§ 86.2.7 - D.L. 8 luglio 1974, n. 264.
Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:08/07/1974
Numero:264


Sommario
Art. 1.      Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da [...]
Art. 2.      Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      E' istituito un comitato di vigilanza composto dai Ministri per la sanità, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale o da un loro delegato e da tre [...]
Art. 4.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1974 è istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le [...]
Art. 5.      Il gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 è versato dalle singole gestioni di malattia, entro quindici giorni dall'avvenuta riscossione, in [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del [...]
Art. 8.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti e casse assistenza malattia nonché [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° agosto 1974 il prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. è esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      I compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue anche [...]
Art. 12 bis. 
Art. 13.      I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi del primo comma dell'art. 12 possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante la iscrizione in appositi ruoli [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Il collegio dei sindaci degli enti e casse di assistenza di malattia, delle Federazioni nazionali delle casse mutue dei lavoratori autonomi, nonché degli enti di [...]
Art. 16.      Con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 17.      Gli stanziamenti assegnati alle regioni per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera sono iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale
Art. 18.      Le regioni con idonei atti deliberativi stipulano convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli [...]
Art. 19.      Per l'attuazione dei compiti connessi col trasferimento dell'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi di personale degli enti mutualistici, nonché [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Ai fini della determinazione delle somme da assegnare per il risanamento di cui all'art. 2 del presente decreto il disavanzo patrimoniale della Cassa mutua sanitaria di [...]
Art. 22. 
Art. 23.      All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione dell'art. 4, valutato per l'anno 1974 in lire 43 miliardi si provvede con la corrispondente aliquota delle [...]
Art. 24. 
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 86.2.7 - D.L. 8 luglio 1974, n. 264. [1]

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

(G.U. 11 luglio 1974, n. 181).

 

     Art. 1.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalità di cui al successivo art. 2, per la estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni [2].

     Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui al successivo art. 5.

     Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

     Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terrà conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975 [3].

     Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorità verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali [4].

     I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti [5].

 

          Art. 2.

     Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (Gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (Gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (Gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime, Adriatica, Tirrenia e Meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate, quale risulta dalla situazione patrimoniale dei singoli enti, al 31 dicembre 1974 integrata, ove necessario, dalla differenza tra le rette approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dai componenti organi di controllo e quelle considerate ai fini della determinazione delle passività [6].

     Le somme destinate a ciascun ente saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti speciali aperti presso istituti di credito - da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro - sui quali sono tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura dalle case di cura private per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con gli enti e casse mutue sopra indicate [7].

     I crediti per spese di spedalità vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1874 regolarmente approvato dagli organi di controllo [8].

     E' fatto obbligo agli enti ospedalieri ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conto consuntivo relativo all'anno 1974 [9].

     Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno [10].

     Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità, saranno stabiliti i criteri di riparto e le modalità per l'erogazione delle somme stanziate [11].

 

          Art. 2 bis. [12]

     A partire dall'anno 1975 dal gettito di cui all'articolo 4 è prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi per essere destinata alla copertura degli oneri conseguenti alle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'importo necessario per assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera che non possa essere assicurata nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.

     Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2.

 

          Art. 3.

     E' istituito un comitato di vigilanza composto dai Ministri per la sanità, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale o da un loro delegato e da tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281 [13].

     Il comitato è presieduto dal Ministro per la sanità.

     Il comitato ha il compito di assicurare l'osservanza della destinazione agli enti creditori delle somme ad essi dovute.

     Gli istituti di credito indicati al secondo comma dell'art. 2 trasmettono mensilmente al comitato di vigilanza e alle regioni interessate l'elenco dei pagamenti effettuati ai singoli beneficiari.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1974 è istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie in misura pari all'1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1,50 a carico dei datori di lavoro e lo 0,15 a carico dei lavoratori.

     A decorrere dal 1° luglio 1974 è stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall'art. 4, lettera a) della legge 26 febbraio 1963, n. 329, modificato dall'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nella misura appresso indicata:

     lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;

     lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo [14].

     A decorrere dal 1° luglio 1974, è istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attività commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva è determinata nella misura di lire 1.650 [15].

 

          Art. 5.

     Il gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 è versato dalle singole gestioni di malattia, entro quindici giorni dall'avvenuta riscossione, in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera" e utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 e per la parte residua per il finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14.

     Da detto conto corrente di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato, le somme necessarie per coprire gli oneri, connessi alle suddette operazioni di finanziamento.

