§ 19.4.40 - Regolamento 9 aprile 2001, n. 762.
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:09/04/2001
Numero:762


Sommario
Art. 1.      Il regolamento finanziario è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.4.40 - Regolamento 9 aprile 2001, n. 762.

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante - Dichiarazioni relative al regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante

(G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. L 111)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere della Corte dei conti,

     considerando quanto segue:

     (1) Il cumulo delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante, esercitate dal controllore finanziario a norma dell'articolo 24, quinto comma, seconda frase, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, potrebbe provocare una dispersione delle mansioni, senza peraltro garantire un buon equilibrio tra le due funzioni.

     (2) In attesa della revisione del regolamento finanziario, è opportuno separare se del caso la funzione di audit interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario. In conseguenza di tale separazione, il controllore finanziario continuerà ad esercitare le funzioni attuali, compreso il controllo finanziario ex ante, ma esclusa la funzione di audit interno, che sarà di competenza di un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario.

     (3) Per quanto concerne più in particolare la Commissione, la consistenza del volume delle transazioni effettuate e la natura delle stesse, in particolare il loro carattere operativo, richiedono la separazione della funzione di revisore interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario.

     (4) Il revisore interno goderà degli stessi vantaggi e delle stesse prerogative riconosciute al controllore finanziario dall'articolo 24 del regolamento finanziario.

     (5) Al fine di accrescere la trasparenza delle operazioni di esecuzione del bilancio, il controllore finanziario e il revisore interno di ciascuna istituzione dovranno redigere una relazione annuale d'attività in cui saranno illustrati i principali insegnamenti da trarre dall'esercizio verificato.

     (6) Le funzioni di controllo finanziario ex ante del controllore finanziario e l'indipendenza garantitagli nell'esercizio delle sue funzioni non dovrebbero in alcun modo essere ostacolate dall'applicazione del presente regolamento. Il controllore finanziario dovrebbe essere in grado di esercitare le sue funzioni conformemente all'articolo 24 del regolamento finanziario. La Commissione, per quanto attiene alla sezione III, e le altre istituzioni, per quanto attiene alle rispettive spese proprie, dovrebbero garantire che il controllore finanziario continui a disporre dei mezzi e dell'autonomia necessaria per l'esecuzione dei suoi compiti.

     (7) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un'ampia convergenza di opinioni sulla separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Pertanto hanno preso atto che, nella fattispecie, non è necessario riunire la commissione di concertazione, prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento finanziario è modificato come segue:

     1) All'articolo 24:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Egli esercita le proprie funzioni conformemente ai principi esposti all'articolo 2 e alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3. Egli presenta alla sua istituzione una relazione in merito a qualunque problema riscontrato per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari. Egli redige una relazione annuale sulle proprie attività.";

     b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese e alle entrate e, qualora necessario, sul posto."

     2) È inserito il seguente articolo:

     "Art. 24 bis.

     1. La Commissione designa un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario. Il revisore interno è nominato secondo le stesse modalità previste per la nomina del controllore finanziario e beneficia, nell'esercizio delle sue funzioni, dello stesso diritto di accesso alle informazioni riconosciuto al controllore finanziario e, al fine di garantirne l'indipendenza, delle norme e disposizioni particolari applicabili al medesimo, ai sensi dell'articolo 24, secondo e quarto comma, seconda frase, nonché quinto, sesto, ottavo e nono comma.

     L'audit interno comporta, in particolare, la valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la verifica della regolarità delle operazioni. Tale mansione è esercitata conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

     Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

     2. La Commissione, sotto l'autorità del suo presidente, adotta tutte le misure necessarie per permettere al revisore interno di esercitare le sue funzioni conformemente al paragrafo 1.

     3. Le istituzioni diverse dalla Commissione possono designare, ciascuna, un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario, che esercita le sue funzioni conformemente alle condizioni e alle modalità di cui al paragrafo 1. Se non viene designato un revisore interno, il controllore finanziario esercita la funzione di revisore interno conformemente alle condizioni e modalità di cui al paragrafo 1.

     4. Il revisore interno presenta una relazione annuale di audit interno alla sua istituzione, in cui si indicano il numero e la natura degli audit effettuati, le raccomandazioni che hanno suscitato e il seguito che è stato riservato alle stesse."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Dichiarazioni relative al regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante

 

     1. "Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un'ampia convergenza di opinioni sulla separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Conformemente al nuovo articolo 24 bis, paragrafo 3, del regolamento finanziario, essi confermano la volontà di attuare internamente la separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Essi realizzeranno tale separazione non appena i loro sistemi e le loro procedure di controllo interno saranno pienamente operativi."

     2. "La Commissione ritiene che l'audit interno debba essere effettuato conformemente alle norme internazionali pertinenti, come previsto dal progetto di modifica del regolamento della Commissione del 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario, adottato il 15 novembre 2000 e attualmente oggetto di consultazione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, e che debba basarsi su un'analisi dei rischi, come prevede la proposta di revisione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, adottata dalla Commissione il 26 luglio 2000."