§ 2.3.34 - L. 8 agosto 1972, n. 457.
Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:08/08/1972
Numero:457


Sommario
Art. 1.      L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura [...]
Art. 2.      Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'art. 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria
Art. 3.      L'indennità di cui al precedente art. 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'art. 28, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
Art. 4.      Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'art. 205 del testo unico delle [...]
Art. 5.      Il grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e [...]
Art. 6.      Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e [...]
Art. 7.      La misura del contributo di cui alla lett. a) dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di [...]
Art. 8.      Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai [...]
Art. 9.      Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate
Art. 10.      Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'art. 8, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una «Cassa per l'integrazione dei salari degli operai [...]
Art. 11.      Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la [...]
Art. 12.      Spetta al comitato speciale
Art. 13.      Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, [...]
Art. 14.      Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto [...]
Art. 15.      Per il conseguimento del trattamento di cui all'art. 8, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente [...]
Art. 16.      La domanda di cui all'articolo precedente è trasmesso dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente [...]
Art. 17.      Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale
Art. 18.      E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della [...]
Art. 19.      Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione [...]
Art. 20. 
Art. 21.      La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 può essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione [...]
Art. 22.      Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata
Art. 23.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con [...]
Art. 24.      I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della [...]
Art. 27.      I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili [...]
Art. 28.      I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate [...]


§ 2.3.34 - L. 8 agosto 1972, n. 457.

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218).

 

TITOLO I

Miglioramento dei trattamenti

previdenziali e assistenziali

 

Art. 1.

     L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

     Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

     L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.

     I commi secondo e terzo dell'art. 1 della L. 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

 

     Art. 2.

     Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'art. 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

     Nel caso di cessazione dal lavoro di diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

     La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'art. 4, comma quarto del D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, è rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

 

     Art. 3.

     L'indennità di cui al precedente art. 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'art. 28, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

     Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

     Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato [1].

     La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204.

     E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204.

     Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

     Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

     Art. 5.

     Il grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

 

     Art. 6.

     Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festività nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festività suddette.

 

     Art. 7.

     La misura del contributo di cui alla lett. a) dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione è soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO II

Integrazione del salario in favore dei

lavoratori agricoli a tempo indeterminato

 

     Art. 8.

     Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

     Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

     Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

 

     Art. 9.

     Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

     Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

 

     Art. 10.

     Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'art. 8, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una «Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole».

 

     Art. 11.

     Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

     1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

     Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

     Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare un esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

     Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

     I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

 

     Art. 12.

     Spetta al comitato speciale:

     1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;

     2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell'applicazione della presente legge;

     3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

 

     Art. 13.

     Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

     Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

     Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 14.

     Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     La commissione è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

     Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un supplente.

     Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.

 

     Art. 15.

     Per il conseguimento del trattamento di cui all'art. 8, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.

     Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

     In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

 

     Art. 16.

     La domanda di cui all'articolo precedente è trasmesso dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'art. 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

 

     Art. 17.

     Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.

 

     Art. 18.

     E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

     Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'art. 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'autorità giudiziaria.

 

     Art. 19.

     Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

     La gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

     Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1136.

 

     Art. 20. [2]

     Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'art. 15, secondo comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949.

 

     Art. 21.

     La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 può essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 22.

     Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

 

     Art. 23.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

     Art. 24.

     I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

     I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

     Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'art. 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412.

TITOLO III

Trattamento speciale ai lavoratori

agricoli a tempo determinato

 

     Art. 25. [3]

     Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della presente legge.

     Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

 

     Art. 26.

     Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 27.

     I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

 

     Art. 28.

     I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.

 

 


[1] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 45 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[2] Per la riduzione all'1,50 per cento dell'aliquota prevista dal presente articolo, vedi l'art. 11 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402.

[3] La misura del trattamento speciale prevista dal presente articolo è stata elevata al 66 per cento dall'art. 6 della L. 16 febbraio 1977, n. 37.