§ 93.9.23 - Legge 24 luglio 1961, n. 729.
Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:24/07/1961
Numero:729


Sommario
Art. 1.      La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facoltà [...]
Art. 2.      La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati.
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Salvo quanto disposto dal successivo art. 5, la durata delle concessioni delle autostrade a pedaggio non può superare gli anni trenta dalla apertura di ciascuna autostrada costruita o [...]
Art. 5.      Per le concessioni di autostrade che verranno accordate in base alla presente legge (ad esclusione di quelle indicate nel successivo art. 16) ed alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, saranno [...]
Art. 6.      Per le autostrade a pedaggio il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., fissa con proprio decreto le tariffe [...]
Art. 7.  [4]
Art. 8.      Tutti gli atti e contratti occorrenti per la attuazione della presente legge ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti relativi alle costruzioni ed all'esercizio delle [...]
Art. 9.      Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi [...]
Art. 10.  [9]
Art. 11.  [10]
Art. 12.      Sono vietate le concessioni a terzi per estrazioni di materiali dai tratti degli alvei delle acque pubbliche attraversati od occupati dalle opere autostradali.
Art. 13.      Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, [...]
Art. 14.      Per lo studio e per la progettazione di massima di autostrade, strade di grande comunicazione e raccordi è stanziato sul bilancio della A.N.A.S. per gli esercizi 1961-62 e 1962-63, la somma di [...]
Art. 15.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre mutui fino all'importo massimo di lire 180 miliardi per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.
Art. 16.      La costruzione e l'esercizio delle autostrade: Milano-Napoli, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463; Firenze-Mare, in deroga alla legge 17 aprile 1948, n. 547, nonchè delle autostrade: [...]
Art. 17.      Ai fini dell'esercizio previsto dal primo comma dall'art. 16, la consegna alla società concessionaria delle autostrade Milano-Laghi; Milano-Brescia; Serravalle-Genova e Genova-Savona, [...]
Art. 18.      Per intervenuto consenso del concessionario le convenzioni del 14 aprile 1956, approvate con decreto interministeriale di pari data n. 3072 per l'autostrada Milano-Napoli, e del 29 aprile 1959 [...]
Art. 19.  [15]
Art. 20.      Per la corresponsione del contributo previsto dall'art. 19 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
Art. 21.  [16]
Art. 22.  [17]
Art. 23.      Alle concessioni di autostrade che saranno accordate, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in applicazione della legge 7 febbraio 1961, n. 59, si applicano le norme degli articoli 5, [...]
Art. 24.      La costruzione e l'esercizio delle autostrade già concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, potranno essere disciplinati a norma della presente legge, qualora, alla data di entrata in [...]
Art. 25. [18]
Art. 26.      All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con il gettito derivante dall'applicazione delle norme previste dai precedenti articoli 7, 10, 22 e 25, da una quota dei [...]
Art. 27.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1961-1962.
Art. 28.  [19]
Art. 29.      Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.


§ 93.9.23 - Legge 24 luglio 1961, n. 729. [1]

Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(G.U. 12 agosto 1961, n. 200)

 

     Art. 1.

     La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facoltà dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

     Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.

 

          Art. 2.

     La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati.

     Gli enti pubblici o privati che richiedano la concessione di cui al precedente comma dovranno presentare all'A.N.A.S., insieme alla domanda di concessione, un progetto di massima per la costruzione dell'autostrada richiesta ed un documentato piano finanziario.

     La concessione è accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S.; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.

     Agli Enti ai quali verrà accordata la concessione ai sensi del presente articolo potrà essere concesso dallo Stato, sulla base del piano finanziario presentato, un contributo annuale, per 30 anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere.

     Quando la concessione riguardi arterie autostradali di diretto collegamento con la rete stradale ed autostradale europea, il contributo dello Stato potrà essere anche superiore al 4 per cento fino al limite massimo del 4,50 per cento.

     Per la corresponsione del contributo di cui ai commi precedenti sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

     esercizio 1961-62: milioni 1.400

     esercizio 1962-63: milioni 3.200

     esercizio 1963-64: milioni 3.600

     esercizio 1964-65: milioni 1.700

     esercizio 1965-66: milioni 1.800

     esercizio 1966-67: milioni 1.000

     esercizio 1967-68: milioni 300

     esercizio 1968-69: milioni 300

     esercizio 1969-70: milioni 300

     Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno inscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a decorrere dall'esercizio 1961 - 62 come appresso:

     esercizio 1961-62: milioni 1.400

     esercizio 1962-63: milioni 4.600

     esercizio 1963-64: milioni 8.200

     esercizio 1964-65: milioni 9.900

     esercizio 1965-66: milioni 11.700

     esercizio 1967-68: milioni 12.700

     esercizio 1968-69: milioni 13.000

     dal 1969-70  al 1990-91 milioni 13.300

     esercizio 1991-92: milioni 12.200

     esercizio 1992-93: milioni 9.000

     esercizio 1993-94: milioni 5.400

     esercizio 1994-95: milioni 3.700

     esercizio 1995-96: milioni 1.900

     esercizio 1996-97: milioni 900

     esercizio 1997-98: milioni 600

     esercizio 1998-99: milioni 300

 

