§ 27.8.31 - L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:23/12/2000
Numero:388


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali.
Art. 2.  Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.
Art. 3.  Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.
Art. 4.  Riduzione della aliquota IRPEG.
Art. 5.  Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa.
Art. 6.  Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.
Art. 7.  Incentivi per l'incremento dell'occupazione.
Art. 8.  Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Art. 9.  Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.
Art. 10.  Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.
Art. 11.  Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.
Art. 12.  Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi.
Art. 13.  Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Art. 14.  Regime fiscale delle attività marginali.
Art. 15.  Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani.
Art. 16.  Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.
Art. 17.  Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.
Art. 18.  Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.
Art. 19.  Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.
Art. 20.  Semplificazione per l'INVIM decennale.
Art. 21.  Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel.
Art. 22.  Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale.
Art. 23.  Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati.
Art. 24.  Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.
Art. 25.  Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.
Art. 26.  Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano.
Art. 27.  Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.
Art. 28.  Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica.
Art. 29.  Norme in materia di energia geotermica.
Art. 30.  Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
Art. 31.  Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
Art. 32.  Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.
Art. 33.  Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.
Art. 34.  Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.
Art. 35.  Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.
Art. 36.  Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.
Art. 37.  Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 38.  Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Art. 39.  Disposizioni transitorie.
Art. 40.  Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.
Art. 41.  Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto.
Art. 42.  Disposizioni in materia di controlli dell'Amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti.
Art. 43.  Dismissione di beni e diritti immobiliari.
Art. 44.  Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca.
Art. 45.  Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 46.  Trasferimento in proprietà di alloggi.
Art. 47.  Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.
Art. 48.  Rimborso della tassa sulle concessioni governative.
Art. 49.  Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 50.  Rinnovi contrattuali.
Art. 51.  Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.
Art. 52.  Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi.
Art. 53.  Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.
Art. 54.  Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali.
Art. 55.  Norme particolari per gli enti locali.
Art. 56.  Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca.
Art. 57.  Finanza di progetto.
Art. 58.  Consumi intermedi.
Art. 59.  Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa
Art. 60.  Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione.
Art. 61.  Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili.
Art. 62.  Affitti passivi.
Art. 63.  Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 64.  Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.
Art. 65.  Semplificazione di procedure.
Art. 66.  Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica.
Art. 67.  Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002.
Art. 68.  Gestioni previdenziali.
Art. 69.  Disposizioni relative al sistema pensionistico.
Art. 70.  Maggiorazioni.
Art. 71.  Totalizzazione dei periodi assicurativi.
Art. 72.  Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
Art. 73.  Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS.
Art. 74.  Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
Art. 75.  Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani.
Art. 76.  Previdenza giornalisti.
Art. 77.  Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali.
Art. 78.  Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.
Art. 79.  Norme in materia di ENPALS.
Art. 80.  Disposizioni in materia di politiche sociali.
Art. 82.  Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Art. 83.  Norme attuative dell'accordo Governo-Regioni.
Art. 84.  Eliminazione progressiva dei ticket sanitari.
Art. 85.  Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica.
Art. 86.  Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del [...]
Art. 87.  Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.
Art. 88.  Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.
Art. 89.  Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti.
Art. 90.  Sperimentazioni gestionali.
Art. 91.  Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità.
Art. 92.  Interventi vari di interesse sanitario.
Art. 93.  Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva.
Art. 94.  Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale.
Art. 95.  Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro.
Art. 96.  Potenziamento delle strutture di radioterapia.
Art. 97.  Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.
Art. 98.  Interventi per la tutela della salute mentale.
Art. 99.  Misure per la profilassi internazionale.
Art. 100.  Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli.
Art. 101.  Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 102.  Cartolarizzazione dei crediti e altre misure.
Art. 103.  Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico.
Art. 104.  Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide.
Art. 105.  Modifiche ai D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 106.  Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.
Art. 107.  Informatizzazione della normativa vigente.
Art. 108.  Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.
Art. 109.  Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile.
Art. 110.  Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
Art. 111.  Contributo straordinario all'ENEA.
Art. 112.  Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico.
Art. 113.  Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale.
Art. 114.  Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.
Art. 115.  Ente geopaleontologico di Pietraroia.
Art. 116.  Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.
Art. 117.  Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 118.  Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
Art. 119.  Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120.  Riduzione degli oneri sociali.
Art. 121.  Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.
Art. 122.  Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.
Art. 123.  Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.
Art. 124.  Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.
Art. 125.  Disposizioni per il settore agricolo.
Art. 126.  Garanzie a favore di cooperative agricole.
Art. 127.  Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate.
Art. 128.  Disposizioni in materia di credito agrario.
Art. 129.  Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.
Art. 130.  Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari.
Art. 131.  Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari.
Art. 132.  Disposizioni in materia di concessioni autostradali.
Art. 133.  Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane.
Art. 134.  Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia.
Art. 135.  Continuità territoriale per la Sicilia.
Art. 136.  Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea.
Art. 137.  Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia.
Art. 138.  Disposizioni relative a eventi calamitosi.
Art. 139.  Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.
Art. 140.  Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 141.  Patrimonio idrico nazionale.
Art. 142.  Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico.
Art. 143.  Interventi in materia di patrimonio storico-artistico.
Art. 144.  Limiti di impegno. 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente [...]
Art. 145.  Altri interventi.
Art. 146.  Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali.
Art. 147.  Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Art. 148.  Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Art. 149.  Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Art. 150.  Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica.
Art. 151.  Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991.
Art. 152.  Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti.
Art. 153.  Imprese editrici di quotidiani e periodici.
Art. 154.  Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Art. 155.  Norme per la sostituzione della lira con l'euro.
Art. 156.  Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM.
Art. 157.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 158.  Copertura finanziaria ed entrata in vigore.


