§ 95.24.12 - D.L. 6 luglio 1974, n. 251 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:06/07/1974
Numero:251


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col [...]
Art. 3.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 3 bis.  [5]
Art. 3 ter.  [6]
Art. 3 quater.  [7]
Art. 3 quinquies.  [8]
Art. 3 sexies.  [9]
Art. 4. 3
Art. 5.      Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi quelli di [...]
Art. 5 bis.  [25]
Art. 5 ter.  [26]
Art. 6.      Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.24.12 - D.L. 6 luglio 1974, n. 251 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

(G.U. 6 luglio 1974, n. 176)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale.

     E' ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, numero 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

     La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

     "B) Benzina:

     1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800 [2]

     I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera [3]

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonché le norme relative all'applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni". [4]

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1822,50 a lire 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

     All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

 

          Art. 3.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

 

          Art. 3 bis. [5]

     L'art. 14 del regio decreto-legge 18 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituito con l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

     "Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

     1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4%;

     2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1%.

     Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

     Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati di imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

     1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

     a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2%;

     b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1%;

     2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50%".

 

          Art. 3 ter. [6]

     Le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonché i relativi abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai compartimenti doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I risultati della revisione e dei controlli sono comunicati al Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre.

 

          Art. 3 quater. [7]

     L'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sostituito dall'art. 5-bis della legge 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'art. 1.

     Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

     Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".

     In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale modificato dal presente articolo, il Ministro per le finanze dovrà prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate nel primo comma del precitato art. 2, che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Le concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione non possono essere accordate per un importo complessivo superiore all'ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30 aprile 1974.

     Per ciascuna azienda la maggiore dilazione non può superare l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta. Per le aziende che a tale data non fruivano del beneficio, la concessione può essere accordata per l'anno successivo a quello della domanda e l'ammontare della maggiore dilazione è determinato tenendo conto dell'imposta pagata per le estrazioni effettuate nel periodo agosto-ottobre dell'anno precedente a quello della concessione, ragguagliandola alle aliquote d'imposta vigenti alla data del 30 aprile 1974. Resta fermo, in ogni caso, l'importo complessivo di cui al comma precedente e, in relazione a tale massimale, sono proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione fruito da ciascuna azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai nuovi richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente comma.

 

          Art. 3 quinquies. [8]

     I primi due commi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

     E' in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

     Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno.

     L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

     La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87".

 

          Art. 3 sexies. [9]

     L'art. 1-bis contenuto nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 733, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, è sostituito dal seguente:

     "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6% fino al 31 dicembre 1975".

 

          Art. 4.

     Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a "furgone" o a "cassone", per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm3 e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è stata pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi, la tassa di circolazione per l'anno 1974, è dovuta l'imposta straordinaria "una tantum" appresso indicata:

     (Omissis) [10].

     autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV"15.000

     autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV"30.000

     autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV"50.000

     autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV"200.000 [11]

     Per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta è dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e della relativa addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

     motocicli con cilindrata da 201 a 350 L.20.000

     motocicli con cilindrata da 351 a 500 "50.000

     motocicli con cilindrata oltre 500 "100.000

     autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV "5.000 [12]

     autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV "10.000 [13]

     autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV 20.000 [14]

     autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV "40.000 [15]

     autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV "100.000 [16]

     autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV "200.000 [17]

     autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV "400.000 [18]

     autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV "1.000.000 [19]

     L'imposta non è dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato. L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. [20]

     L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli autoscafi per i quali è stata già pagata la tassa di circolazione, entro il 30 settembre 1974, con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; b) per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto . [21].

     Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta "una tantum", qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.

     La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

     Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa pari a due volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso. Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa [22] .

     Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla metà dell'imposta dovuta.

     La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.

     Qualora il pagamento della penalità e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse è ridotto alla metà.

 

          Art. 5.

     Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi quelli di proprietà degli aero clubs, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuta l'imposta straordinaria "una tantum" appresso indicata: [23]

     aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP L.500.000

     aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L.1.000.000

     aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L.5.000.000

     aeromobili con propulsione a getto L.10.000.000 [24]

     L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta entro il 30 settembre 1974, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro - concessioni governative - di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata, con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta .

     Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonché la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

     Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4.

     Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria.

 

          Art. 5 bis. [25]

     Sono competenti all'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria, nonché gli organi indicati nell'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

 

          Art. 5 ter. [26]

     Per i versamenti da parte dell'ACI delle somme relative alla riscossione dei tributi indicati nell'art. 4 si applicano, relativamente ai termini ed alle modalità, le disposizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze del 29 novembre 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 1970.

 

          Art. 6.

     Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

     I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

     E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti, che lo amministra secondo le norme disciplinanti la sua attività, un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine [27] .

     La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 250 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato [28] .

     Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione, saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale [29] .

     All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto [30] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 14 agosto 1974, n. 346.

[2]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346.

[3]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Alinea soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[14]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[15]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[16]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[17]  Alinea aggiunto dalla legge di conversione.

[18]  Alinea aggiunto dalla legge di conversione.

[19]  Alinea aggiunto dalla legge di conversione.

[20]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[21]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[23]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24]  Tabella così sostituita dalla legge di conversione.

[25]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[26]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[27]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[28]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[29]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[30]  Comma inserito dalla legge di conversione.