§ 18.4.L - Legge 8 gennaio 1974, n. 2.
Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 - recante modificazioni al regime [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:08/01/1974
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Dopo l'art. 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente:
Art. 4.      All'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 5.      Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578.


§ 18.4.L - Legge 8 gennaio 1974, n. 2.

Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 - recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni - nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

(G.U. 21 gennaio 1974, n. 19)

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

     "I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".

 

          Art. 2.

     L'art. 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

     "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis.

     Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.

     L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sarà effettuata con le modalità e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.

 

          Art. 4.

     All'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi:

     "All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 2-bis, valutato in L. 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio".

 

          Art. 5.

     Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578.