§ 27.8.31 - L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

(G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Risultati differenziali.

     1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.

     2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

     3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

     4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE

DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo d'imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, del Ministro delle finanze trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.

     5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

     6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

     7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

     8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

     9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

 

     Art. 3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.

     1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     2. Per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica[1].

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO

 

     Art. 4. Riduzione della aliquota IRPEG.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

     b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «con l'aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

     c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

     d) all'articolo 105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal  seguente: (omissis).

     3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, è ridotta al 47,22 per cento.

     4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.

 

     Art. 5. Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa.

     1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.

     2.[2].

     3.[3].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.

     1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: (omissis).

     2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: (omissis).

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

     4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili» sono inserite le seguenti: (omissis).

     5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

     7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

     8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: (omissis).

     10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

     11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

     12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: (omissis); nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     13. [La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito] [4].

     14. [Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali] [5].

     15. [Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale] [6].

     16. [A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati] [7].

     17. [Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati] [8].

     18. [All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003] [9].

     19. [A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti] [10].

     20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente: (omissis).

     21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

     22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

     23. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: (omissis).

     24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.

     1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

     3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

     4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

     a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

     b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

     d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

     6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

     7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

     8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi.

     9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

     10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

     11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

 

     Art. 8. Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate [11].

     1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta. [Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008] [12].

     1 bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data [13].

     1 ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate [14].

     1 quater. [15].

     1 quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater [16].

     1 sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 [17].

     1 septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue [18].

     2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

     3. [19].

     4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis).

     5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

     6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

     7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate [20].

     7 bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[21].

     8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

 

     Art. 9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.

     1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

     2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.

     3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

     5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

     6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

     8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

     9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

     10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

     11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

     12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

 

     Art. 10. Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.

     1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: (omissis) e le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

 

     Art. 11. Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari. [22]

     1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

 

     Art. 12. Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi.

     1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

 

     Art. 13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. [23]

     [1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

     a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

     b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

     c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

     d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

     e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

     3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

     a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);

     b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

     4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

     5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

     6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

     7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

     8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

     9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.]

 

     Art. 14. Regime fiscale delle attività marginali. [24]

     [1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

     3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

     4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

     5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

     a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

     b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

     c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

     6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

     7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

     8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

     9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

     10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

     11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.]

 

     Art. 15. Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani.

     1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.

     1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

 

     Art. 17. Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI

 

     Art. 18. Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Fino all'anno di imposta 1999», sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

 

     Art. 19. Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.

     1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

     2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

 

     Art. 20. Semplificazione per l'INVIM decennale.

     1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto 14 dicembre 1991, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.

     2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

     4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

 

     Art. 21. Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto 22 maggio 1998, n. 219, del Ministro delle finanze preveda l'avvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

     3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'àmbito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

 

     Art. 22. Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale.

