§ 2.1.52 – L. 26 febbraio 1963, n. 329.
Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:26/02/1963
Numero:329


Sommario
Art. 1.      A far tempo dal 1° luglio 1963, le prestazioni previste dall'art. 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti [...]
Art. 2.      Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute [...]
Art. 3.      L'assistenza farmaceutica di cui all'art. 6, primo comma, punto 3), della legge 11 genn. 1943, n. 138, è estesa a far tempo dal 1° luglio 1963, a tutti i lavoratori [...]
Art. 4.      All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede
Art. 5.      A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'assistenza farmaceutica è estesa ai coloni e mezzadri
Art. 6.      Al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli, previste dalla presente legge, lo Stato concorre con un contributo annuo di [...]
Art. 7.      Nelle provincie della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all'art. 4 sono dovuti alle Casse mutue prov. di malattia di Trento e Bolzano
Art. 8.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi


§ 2.1.52 – L. 26 febbraio 1963, n. 329.

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.

(G.U. 1 aprile 1963, n. 88).

 

     Art. 1.

     A far tempo dal 1° luglio 1963, le prestazioni previste dall'art. 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell'art. 3 del d. legisl. luog. 9 aprile 1946, n. 212, nonché ai loro familiari a carico.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con d. pres. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3.

     L'assistenza farmaceutica di cui all'art. 6, primo comma, punto 3), della legge 11 genn. 1943, n. 138, è estesa a far tempo dal 1° luglio 1963, a tutti i lavoratori agricoli indicati all'art. 3, primo comma, lett. a), b), c), d), e), f) del d. legisl. luog. 9 aprile 1946, n. 212, nonché ai loro familiari a carico, fermo restando sino a tale data il diritto alle prestazioni farmaceutiche nei confronti delle categorie di lavoratori agricoli per le quali il diritto stesso è previsto dal medesimo d. legisl. luog. 9 apr. 1946, n. 212.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:

     a) con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo [3].

     Il contributo è dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

     Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

     b) con un contributo addizionale di solidarietà, da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M..

     Detto contributo addizionale di solidarietà è determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1° luglio 1963 ed è posto interamente a carico dei datori di lavoro.

     Il contributo addizionale di solidarietà non è dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera a); nonché per i coloni e mezzadri, per gli addetti ai servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'assistenza farmaceutica è estesa ai coloni e mezzadri.

     All'assistenza predetta provvederà l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri nella misura di un terzo e dei rispettivi concedenti nella misura di due terzi, determinato annualmente con decreto del Ministro per il lavoro in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevate dal bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai commi precedenti provvederà il Servizio centrale per i contributi unificati, con le stesse norme e modalità previste per il contributo relativo all'assicurazione contro le malattie dovuto per i coloni e mezzadri.

     Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi predetti, la norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 6.

     Al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli, previste dalla presente legge, lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 3 miliardi a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964.

     All'onere derivante a carico dello Stato ai sensi del precedente comma si provvederà, per l'esercizio 1963-1964 con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.

     Il ministro per il tes. è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del min. del lav. i fondi all'uopo necessari nonché a provvedere, con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Nelle provincie della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all'art. 4 sono dovuti alle Casse mutue prov. di malattia di Trento e Bolzano.

     L'Istituto naz. per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di cui al precedente comma una quota parte del contributo a carico dello Stato di cui al precedente art. 6 determinata in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli delle prov. di Trento e Bolzano.

 

          Art. 8.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi.

     Sono soppressi gli artt. 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 genn. 1943, n. 138, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto naz. per l'assicurazione contro le malattie.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1972, n. 457.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1972, n. 457.

[3] Per l'elevazione del contributo di cui al presente comma, vedi gli artt. 7 e 28 della L. 8 agosto 1972, n. 457.