§ 18.4.6 - D.L. 29 settembre 1973, n. 578 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:29/09/1973
Numero:578


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 1 bis.  [4]
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col [...]
Art. 2 bis.  [5]
Art. 3.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 4.      Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato
Art. 5.      Dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e [...]
Art. 5 bis.  [8]
Art. 5 ter.  [9]
Art. 5 quater.  [10]
Art. 5 quinquies.  [11]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 18.4.6 - D.L. 29 settembre 1973, n. 578 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 29 settembre 1973, n. 253)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.893 a lire 15.679 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1974 [2].

     I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 [3] .

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.389,30 a L. 567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della suindicata tabella B, per gli oli di gas da usare direttamente come combustibili, è aumentata da L. 5.162 a L. 5.976 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella B alla lettera D), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico alla lettera F), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera H) punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi è ridotta da L. 350 a L. 50 per quintale.

     La riduzione di cui al comma precedente si applica fino al 31 luglio 1974.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 9.040 a L. 10.826 per quintale.

 

          Art. 1 bis. [4]

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

     All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

 

          Art. 2 bis. [5]

     Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.

     L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sarà effettuata con le modalità e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.

 

          Art. 3.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

 

          Art. 4.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 2-bis, valutato in L. 6.000.000.000 per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma [6] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio [7] .

 

          Art. 5.

     Dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, sono depennate, relativamente al trattamento definito di "deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione," le parole "limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti".

     E' abrogato il penultimo comma della predetta lettera H), punto 4).

     La benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, può essere custodita nelle stazioni di servizio e negli impianti di distribuzione stradale anche promiscuamente con le altre benzine.

 

          Art. 5 bis. [8]

     Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1. - Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi".

     "Art. 2. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'art. 1.

     Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".

     "Art. 3 - Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.

     La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente art. 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente art. 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fideiussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonché da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

     La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento".

 

          Art. 5 ter. [9]

     L'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso.

 

          Art. 5 quater. [10]

     Il secondo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

     “L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".

 

          Art. 5 quinquies. [11]

     Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 15 novembre 1973, n. 733.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 1 della L. 8 gennaio 1974, n. 2.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione, già sostituito dalla L. 8 gennaio 1974, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3-sexies del D.L. 6 luglio 1974, n. 251.

[5]  Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 8 gennaio 1974, n. 2.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 8 gennaio 1974, n. 2.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 8 gennaio 1974, n. 2.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.