     1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1º gennaio 2005 [25].

 

     Art. 23. Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati.

     1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.

     1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

     a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

     b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

     c) olio da gas o gasolio:

     1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

     2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

     d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

     1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

     2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

     3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

     3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

     3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

     4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

     4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

     4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

     e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

     1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

     2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

     f) gas metano:

     1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

     2) per combustione per usi civili:

     2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

     2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

     2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

     3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

     3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

     3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

     2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal D.M. 30 luglio 1993 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.

     3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

 

     Art. 25. Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000[26].

     2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

     a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

     b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

     c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta[27].

     4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 ottobre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3[28].

 

     Art. 26. Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano.

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.

     1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

     2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

     3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».

     4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

     a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

     b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

     5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.

 

     Art. 28. Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica.

     1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

     2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

     b) all’articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

     (Omissis)

     c) all’articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

     (Omissis)

     d) all’articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

     (Omissis)

     e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;

     f) la lettera b) del comma 3 dell'art. 63 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     g) all'articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 16».

     h) all'allegato I le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».

     3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

     4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

     5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

     6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

     7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

     8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004 [29].

     [9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

     a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

     b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.] [30]

     [10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti] [31].

     11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le seguenti: «, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

 

     Art. 29. Norme in materia di energia geotermica.

     1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

     2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     b) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

     c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

     2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».

     4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita sino al 31 dicembre 2006; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta all'85 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna [32].

     5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 15 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna [33].

     6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

     7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

     8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

 

     Art. 31. Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

     1) alla lettera g), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;

     2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;

     b) all’articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis)

     c) all'art. 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis)

     d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

     1) al numero 18), dopo le parole: «di spacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;

     2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».

     2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;

     b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2002».

     3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 32. Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.

     1. All’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis)

 

     Art. 33. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.

     1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

     b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.

     3. [I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento] [34].

     4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane S.p.A.»;

     b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: (Omissis);

     c) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: (Omissis);

     5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis)

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

     7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile».

     8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

     9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici».

     10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione[35]. No si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

     11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis)

     12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».

     13. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro [36].

     2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

     3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     (Omissis).

     4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta [37].

     5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi».

     6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».

 

     Art. 35. Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.

     1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

     2. All’articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis)

 

     Art. 36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.

     1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

 

     Art. 37. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste all'articolo 126,» sono soppresse.

     2. All’articolo 36 del testo unico delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

     3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     c) al quinto comma:

     1) dopo le parole: «all'elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;

     2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;

     d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis)

     e) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

     4. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: (Omissis).

     5. All’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 38. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento. [38]

     1. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonchè ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni loro ulteriore cessione] [39].

     2. [I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni] [40].

     3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica [41].

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonchè ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa.

La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione [42].

     5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

     5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni [43].

     6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni [44].

     7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

     8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

     Art. 39. Disposizioni transitorie.

     1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.

     2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.

     3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonché per gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.

 

     Art. 40. Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.

     1. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis).

 

     Art. 41. Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto.

     1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall’articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di controlli dell'Amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti.

     1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

     2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI

 

     Art. 43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.

     1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

     2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne cura l'attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.

     5. Al comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

     6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

     7. [Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488] [45].

     8. [Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

     (Omissis) ] [46].

     9. [Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448] [47].

     10. [A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia] [48].

     11. [Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonché da ricevere in permuta»] [49].

     12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

     13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

     14. [Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato] [50].

     15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».

     16. [In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994] [51].

     17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;

     b) la lettera c) è abrogata.

     19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [52]

     20. Agli immobili di cui al decreto 27 marzo 2000, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto 10 settembre 1986, del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.

     22. [All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: (Omissis)] [53].

 

     Art. 44. Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 45. Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

     1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.

     2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.

     3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3[54].

 

     Art. 46. Trasferimento in proprietà di alloggi.

     1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.

     3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.

 

     Art. 47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

     1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

 

CAPO X

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

     Art. 48. Rimborso della tassa sulle concessioni governative.

     1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.

     2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     Art. 49. Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

     2. Con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'àmbito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185 [55].

