§ 93.4.122 - Legge 4 gennaio 1963, n. 11.
Concessione di indennità una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:04/01/1963
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 è concessa una indennità forfetaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure [...]
Art. 2.      L'indennità contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096, lire 26.151, lire 26.553, lire 26.631, lire 27.918 o lire 28.066 lorde, a seconda che le [...]
Art. 3.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni
Art. 4.      All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con le disponibilità [...]


§ 93.4.122 - Legge 4 gennaio 1963, n. 11.

Concessione di indennità una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28)

 

 

     Art. 1.

     Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 è concessa una indennità forfetaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

     lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;

     lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;

     lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;

     lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

     lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

     La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

     Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

     La indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

 

          Art. 2.

     L'indennità contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096, lire 26.151, lire 26.553, lire 26.631, lire 27.918 o lire 28.066 lorde, a seconda che le aliquote delle ritenute erariali applicabili siano rispettivamente del 4,20 per cento, 4,40 per cento, 5,85 per cento, 6,125 per cento, 10,45 per cento, 10,925 per cento, compete, con le modalità ivi previste, anche al personale temporaneo operaio ed impiegatizio assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato e al personale dipendente dalle ditte appaltatrici di opere e servizi per conto dell'Azienda medesima, con esclusione dei soli appalti indicati all'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     Tale indennità che verrà corrisposta dalle imprese appaltatrici, non è soggetta ad alcun gravame assicurativo e contributivo di qualunque natura, nè entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

     L'onere derivante alle imprese appaltatrici da tale corresponsione verrà rimborsato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 3.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata (in aumento)

 

 

Capitolo n. 1 - Prodotti della rete ferroviaria e della navigazione con navi traghetto

L.

3.200.000.000

Spesa (in diminuzione)

 

 

Capitolo n. 69 - Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di ammodernamento e potenziamento della rete (leggi 21 marzo 1958, n. 289 e 18 dicembre 1959, n. 1142)

L.

2.275.000.000

 

          Art. 4.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con le disponibilità di cui al precedente art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.