§ 95.11.57 - Legge 28 marzo 1968, n. 393.
Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:28/03/1968
Numero:393


Sommario
Art. 1.      La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti [...]
Art. 2.      Il Ministro par le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilità di accordare la dilazione di cui all'articolo precedente, fissando il [...]
Art. 3.      Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la dilazione di cui al [...]
Art. 4.      In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il [...]
Art. 5.      In caso di ritardato pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme non versate tempestivamente, va corrisposto l'interesse nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2. [...]
Art. 6.      Con l'entrata in vigore della presente legge, il saggio di interesse stabilito nelle concessioni anteriori di dilazione del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di [...]


§ 95.11.57 - Legge 28 marzo 1968, n. 393. [1]

Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi.

(G.U. 16 aprile 1968, n. 97)

 

     Art. 1.

     La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

 

          Art. 2.

     Il Ministro par le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilità di accordare la dilazione di cui all'articolo precedente, fissando il saggio di interesse che deve essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio.

     Nella stessa forma il Ministro per le finanze può revocare la determinazione di cui al comma precedente anche nel corso dell'anno.

 

          Art. 3.

     Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la dilazione di cui al precedente art. 1 devono farne richiesta al Ministero delle finanze.

     La concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di apposita garanzia mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa ovvero a mezzo di fideiussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni o di una Cassa di risparmio, di un Monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonchè da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

     La fideiussione deve garantire l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sull'entrata gravanti sui quantitativi massimi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, che l'azienda intende estrarre per l'immissione in consumo sul mercato interno con il pagamento dilazionato delle medesime imposte ed i relativi interessi nonchè l'indennità di mora e la sopratassa per l'eventuale ritardato pagamento, rispettivamente, dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 4.

     In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

 

          Art. 5.

     In caso di ritardato pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme non versate tempestivamente, va corrisposto l'interesse nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta generale sull'entrata e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi dei prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti col beneficio del pagamento dilazionato, e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto, nonchè al pagamento di una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta generale sull'entrata ancora dovuta.

 

          Art. 6.

     Con l'entrata in vigore della presente legge, il saggio di interesse stabilito nelle concessioni anteriori di dilazione del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti nazionali è stabilito nella misura del 4 per cento.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 35 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.