     3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

     4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

 

CAPO XI

ONERI DI PERSONALE

 

     Art. 50. Rinnovi contrattuali.

     1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

     3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.

     4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.

     5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

     6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):

     a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

     c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

     d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

     10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

     11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

     12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.

 

     Art. 51. Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.

     1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 è aggiunto, in fine. Il seguente periodo: (Omissis);

     b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

     2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

     3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge [56].

     4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

     6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

     7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

     8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.

     9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organica dell'ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto all'unità superiore».

     10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'àmbito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.

     12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

     13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è sostituita dalla seguente: «complessivo».

 

CAPO XII

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

     Art. 52. Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi.

     1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.

     2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.

     3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 3 è abrogato.

     5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.

     7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.

     8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.

     10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.

     11. Nell'àmbito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     12. Nell'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.

     1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

     a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

     b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

     c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

     2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

     3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: «2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi».

     8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».

     9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

     10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani[57].

     11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'àmbito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale[58].

     12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

     13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei D.L. 7 aprile 1995, n. 106, D.L. 10 giugno 1995, n. 224, D.L. 3 agosto 1995, n. 323, D.L. 2 ottobre 1995, n. 414, D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, D.L. 4 aprile 1996, n. 188, D.L. 3 giugno 1996, n. 309, D.L. 5 agosto 1996, n. 409, e D.L. 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

     14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

     16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento[59].

     17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

     19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

     20. Il comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.

     22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.

     23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio[60].

 

     Art. 54. Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali.

     1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     b) all'art. 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 55. Norme particolari per gli enti locali.

     1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 56. Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca.

     1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

     2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

     3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

     4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'àmbito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.

     6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

     Art. 57. Finanza di progetto.

     1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 58. Consumi intermedi.

     1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

     2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».

     3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

     4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

     5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

     6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

 

     Art. 59. Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa [61]. [62]

     [1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza regionale alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati [63].

     2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

     a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

     b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.]

     3. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università [64].

     [4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

     5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. [Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [65]]. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

     6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.]

 

     Art. 60. Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione.

     1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:

     a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;

     b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;

     c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.

 

     Art. 61. Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili.

     1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.

     3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

     4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.

     5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.

     6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefìci di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 62. Affitti passivi.

     1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.

     2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1».

     3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

     4. [Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla-osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla-osta si intende concesso] [66].

     5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

 

     Art. 63. Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [67].

     1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

     2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [68].

     3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2 [69].

     4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

     5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.

 

     Art. 64. Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.

     1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

     2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.

     3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

     4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

     5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

 

     Art. 65. Semplificazione di procedure.

     1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

     2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

     3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'àmbito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.

     5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile».

     6. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.

 

     Art. 66. Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica.

     1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti [70].

     2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane S.p.A.».

     4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

     5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

     6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

     7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

     8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto 24 marzo 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

     9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.

     10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

     12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

     13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

     14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 67. Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002.

     1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2002[71].

     2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;

     b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».

     3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002[72].

     4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno[73].

     5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate[74].

     6. Per i comuni e le province delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni [75].

 

CAPO XIII

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

 

     Art. 68. Gestioni previdenziali.

     1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per l'anno 2001:

     a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

     b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

     2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

     3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonché al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

     4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento.

     5. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

     6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

     7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.

     8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali, l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste italiane S.p.A. maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

     a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

     b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

     c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

     2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

     a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

     b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

     4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

     5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

     6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo. [76].

     7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

     8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.

     9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

     10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

     12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

     13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'àmbito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

     15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

     16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

     17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

     18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.

     19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.

 

     Art. 70. Maggiorazioni.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

     2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:

     a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

     b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

     3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

     4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

     5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

     a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

     b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

     7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

     a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

     b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

     8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

     9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

     10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

     Art. 71. Totalizzazione dei periodi assicurativi. [77]

     [1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

     2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

     3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.]

 

     Art. 72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

 

     Art. 73. Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a «denunciati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate».

 

     Art. 74. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

     1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

     4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (Omissis).

     5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis);

     c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo».

 

     Art. 75. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani. [78]

     [1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

     2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:

     a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;

     b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

     3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

     4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

     5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.

     6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.]

 

     Art. 76. Previdenza giornalisti.

     1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 77. Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali.

