§ 27.8.5 - Legge 26 aprile 1982, n. 181.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:26/04/1982
Numero:181


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in [...]
Art. 2.      Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate [...]
Art. 3.      Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.
Art. 8.      Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge [...]
Art. 9.      Il limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, è elevato al 25 per cento.
Art. 10.      Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 [...]
Art. 11.      La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982 è stabilita in lire [...]
Art. 12.      La prescrizione di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose è limitata ad un numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri farmaci la prescrizione è limitata [...]
Art. 13.      Le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, [...]
Art. 14.      A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi [...]
Art. 15.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a [...]
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 27.8.5 - Legge 26 aprile 1982, n. 181.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

(G.U. 26 aprile 1982, n. 113, S.O.).

 

Disposizioni di carattere finanziario

 

     Art. 1.

     Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.

     Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.459.606.124.000 per l'anno finanziario 1982.

 

          Art. 2.

     Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al primo comma è incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di "interventi in materia di sgravi contributivi" e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di "Fondo investimenti e occupazione".

     Le leggi che autorizzano le spese per gli investimenti e l'occupazione, per le quali è predisposta la copertura mediante l'incremento del fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al comma precedente, disciplinano le modalità della presentazione dei progetti regionali che possono essere finanziati a carico del predetto incremento del fondo speciale. I progetti regionali possono prevedere il finanziamento di interventi e programmi di competenza degli enti locali, coordinati a livello regionale.

 

          Art. 4.

     (Omissis) [1]

     (Omissis) [2]

     I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

     Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

     All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Disposizioni di carattere fiscale

 

          Art. 5. [7]

 

          Art. 6. [8]

 

Disposizioni in materia di finanza locale e regionale

 

          Art. 7.

     Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.

 

          Art. 8.

     Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, è elevata al 49,90 per cento.

     Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

     a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, numero 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

     Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

 

          Art. 9.

     Il limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, è elevato al 25 per cento.

 

          Art. 10.

     Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.

 

          Art. 11.

     La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982 è stabilita in lire 623.868.069.000.

     La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi devono essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

     Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.

 

Disposizioni in materia sanitaria

 

          Art. 12.

     La prescrizione di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose è limitata ad un numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri farmaci la prescrizione è limitata ad un numero massimo di tre pezzi per ricetta.

     Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustellati o di bollini autoadesivi a lettura e ad annullamento automatici.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture o gabinetti specialistici convenzionati è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del quindici per cento delle tariffe stabilite per le convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il limite minimo di lire mille e massimo di lire quindicimila, arrotondate alle cento lire superiori, per ogni indagine di diagnostica strumentale e di laboratorio. In caso di prestazioni plurime di accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, contenute in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire quarantamila.

     La quota di partecipazione è versata, in regime di assistenza diretta, alle strutture pubbliche e ai convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento ed è comunque esclusa dal rimborso in assistenza indiretta.

     E' esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000, aumentato di lire 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

     Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di lire 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

     Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

     L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione.

     A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza:

     a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

     b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma.

 

          Art. 13.

     Le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

     Qualora le regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dell'invito della regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

     Per le esigenze di controllo le regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

     In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli artt. 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7, L. 7 agosto 1982, n. 526, e dall'art. 11, commi 8 e 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, L. 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari [9] .

     Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda [10] [11] .

     Per gli stessi scopi, il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti: "Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge. Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura".

     Analogamente il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti: "Organi della unità sanitaria locale sono: 1) l'assemblea generale; 2) il comitato di gestione e il suo presidente; 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione. La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio. Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro".

 

          Art. 14.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 al 3 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.

     Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1982, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1982.

     Ferme rimanendo le aliquote aggiuntive di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, a decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, è elevata all'uno per cento, restando invariate le aliquote contributive superiori.

     Nulla è innovato circa la misura del contributo di malattia a carico del datore di lavoro.

 

          Art. 15.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) devono essere individuate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le professionalità tecniche e amministrative necessarie per la corretta esplicazione delle attività di programmazione sanitaria entro il limite massimo di 150 unità, comprese quelle già assegnate a detto ufficio, di cui 75 per il sistema informativo sanitario;

     b) deve essere prevista la istituzione di nuovi ruoli anche di natura tecnica;

     c) per fare fronte al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione nelle materie attinenti la programmazione sanitaria, deve essere disciplinata anche la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, del personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, con oneri a carico del Ministero della sanità, nonché la utilizzazione, mediante comando, di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

     Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri e in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale, temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unità sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza.

     Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

     All'onere derivante, per il 1982, dalla attuazione del presente articolo, determinato in lire 3.980.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Tabella

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[5] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[6] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[7] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dall’1 luglio 1998.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dall’1 luglio 1998.

[9] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[10] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1986, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità nei confronti delle province di Trento e Bolzano, del presente comma, testo attuale, nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comprende il riferimento fatto dal detto comma agli artt. 3, secondo comma e 5, secondo comma, L. 7 agosto 1982, n. 526.