          Art. 3. [2]

     Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

     I concessionari suddetti, anche in deroga all'art. 2410 del codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

     I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da società per azioni, a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto dal piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

     I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'art. 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

     La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

     A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

     Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo art. 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo".

     Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale di cui al presente articolo, alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli articoli 4, per la parte relativa ai mutui accordati agli enti concessionari di autostrade, e 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, saranno imputati al fondo centrale di garanzia, istituito con l'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

     Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o della maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo [3] .

 

          Art. 4.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 5, la durata delle concessioni delle autostrade a pedaggio non può superare gli anni trenta dalla apertura di ciascuna autostrada costruita o raddoppiata.

 

          Art. 5.

     Per le concessioni di autostrade che verranno accordate in base alla presente legge (ad esclusione di quelle indicate nel successivo art. 16) ed alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, saranno riconosciute in aggiunta alle spese previste dai piani finanziari allegati alle convenzioni relative a ciascuna concessione, soltanto quelle derivanti da cause straordinarie ed imprevedibili qualora la loro entità superi il cinque per cento della spesa complessiva di progetto, limitatamente alla quota eccedente tale percentuale.

     In relazione al riconoscimento di tali maggiori spese, il contributo dello Stato sarà proporzionalmente aumentato, riservata al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., la facoltà di concedere in sostituzione del maggiore contributo, una proroga della concessione per il periodo di tempo strettamente necessario per l'ammortamento del maggiore onere ammesso come sopra.

     La proroga di cui al precedente comma potrà essere riconosciuta anche per le concessioni di autostrade accordate in base alle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (esclusa l'autostrada Milano-Napoli) e 13 agosto 1959, n. 904, allo scopo di rendere possibile l'ammortamento delle maggiori spese dovute a cause straordinarie ed imprevedibili, nonchè ad opere prescritte, autorizzate ed approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, dalla azienda concedente in aggiunta al progetto iniziale.

     E' tuttavia in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sostituire la concessione di detta proroga, o ridurne congruamente la durata, mediante proporzionale abbuono totale o parziale delle somme spettanti allo Stato per effetto delle devoluzioni, previste dalle singole convenzioni, sul gettito lordo dei diritti di pedaggio, in applicazione delle citate leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904.

     In tutti i casi in cui venga consentita la proroga del periodo di concessione, la durata massima dei mutui contratti o da contrarre con gli Enti ed istituti indicati dal precedente art. 3 si intende prolungabile fino alla scadenza della proroga stessa, ferme le deroghe alle norme vigenti previste dal citato art. 3.

 

          Art. 6.

     Per le autostrade a pedaggio il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., fissa con proprio decreto le tariffe di pedaggio su base unificata commisurandole all'economia dei trasporti, anche in rapporto alle situazioni ambientali.

 

          Art. 7. [4]

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

     Al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, dovranno essere devolute allo Stato, oltre a tutte le attività reversibili, le quote non utilizzate sia dell'accantonamento, che dell'ammortamento industriale, di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 8.

     Tutti gli atti e contratti occorrenti per la attuazione della presente legge ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti relativi alle costruzioni ed all'esercizio delle autostrade previste dalla stessa legge; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle strade di cui sopra; i contratti di finanziamento, di consolidamento, di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici per il servizio dei mutui; l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi, nonchè gli atti di cessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 18 e 19 della presente legge, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali.

     Le stesse agevolazioni si applicano ai contratti occorrenti per la sistemazione dei rapporti previsti dal successivo art. 18 nonchè agli atti occorrenti per i trasferimenti dall'A.N.A.S. alle concessionarie.

     Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

     Sono altresì esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per la illuminazione e la segnalazione delle strade predette; i contributi dello Stato di cui agli articoli 2, 18 e 19; le somme introitate dalle concessionarie per il diritto di pedaggio, nonchè ogni altro provento derivante dall'esercizio delle autostrade predette.

     Sono esenti dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle autostrade di cui alla presente legge.

     L'energia elettrica occorrente per la illuminazione e la segnalazione delle autostrade di cui sopra è esente dall'imposta di consumo.