     1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

     2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a:

     a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;

     b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;

     c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

     d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

     3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

     4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.

     5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.

 

     Art. 78. Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.

     1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

     2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

     a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

     b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'àmbito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

     c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

     d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà [79].

     3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

     4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».

     5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

     6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'àmbito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 [80].

     7. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefìci per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

     a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

     b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

     1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;

     2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

     3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;

     10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

     11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.

     12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.

     13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;

     b) le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;

     c) al terzo periodo, dopo le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».

     15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

     a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

     b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;

     c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;

     d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.

     16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.

     17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.

     18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,».

     19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

     21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

     22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.

     23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefìci previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.

     24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunità europee dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

     26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;

     b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

     27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto 19 febbraio 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.

     28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.

     29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;

     b) le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».

     30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano».

     33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.

 

     Art. 79. Norme in materia di ENPALS.

     1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

     2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.

 

     Art. 80. Disposizioni in materia di politiche sociali.

     1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti già previsti [81]:

     a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'àmbito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

     b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

     4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

     7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'àmbito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

     8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefìci aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

     9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

     10. [82]

     11. [83]

     12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

     13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

     14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

     15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

     16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

     17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

     a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

     c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

     d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

     f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

     g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

     h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

     i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

     m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18 [84];

     n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

     o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

     p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

     r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;

     r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28[85];

     r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13[86].

     18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

     19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni [87].

     20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto [88].

     21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.

     23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

     24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

     25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

 

     Art 81. Interventi in materia di solidarietà sociale.

     1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

     3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «54, comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».

 

     Art. 82. Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

     1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

     2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

     3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

     4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

     5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

     6. Per la concessione di benefìci alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

     7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».

     8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

     9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

     b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

 

CAPO XIV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

 

     Art. 83. Norme attuative dell'accordo Governo-Regioni.

     1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.

     3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.

     4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

     5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

     6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

     8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.

 

     Art. 84. Eliminazione progressiva dei ticket sanitari.

     1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.

     2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

     a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);

     b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);

     c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;

     d) articoli 4 e 6; e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e comma 2;

     f) articolo 8, comma 4.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

 

     Art. 85. Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.

     3. [89].

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:

     a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda[90];

     b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;

     c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

     5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

     6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

     7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

     8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

     9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

     10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.

     11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

     12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto 28 maggio 1999, n. 329, del Ministro della sanità, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

     13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto 29 febbraio 1988 del Ministro della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

     15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione».

     16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.

     18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al D.M. 1° luglio 1982, del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, del Ministro della sanità, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al D.M. 8 febbraio 1982, del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.

     19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

     20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

     21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

     22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

     23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

     24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

     25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

     26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1° settembre 2003.

     27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.

     28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

     29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

     30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità della nuova disciplina.

     31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

     33. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto 22 dicembre 1997, del Ministro della sanità, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

 

     Art. 86. Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto.

     1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'àmbito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.

     2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

     3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.

     4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unità sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.

     5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

     6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.

 

     Art. 87. Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.

     1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.

     2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

     a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

     b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

     c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

     d) all'andamento della spesa relativa.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'àmbito di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

     4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

     5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

     5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali[91].

     5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'àmbito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute[92].

     5-quater. Le regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato[93].

     6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.

     7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».

 

     Art. 88. Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

     1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.

     2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze [94].

     3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

 

     Art. 89. Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti. [95]

     [1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

     2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

     3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

     4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi.]

 

     Art. 90. Sperimentazioni gestionali.

     1. Sino al 30 giugno 2002 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'àmbito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto nell'àmbito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti né comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta[96].

 

     Art. 91. Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità.

     1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     Art. 92. Interventi vari di interesse sanitario.

     1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.

     3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

     4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute[97].

     5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.

     6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

     7. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002. 8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 [98].

     9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

     10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

     11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

     12. I benefìci di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.

     13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

     14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

     15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:

     a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

     b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

     c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;

     d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.

     16. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.

     17. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto 28 settembre 1999, del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.

 

     Art. 93. Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva.

     1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all'articolo 22, primo comma, le parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media», nonché l'articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono l'obbligatorietà dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.

     2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.

     3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.

 

     Art. 94. Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale.

