§ 4.4.61 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1447.
Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:28/06/2001
Numero:1447


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è modificato nel seguente modo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.4.61 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1447.

Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

(G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 198)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161 e l'articolo 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 29, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede la possibilità di concedere un contributo dei Fondi fino ad un massimo dell'85% del costo totale ammissibile solamente per le regioni ultraperiferiche che appartengono ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione nonché per le isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza.

     (2) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato indica che tutte le regioni ultraperiferiche debbono affrontare gli stessi svantaggi ed in particolare la lontananza e l'insularità, che possono nuocere al loro sviluppo.

     (3) È pertanto necessario modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/1999, di cui sopra, per consentire che il contributo dei Fondi possa arrivare ad un massimo dell'85% del costo ammissibile totale per tutte le regioni ultraperiferiche, che appartengano o meno ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, qualora non si tratti né di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti né di investimenti nelle imprese.

     (4) L'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che, nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi non può superare il 35% del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1.

     (5) Tutte le regioni ultraperiferiche sono ammesse a beneficiare dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, conformemente alla decisione della Commissione del 1° luglio 1999 che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 per il periodo in questione.

     (6) È necessario aumentare il tasso massimo d'intervento dei Fondi strutturali nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, viste le difficoltà registrate da queste imprese e nell'intento di contribuire, in misura sostanziale, allo sviluppo delle regioni in questione.

     (7) Occorre pertanto modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 affinché, nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, il contributo dei Fondi possa arrivare sino al 50% del costo totale ammissibile.

     (8) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

     (9) L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo prevede misure derogatorie in materia strutturale per dette isole. Tale articolo è abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. La posizione e le caratteristiche geografiche eccezionali delle isole minori del Mar Egeo costituiscono un freno all'adattamento e allo sviluppo delle loro zone rurali cui si può ovviare aumentando il tasso d'intervento dei Fondi strutturali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è modificato nel seguente modo:

     1. All'articolo 29, paragrafo 3, la lettera a) è modificata come segue: "a) il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80% al massimo del costo totale ammissibile e all'85% al massimo del costo totale ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85% al massimo del costo totale ammissibile;".

     2. All'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è inserito il seguente punto: "ii) il 50% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese;".

     I punti ii) e iii) diventano rispettivamente i punti iii) e iv).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.