     L'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese concessionarie, è stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni centomila lire qualunque sia la loro scadenza.

     In luogo delle imposte, tasse e tributi di cui ai commi precedenti le società concessionarie corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni mille lire dei costi delle costruzioni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare.

     Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.

     Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada.

     Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano agli impianti di telecomunicazioni.

     Per quanto riguarda le modalità per l'esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazione in conseguenza della costruzione e dell'ampliamento di autostrade e per i relativi oneri si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e per le poste e le telecomunicazioni.

     (Omissis) [8]

 

          Art. 10. [9]

 

          Art. 11. [10]

 

          Art. 12.

     Sono vietate le concessioni a terzi per estrazioni di materiali dai tratti degli alvei delle acque pubbliche attraversati od occupati dalle opere autostradali.

     I tratti soggetti a tale divieto saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, con il quale saranno altresì revocate le concessioni già assentite e sarà determinato l'eventuale indennizzo spettante ai concessionari.

     Le caratteristiche e le modalità di costruzione delle opere autostradali che devono attraversare strade e corsi d'acqua saranno indicate nei progetti esecutivi approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Gli enti proprietari e le Amministrazioni interessate potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere.

 

          Art. 13.

     Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti [11] .

     I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici [12] .

     Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

     Esercizi

     1961-62 L. 5.000.000.000

     1962-63 L. 10.000.000.000

     1963-64 L. 10.000.000.000

     1964 (II sem.) L. 5.000.000.000

     1965 L. 10.000.000.000

     1966 L. 10.000.000.000

     1967 L. 13.000.000.000

     1968 L. 14.000.000.000

     1969 L. 13.000.000.000

     1970 L. 10.000.000.000

      [13]

     L'Azienda è autorizzata ad assumere impegni per somme non superiori al triplo di quelle stanziate nel bilancio dell'esercizio durante il quale gli impegni stessi vengono assunti.

     I fondi che per effetto dell'entrata in vigore della presente legge si renderanno disponibili sulle somme stanziate dalle leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904, sono utilizzati per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione, riservando alle regioni meridionali, in aggiunta al 40 per cento di cui all'art. 1, le somme che in base a tali leggi erano destinate alle autostrade del Mezzogiorno.

 

          Art. 14.

     Per lo studio e per la progettazione di massima di autostrade, strade di grande comunicazione e raccordi è stanziato sul bilancio della A.N.A.S. per gli esercizi 1961-62 e 1962-63, la somma di lire 250 milioni per ciascuno dei suddetti esercizi.

 

          Art. 15.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre mutui fino all'importo massimo di lire 180 miliardi per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

     L'ammontare dei mutui che l'Azienda potrà annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente è ripartito negli esercizi 1961-62 e successivi nelle seguenti misure:

     1961-62 L. 10 miliardi

     1962-63 L. 20 miliardi

     1963-64 L. 40 miliardi

     1964-65 L. 40 miliardi

     1965-66 L. 35 miliardi

     1966-67 L. 35 miliardi

     Il servizio dei mutui è assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a decorrere dall'esercizio 1961-62, e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione, e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti ed Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso è stato contratto.

 

          Art. 16.

     La costruzione e l'esercizio delle autostrade: Milano-Napoli, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463; Firenze-Mare, in deroga alla legge 17 aprile 1948, n. 547, nonchè delle autostrade: Milano-Brescia; Milano-Laghi; Como-Chiasso; Serravalle-Genova; Genova-Savona; Genova-Sestri Levante: Padova-Bologna; Bologna-Canosa; Roma-Civitavecchia; Napoli-Bari sono concessi a una società per azioni al cui capitale sociale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipi direttamente o indirettamente almeno con il 51 per cento [14] .

     Nell'atto costitutivo e nello statuto della predetta società non potranno essere previste le deroghe alle maggioranze assembleari contemplate negli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.

     La concessione è accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro e per le partecipazioni statali, e con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

     Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche della convenzione.

     Il programma di costruzioni sarà realizzato in dieci anni a partire dal 1961 e le fasi di attuazione del programma stesso saranno stabilite nella convenzione.

 

          Art. 17.

     Ai fini dell'esercizio previsto dal primo comma dall'art. 16, la consegna alla società concessionaria delle autostrade Milano-Laghi; Milano-Brescia; Serravalle-Genova e Genova-Savona, attualmente gestite dalla A.N.A.S., prenderà data dal decreto di concessione.

     L'A.N.A.S. provvederà a propria cura e spese a condurre a termine tutti i lavori di costruzione o di raddoppio di dette autostrade che risulteranno già appaltati alla data della consegna stessa.