     1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall’articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.

     3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

 

     Art. 95. Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro.

     1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

     2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell'àmbito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari.

 

     Art. 96. Potenziamento delle strutture di radioterapia.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'àmbito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.

 

     Art. 97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla L. 31 marzo 1980, n. 126, e dalla L. 24 gennaio 1986, n. 31.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione [99].

     3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.

 

     Art. 98. Interventi per la tutela della salute mentale.

     1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.

     2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.

     3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: (Omissis).

 

     Art. 99. Misure per la profilassi internazionale.

     1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.

 

     Art. 100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli.

     1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.

 

     Art. 101. Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia.

     1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale[100].

 

CAPO XV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

 

     Art. 102. Cartolarizzazione dei crediti e altre misure.

     1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

     4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione».

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.

 

CAPO XVI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE

 

     Art. 103. Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico.

     1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

     3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. [101]

     4. [102].

     5. [Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis] [103].

     6. [Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'àmbito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale] [104].

 

     Art. 104. Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide. [105]

     1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

     2. Il FIRB finanzia, in particolare:

     a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

     b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;

     c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;

     d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

     3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

     4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.

     5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché».

 

     Art. 105. Modifiche ai D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

     1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1»;

     b) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     (Omissis);

     c) l’articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».

     3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».

 

     Art. 106. Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative. [106]

     1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato. [107]

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 107. Informatizzazione della normativa vigente.

     1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

 

     Art. 108. Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.

     1. – 6. [108]

     7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

 

CAPO XVII

INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

 

     Art. 109. Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile.

     1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

     2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

     a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

     b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

     c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

     d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

     e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;

     f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;

     g) azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;

     h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;

     i) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;

     l) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

     m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;

     m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale[109].

     3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

     a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

     b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;

     c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

     d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

     e) le priorità territoriali e tematiche;

     f) le categorie di soggetti benefìciari;

     g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti[110].

 

     Art. 110. Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

     1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

     2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.

     3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:

     a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;

     b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;

     c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'àmbito del progetto interregionale «Comune solarizzato».

 

     Art. 111. Contributo straordinario all'ENEA.

     1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA. [111] Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'àmbito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

     4. L'ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.

 

     Art. 112. Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico.

     1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

     a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

     b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

     c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente.

 

     Art. 113. Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.

     2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.

     3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

 

     Art. 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.

     1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

     4. [Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003] [112].

     5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia,».

     6. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4] [113].

     7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'àmbito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

     8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'àmbito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

     9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.

     10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     11. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa». In tale intesa sono individuati:

     a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della transumanza;

     b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

     12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

     13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.

     14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

     15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:

     a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;

     b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).

     16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.

     17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

     18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.

     19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della società Bagnoli S.p.A. nelle attività di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.

     20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

     21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

     22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.

     23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».

     24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     (Omissis).

     25. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     (Omissis).

     26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

     28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti: «nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».

 

     Art. 115. Ente geopaleontologico di Pietraroia.

     1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'àmbito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.

     2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

 

CAPO XVIII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.

     1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

     2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

     3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

     a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

     b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

     7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis)

     b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: (Omissis);

     c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

     a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

     b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge [114].

     9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

     10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge [115].

     11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

     12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

     13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

     14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

     a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

     b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale [116].

     15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale [117].

     16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

     17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

     17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti [118].

     18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

     19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

 

     Art. 117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

     1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 2:

     1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

     2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

     b) all'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis);

     c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»; [119]

     d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

     2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale»;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis);

     d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     f) al comma 5, dopo le parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'accreditamento»;

     g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;

     h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di studio adeguati»;

     i) ai commi 8 e 10, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;

     l) al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento»;

     m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;

     n) al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»;

     4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l'accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione nonché di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.

     5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

     Art. 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

     1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonchè, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3 [120].

     2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonchè dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per l a formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso nè rimborso spese per l'attività espletata [121].

     3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 [122].

     4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

     5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

     a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

     b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [123].

     7. [124].

     8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto [125].

     9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

     10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 [126].

     11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

     12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

     a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

     b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 [127].

     13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

     14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge [128].

     15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

     16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonchè di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 [129].

 

     Art. 119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

     2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.