     Con decreto del Ministro per il tesoro è determinato annualmente l'importo che, detratti gli oneri connessi alle accennate operazioni finanziarie, è destinato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

     La somma stabilita in base al precedente comma è prelevata da detto conto corrente di tesoreria e versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta con decreto del Ministro per il tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

          Art. 6. [16]

     Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato:

     a) istituire da parte degli enti ospedalieri nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;

     b) aumentare gli organici degli enti ospedalieri e assumere, anche contemporaneamente, nuovo personale salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute inderogabili esigenze di cui alla lettera a).

     Il divieto di cui alla precedente lettera b), non si applica per le assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche.

     Le regioni nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai commi precedenti attenendosi al principio legislativo in essi contenuto.

 

          Art. 7.

     Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri o di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione non spetta alcun compenso salvo l'indennità di missione in quanto dovuta, nella misura stabilita dalle leggi regionali [17].

     Le leggi regionali dovranno, altresì, determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti di enti ospedalieri [18].

     E' fatto divieto agli enti ospedalieri:

     a) di corrispondere al personale dipendente compensi, proventi, indennità addizionali a qualsiasi titolo, in eccedenza a quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 [19];

     b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     Gli assegni eccedenti la misura di cui al punto a) e salvo quanto disposto ai successivi quarto e quinto comma, sono conservati a titolo di assegno personale che dovrà essere riassorbito con i futuri miglioramenti di carattere generale.

     E' garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonché per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività [20].

     Sono nulli gli accordi normativi ed economici a livello locale, provinciale e regionale in contrasto con le disposizioni del presente articolo, o che riconoscano parametri retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.

     Sono altresì nulli tutti gli accordi che riconoscano anzianità di servizio per i proventi delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.

     Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli [21].

     Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto [22].

     Gli amministratori e il direttore amministrativo degli enti ospedalieri sono direttamente e solidalmente responsabili per le erogazioni e per gli atti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 8.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti e casse assistenza malattia nonché agli enti previdenziali per le gestioni di malattia, di assumere nuovo personale, fatto salvo l'espletamento dei concorsi in atto e comunque già indetti [23].

     Agli enti medesimi è fatto divieto di deliberare l'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari.

     Eventuali deroghe al comma precedente per dimostrare improrogabili esigenze debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e con la regione interessata.

     Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche nel caso di copertura di posti già vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto [24].

     Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio [25].

     (Omissis) [26].

     Sono nulle le clausole degli accordi a carattere regionale, provinciale o locale, stipulati dagli enti, casse e gestioni di assistenza malattia con le categorie di cui al precedente comma, che contemplino tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti da accordi a carattere nazionale in vigore tra le stesse parti.

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° agosto 1974 il prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. è esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia ferme restando le rispettive modalità di prescrizione [27].

     A partire dal 1° gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresì ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta [28].

     Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeutico sarà riveduto con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è membro di diritto del predetto comitato [29].

     Gli enti ospedalieri sono autorizzati all'acquisto diretto dalle imprese produttrici, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati.

     Le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura lo sconto non inferiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana [30].

 

          Art. 10. [31]

     E' abrogato il primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

     La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento delle disponibilità nel conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera" di cui all'articolo 5 del presente decreto.

     I crediti degli enti ospedalieri nei confronti della Cassa nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.

     Le somme che alla data di pubblicazione della L. di conversione del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed assistenziali alla Cassa saranno versate direttamente dagli enti stessi al conto corrente di cui al secondo comma.

 

          Art. 11. [32]

 

          Art. 12.

     I compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario e speciale, le quali erogano le relative prestazioni in forma diretta e senza limiti di durata agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo avvalendosi degli enti ospedalieri nonché, a seguito di convenzioni, stipulate a norma del successivo articolo 18 [33].

     Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le regioni erogano, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia [34].

     Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione [35].

     Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sarà stabilita la data, non successiva al 31 dicembre 1974, dalla quale diventa operativo il trasferimento degli anzidetti compiti.

     Le regioni assicurano, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro [36].

     Sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al R.D.L. 23 settembre 1937, n. 918, convertito nella L. 24 aprile 1938, n. 831, relativa all'assistenza dei marittimi all'estero.

     Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalle regioni.

     E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui al presente articolo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia [37].

 

          Art. 12 bis. [38]

     Con D.P.R. da emanarsi entro il 1° luglio 1975, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro - e con il concerto dei Ministri di competenza - sono sciolti i consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPEDEDP, dell'ENPALS, e delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Con il medesimo decreto sono nominati i commissari straordinari per la temporanea gestione degli enti stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.

     Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del presidente della giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità e con gli altri Ministri vigilanti, da emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al successivo comma, sono individuati gli altri enti non compresi tra quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da sopprimere. Con il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e si provvede alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di detti servizi.

     Al compimento del biennio dalla data del decreto di cui al primo comma, sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le cui funzioni e relative strutture sono ripartite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 13.

     I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi del primo comma dell'art. 12 possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante la iscrizione in appositi ruoli per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'INAM per l'anno 1974 e dalle regioni di residenza o dalle province autonome di Trento e Bolzano per gli anni successivi.

     Tale iscrizione è operante per almeno un triennio e la relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni.

     Le modalità per l'iscrizione sono fissate con legge regionale e le relative entrate sono versate al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14.

     Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale [39].

     La mancata iscrizione nel ruolo non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza che saranno retribuite secondo disposizioni dettate con legge regionale.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti attualmente assistiti a carico dei comuni.

 

          Art. 14. [40]

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo denominato "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" destinato al finanziamento della spesa per la assistenza ospedaliera stessa, per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

     Il fondo di cui al precedente comma è alimentato:

     1) da una quota percentuale dei contributi e delle altre entrate di ciascun ente, gestione o cassa anche aziendale pari al rapporto tra la spesa ospedaliera - maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il 1973 - e quella complessiva accertata per le spese effettive degli enti, gestioni o casse accertate per il medesimo anno. La spesa ospedaliera è determinata sulla base delle rette di degenza approvate ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Tale percentuale è applicata anche per gli anni successivi al 1975.

     Per le gestioni dei lavoratori autonomi la percentuale delle contribuzioni, escluse quelle facoltative ed integrative a qualsiasi titolo, da versare per il 1975 al fondo nazionale per la assistenza ospedaliera è pari al 51%.

     Per gli istituti ed enti mutuo-previdenziali a bilancio unitario, che non abbiano gestioni autonome per l'assistenza sanitaria, la quota delle contribuzioni da versare per l'anno 1975 al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera è pari alla spesa ospedaliera accertata a consuntivo per il 1973, maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il medesimo anno.

     Per gli anni successivi le somme da versare sono aumentate in misura pari all'incremento medio percentuale dei contributi affluiti al fondo stesso [41];

     2) dalle somme destinate all'assistenza ospedaliera iscritte nello stato di previsione della spesa dei Ministeri e degli enti pubblici, ovvero in mancanza di qualificazione della stessa da una quota parte delle somme destinate all'assistenza sanitaria. Alla determinazione di tale quota ed al relativo storno di fondi si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri competenti, sulla base del rapporto di cui al precedente punto 1);

     3) dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'I.N.P.S., a partire da quello relativo alla gestione del 1974;

     4) dalle disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri o da altre entrate o da avanzi relativi a esercizi pregressi [42];

     5) dalla somma determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 5;

     6) dall'apporto integrativo dello Stato da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a 100 miliardi.

     Le somme di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro quindici giorni dalla riscossione o dall'accertamento e correlativamente iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

     E' abrogata ogni disposizione relativa ad interventi finanziari dello Stato e del comune di Roma a favore del Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, nonché degli istituti fisioterapici ospedalieri, per le finalità di assistenza ospedaliera di cui al presente decreto.

 

          Art. 15.

     Il collegio dei sindaci degli enti e casse di assistenza di malattia, delle Federazioni nazionali delle casse mutue dei lavoratori autonomi, nonché degli enti di previdenza che gestiscono forme d'assistenza di malattia, sono tenuti a segnalare tempestivamente ai Ministeri vigilanti eventuali inadempienze degli enti e casse predette nell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 14, punto 1) ai fini dell'adozione degli interventi anche sostitutivi che si rendessero necessari [43].

     Nel caso di accertata inadempienza a carico degli amministratori degli enti si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elevate di tre volte.

     Il Ministero vigilante determina l'entità della pena pecuniaria, che viene riscossa dall'intendenza di finanza territorialmente competente con riferimento alla sede legale dell'ente con le modalità di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

     I relativi proventi sono devoluti al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera [44].

 

          Art. 16.

     Con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il C.I.P.E. e la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono determinati i parametri relativi al riparto alle regioni del fondo per l'assistenza ospedaliera [45].