 

          Art. 18.

     Per intervenuto consenso del concessionario le convenzioni del 14 aprile 1956, approvate con decreto interministeriale di pari data n. 3072 per l'autostrada Milano-Napoli, e del 29 aprile 1959 approvata con decreto del Capo dello stato in data 2 maggio 1959 per l'autostrada Firenze-Mare, saranno risolte a far data dall'emanazione del decreto che assentirà la concessione per la costruzione e l'esercizio delle due autostrade anzidette.

     La convenzione con la società concessionaria di cui all'art. 16 prevederà il subentro in tutti i diritti e gli obblighi assunti dalle precedenti società concessionarie.

     I contributi, previsti dalla legge 21 aprile 1955, n. 463, e impegnati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che non risulteranno ancora corrisposti alla Società concessioni e costruzioni autostrade alla data sopraindicata, saranno erogati direttamente alla nuova Società concessionaria.

 

          Art. 19. [15]

 

          Art. 20.

     Per la corresponsione del contributo previsto dall'art. 19 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     esercizio 1961-62: milioni 2.300

     esercizio 1962-63: milioni 2.300

     esercizio 1963-64: milioni 2.300

     esercizio 1964-65: milioni 1.600

     esercizio 1965-66: milioni 1.500

     esercizio 1966-67: milioni 1.500

     esercizio 1967-68: milioni 1.000

     esercizio 1968-69: milioni 1.000

     esercizio 1969-70: milioni 1.000

     esercizio 1970-71: milioni 1.300

     Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo saranno inscritti nello stato di previsione della spesa della Azienda nazionale autonoma delle strade come appresso:

     esercizio 1961-62: milioni 2.300

     esercizio 1962-63: milioni 4.600

     esercizio 1963-64: milioni 6.900

     esercizio 1964-65: milioni 8.500

     esercizio 1965-66: milioni 10.500

     esercizio 1966-67: milioni 11.500

     esercizio 1967-68: milioni 12.500

     esercizio 1968-69: milioni 13.500

     esercizio 1969-70: milioni 14.500

     dal 1970-71  al 1990-91 milioni 15.800

     esercizio 1991-92: milioni 13.500

     esercizio 1992-93: milioni 11.200

     esercizio 1993-94: milioni 8.900

     esercizio 1994-95: milioni 7.300

     esercizio 1995-96: milioni 5.800

     esercizio 1996-97: milioni 4.300

     esercizio 1997-98: milioni 3.300

     esercizio 1998-99: milioni 2.300

     esercizio 1999-2000: milioni 1.300

 

          Art. 21. [16]

 

          Art. 22. [17]

 

          Art. 23.

     Alle concessioni di autostrade che saranno accordate, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in applicazione della legge 7 febbraio 1961, n. 59, si applicano le norme degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della presente legge.

 

          Art. 24.

     La costruzione e l'esercizio delle autostrade già concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, potranno essere disciplinati a norma della presente legge, qualora, alla data di entrata in vigore di essa, non siano stati ancora iniziati i lavori di costruzione.

 

          Art. 25.[18]

     Dal 1° gennaio 1963 è applicata un'addizionale del 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade. Tale addizionale è devoluta integralmente allo Stato.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per il pagamento della suddetta addizionale.

 

          Art. 26.

     All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con il gettito derivante dall'applicazione delle norme previste dai precedenti articoli 7, 10, 22 e 25, da una quota dei proventi delle nuove disposizioni sul trattamento tributario degli appalti agli effetti dell'imposta di registro, nonchè da una quota dei proventi derivanti dalle nuove disposizioni concernenti l'adeguamento di voci della tariffa del bollo.

 

          Art. 27.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1961-1962.

 

          Art. 28. [19]

     Costituisce parte integrante della presente legge il grafico del piano poliennale di grande massima della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, integrato dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, e dagli ulteriori tronchi, in esso non previsti ma indicati dal precedente art. 16 o da approvarsi successivamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., in forza del precedente art. 2.

 

          Art. 29.

     Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 9 della L. 28 aprile 1971, n. 287. Per una limitazione dell'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 132 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 aprile 1971, n. 287.

[5]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[6]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[7]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[8]  Comma abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 5 marzo 1963, n. 246.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2003 come stabilito dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[11]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 19 ottobre 1965, n. 1197.

[12]  Comma inserito dall'art. unico della L. 19 ottobre 1965, n. 1197.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 4 febbraio 1967, n. 29.

[14]  Per una abrogazione parziale del presente comma, vedi l'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 385.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 385.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 385.

[18] L'art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha soppresso l'addizionale prevista dal presente articolo.

[19]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 novembre 1963, n. 1464.