     3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 120. Riduzione degli oneri sociali.

     1. Nell'àmbito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

     2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

     3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

 

CAPO XIX

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 121. Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

     1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

     2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

     3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

     4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

     5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

     6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

     a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

     b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

     c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

     7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

     8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

 

     Art. 122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.

     1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

 

     Art. 123. Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.

     1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis);

     b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 124. Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

     1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'àmbito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti. Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse[130].

 

     Art. 125. Disposizioni per il settore agricolo.

     1. All’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

 

     Art. 126. Garanzie a favore di cooperative agricole.

     1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.

     2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al D.M. 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel D.M. 2 febbraio 1994, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

     3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

     3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie [131].

     4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

     5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefìci previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefìci le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

 

     Art. 127. Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate.

     1. [All’articolo 3, comma 1, della 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis)] [132].

     2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà[133].

     3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.

     4. [Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [134].

     5. [Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000] [135].

     6. [La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali] [136].

     7. [Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

     a) la soppressione della cassa sociale;

     b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche] [137].

     8. [All’articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) ] [138].

     9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'àmbito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

 

     Art. 128. Disposizioni in materia di credito agrario.

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

     3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle L. 15 ottobre 1981, n. 590, e L. 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

     4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

     5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

     6. Entro il 31 marzo 2003, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo [139].

 

     Art. 129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.

     1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

     a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 [140];

     a bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro [141];

     b) interventi strutturali e di prevenzione e di indennizzo dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 [142];

     c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     2. All’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 130. Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari.

     1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis);

     b) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

     2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.

 

CAPO XX

INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

E DI INFRASTRUTTURE VIARIE

 

     Art. 131. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari.

     1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. delibera le conseguenti modifiche statutarie.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato S.p.A., si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV S.p.A. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede, direttamente o a mezzo della TAV S.p.A., all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.A. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'àmbito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.

     5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

     Art. 132. Disposizioni in materia di concessioni autostradali.

     1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.

     2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del Fondo centrale di garanzia.

     3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei princìpi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.

 

CAPO XXI

INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA

 

     Art. 133. Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane.

     1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.

     2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

 

     Art. 134. Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia.

     1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

 

     Art. 135. Continuità territoriale per la Sicilia.

     1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto [143]:

     a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

     b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi [144].

     3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

     a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

     b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

     c) al numero dei voli;

     d) agli orari dei voli;

     e) alle tipologie degli aeromobili;

     f) alla capacità dell'offerta;

     g) [all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea] [145].

     4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 [146].

     5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

     6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

     7. [L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale] [147].

 

     Art. 136. Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea.

     1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.

     2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     Art. 137. Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia.

     1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:

     a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;

     b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;

     c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi;

     c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali [148].

 

CAPO XXII

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO

IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO

 

     Art. 138. Disposizioni relative a eventi calamitosi.

     1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002 [149].

     2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1[150].

     3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata[151].

     4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del D.M. 31 luglio 1993 del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo[152].

     5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[153].

     6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni[154].

     7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori[155].

     7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo[156].

     8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

     9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

     10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

     11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.

     12. Nell'àmbito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 [157].

     13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

     14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

     15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.

     16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro [158].

     18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione.

 

     Art. 139. Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

     1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato [159].

     3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

     4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.

 

     Art. 140. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia.

     1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni [160].

 

     Art. 141. Patrimonio idrico nazionale.

     1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

     a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.

     3. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

     3 bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti [161].

     4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 142. Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico.

     1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.

     2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.

 

     Art. 143. Interventi in materia di patrimonio storico-artistico.

     1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.

 

CAPO XXIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

 

     Art. 144. Limiti di impegno. 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

     2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro «La Fenice», mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     3. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

     4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate in base alle esigenze. Per disciplinare gli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.

     5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità e le procedure di cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

     6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della protezione civile.

     7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:

     a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;

     b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;

     c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;

     d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;

     e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;

     f) strada trasversale «Delle Serre», in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003;

     g) strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.

     8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

     9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.

     10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'àmbito degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilità dell'area centrale veneta la regione Veneto è autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.

     11. L'ANAS è inoltre autorizzato, nell'àmbito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:

     a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l'anno 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;

     b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.