     I parametri devono essere determinati numericamente per le singole regioni in base agli elementi demografici, igienico-sanitari, al numero dei posti letto, alla durata media delle degenze, allo stato delle strutture, attrezzature e servizi ospedalieri, agli indici socio-economici, alla mobilità della popolazione, tenendo conto dell'esigenza di pervenire all'erogazione di prestazioni uniformi e di eliminare le differenze tra i servizi ospedalieri delle varie regioni, con particolare riguardo a quelle meridionali ed insulari.

     Le regioni non possono integrare, in via amministrativa, gli stanziamenti annualmente assegnati per le spese correnti agli enti ospedalieri nel bilancio regionale.

     Con effetto dal 1° gennaio 1975, è abolita in relazione al finanziamento della spesa ospedaliera previsto dal presente decreto la retta di degenza di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     Il Ministro per la sanità trasferisce con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro, e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le quote da assegnare alle regioni.

     Il CIPE, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui al primo comma, verifica annualmente l'andamento della gestione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed i livelli qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera assicurati sull'intero territorio nazionale. Ove da detta verifica dovesse riscontrarsi l'insufficienza del fondo stesso, con apposito provvedimento legislativo si provvede alla revisione delle fonti di alimentazione di cui all'articolo 14 [46].

 

          Art. 17.

     Gli stanziamenti assegnati alle regioni per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera sono iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale.

     Le regioni provvedono alla ripartizione di tali fondi per la parte corrente, in base a criteri obiettivi da determinarsi con legge regionale entro il 31 dicembre 1974.

     Qualora entro il termine stabilito non venga emanata la legge di cui al precedente comma ovvero non sia stato presentato il programma ospedaliero regionale, il riparto dovrà avvenire sulla base dei criteri indicati al secondo comma dell'art. 16 in quanto applicabili.

 

          Art. 18.

     Le regioni con idonei atti deliberativi stipulano convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 [47].

     Le convenzioni, devono essere conformi a schemi, predisposti dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 [48].

     (Omissis) [49].

     Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della sanità gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo, o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente mutualistico stipulante [50].

     Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanità entro e non oltre il primo trimestre del 1975 [51].

 

          Art. 19.

     Per l'attuazione dei compiti connessi col trasferimento dell'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi di personale degli enti mutualistici, nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

     Detto personale, in attesa del definitivo trasferimento, è comandato presso le regioni sulla base di contingenti determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro di intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici [52].

     Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi, sono a carico delle regioni.

 

          Art. 20. [53]

     Ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri ogni regione istituisce un comitato regionale.

     Il comitato, nominato dalla regione e presieduto dall'assessore alla sanità, ha facoltà di proposta e deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della regione.

 

          Art. 21.

     Ai fini della determinazione delle somme da assegnare per il risanamento di cui all'art. 2 del presente decreto il disavanzo patrimoniale della Cassa mutua sanitaria di Trieste fra i ferrovieri dello Stato, soppressa con decreto del 17 dicembre 1964 del commissario di governo prefetto di Trieste, è portato in aumento al disavanzo gestione assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. che si sostituisce nei rapporti patrimoniali della Cassa stessa.

 

          Art. 22. [54]

     Alla attuazione delle norme fondamentali di riforma dei principi stabiliti dalla presente legge nella regione Trentino-Alto Adige provvederanno rispettivamente la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze. A tal fine le province disporranno di una somma determinata in sede di definizione della quota variabile di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione alla spesa dello Stato nello stesso settore.

 

          Art. 23.

     All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione dell'art. 4, valutato per l'anno 1974 in lire 43 miliardi si provvede con la corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivante dall'applicazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto [55].

 

          Art. 24. [56]

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 17 agosto 1974, n. 386.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386 e ora così sostituito dall'art. 2 della L. 31 marzo 1976, n. 72.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[6] Comma già modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 31 marzo 1976, n. 72.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 31 marzo 1976, n. 72.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 31 marzo 1976, n. 72.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386

[16] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[19] Lettera così modificata dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[20] Gli originari commi 4 e 5 sono stati sostituiti, per effetto della L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386, dall'attuale comma, a sua volta così sostituito dall'art. 12 della L. 29 giugno 1977, n. 349.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[26] Comma sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386 e ora abrogato dall'art. 11 della L. 29 giugno 1977, n. 349.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[29] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[31] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[32] Articolo abrogato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[38] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[40] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'articolo unico della L. 5 maggio 1976, n. 208.

[41] Numero così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[42] Numero così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[49] Comma abrogato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[53] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[54] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

[56] Articolo abrogato dalla L. di conversione 17 agosto 1974, n. 386.