolo 150, 150.1 e 2

Articolo 99, 99.2

Soppresso

Articolo 100

Articolo 151, 151.1

Articolo 101

Articolo 152

Articolo 102

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 103

Articolo 151, 151.2

Articolo 104

Articolo 153

Titolo IX: Disposizioni particolari applicabili agli aiuti esterni

Parte seconda: Disposizioni particolari

 

Titolo IV: Azioni esterne

Sezione I: Disposizioni generali

Capo 1: Disposizioni generali

Articolo 105, 105.1 e 2

Articolo 162

Articolo 105, 105. 3

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 105, 105. 4

Soppresso

Articolo 105, 105. 5

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 106, 106.1

Articolo 166

Articolo 106, 106.2

Soppresso

Articolo 106, 106.3

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Sezione II: Realizzazione

Capo 2: Esecuzione delle azioni

Articolo 107

Soppresso

Articolo 108

Soppresso

Articolo 109

Soppresso

Articolo 110

Soppresso

Articolo 111

Soppresso

Sezione III: Stipulazione dei contratti

Capo 3: Aggiudicazione degli appalti

Articolo 112

Articolo 167, 167.1

Articolo 113

Articolo 167, 167.2

Articolo 114

Articolo 168

Articolo 115

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 116

Soppresso

Articolo 117

Soppresso

Articolo 118

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 119

Soppresso

Sezione IV: Verifica dei conti

Capo 4 : Verifica dei conti

Articolo 120

Articolo 170

Titolo X: Disposizioni applicabili alla gestione degli stanziamenti relativi al personale degli uffici e delle unità distaccate nella Comunità nonché delle delegazioni fuori Comunità e al funzionamento amministrativo corrispondente

Soppresso

Articolo 121

Soppresso

Articolo 122 (soppresso)

Soppresso

Articolo 123

Soppresso

Titolo XI: Disposizioni particolari applicabili alle partecipazioni finanziarie di terzi o di organismi vari ad attività della Comunità

Soppresso

Sezione I: Disposizioni generali

 

Articolo 124 - 126

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Sezione II: Disposizioni applicabili alle partecipazioni previste nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo

 

Articolo 127 – 132

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Titolo XI bis: Disposizioni particolari applicabili alle sanzioni previste alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97

 

Articolo 132 bis

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Titolo XII: Disposizioni particolari applicabili all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Titolo V: Uffici europei

Articolo 133

Articolo 171 - 175

Parte II: Disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di mutui delle Comunità europee

 

Articolo 134

Articolo 130

Articolo 135

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 136

Soppresso

Articolo 137

Articolo 142, 142.6

Parte III: Disposizioni transitorie e finali

Parte terza: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 138

Articolo 182

Articolo 139

Articolo 183

Articolo 140

Articolo 184

Articolo 141

Articolo 186

Articolo 142

Articolo 185

Articolo 143

Articolo 187

 


[1] Abrogato dall'art. 212 del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, con la decorrenza e le eccezioni ivi previste.

[2] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25.

[3] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25.

[4] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25.

[5] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25.