     12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell'anno 2003.

     13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.

     14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; è altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.

     15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003.

     16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, è concesso alla comunità montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     17. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'àmbito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i benefìci prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'àmbito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma, è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.

 

     Art. 145. Altri interventi.

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».

     2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.

     3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

     4. [Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa] [162].

     5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,».

     8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministro dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».

     9. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefìci previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.

     10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     11. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle L. 21 dicembre 1996, n. 665, e L. 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.

     13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma [163].

     14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002. L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001[164].

     15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.

     16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.

     17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo.

     18. [Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta» è sostituita dalla seguente «Ottantadue»] [165].

     19. [L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonchè alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni, è erogato, entro il predetto termine del 31 luglio, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefìci previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con D.M. n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni] [166].

     20. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

     21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

     22. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».

     25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

     26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.

     28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi», «i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «delle contribuzioni», «le contribuzioni», «delle contribuzioni», «le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate». Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «vengono iscritte».

     30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale[167].

     31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

     32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.

     33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.

     34. Il Ministro della giustizia:

     a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;

     b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

     c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

     35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamenti, ampliamenti o restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici, nonché».

     36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.

     37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.

     38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.

     39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     40. È istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma [168].

     41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.

     42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

     43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.

     44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'àmbito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:

     a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;

     b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.

     45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

     46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali [169].

     47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.

     48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     49. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.

     50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,».

     51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

     52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006 [170].

     53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «(G8),», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;

     b) le parole: «beni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio»;

     c) le parole: «detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo».

     54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.

     55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione» sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».

     56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono sostituire dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».

     57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).      Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio»;

     b) All'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     c) all'articolo 24, comma 2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».

     58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.

     59. È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.

     60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

     61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto 22 settembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

     63. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     65. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

     66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

     67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

     69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact disc... 500.000».

     70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.

     72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta[171].

     73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosità e di criticità viaria denominati «punti neri» delle strade statali 52 e 52-bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo».

     75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

     77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     78. Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.

     79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla società Poste italiane S.p.A. entro il limite massimo di lire 40 miliardi.

     80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

     81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.

     82. [172]

     83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.

     86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto 19 luglio 2000, del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

     88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.

     89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le seguenti: «per intero».

     90. Al fine di rendere più agevole e rapida la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.

     91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

     92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.

     93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     94. All'insieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

     95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

     96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze [173].

     97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.

     98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo unico dell’imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

     99. All’articolo 40, comma 2, del testo unico dell’imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

 

CAPO XXIV

DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI

 

     Art. 146. Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali.

     1. Nell'àmbito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 e di 2 milioni di euro per l'anno 2003 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali [174].

     2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

     Art. 147. Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

     1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

     1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2 [175].

     2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari [176].

     2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi [177].

     2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [178].

 

     Art. 149. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

     1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

 

     Art. 150. Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica. [179]

     [1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.

     2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette [180].

     3. [Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio] [181].

     4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: «I predetti organi investigativi informano altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità inquirenti informano».]

 

     Art. 151. Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991. [182]

     [1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

     2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi»;

     b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).]

 

     Art. 152. Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti. [183]

 

     Art. 153. Imprese editrici di quotidiani e periodici.

     1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

     2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

     3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.

     4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

     5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:

     a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

     b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;

     c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

 

     Art. 154. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

     1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

     2. Al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     (Omissis).

 

     Art. 155. Norme per la sostituzione della lira con l'euro.

     1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.

     2. Il secondo comma dell'art. 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della società Poste italiane S.p.A., delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'àmbito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia può ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.

 

CAPO XXV

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

 

     Art. 156. Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM.

     1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa S.p.A., Alutekna S.p.A., Alures S.p.A., Almax Italia S.p.A., Comsal S.p.A., Nuova Comsal S.p.A., Sardal S.p.A., Sistemi e Spazio S.p.A., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix S.p.A.

     2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni S.p.A., Ecosafe S.p.A., Edina S.p.A., Efimdata S.p.A., Etnea Vini S.p.A., Istituto Ricerche Breda S.p.A., Metallotecnica Veneta S.p.A., Nuova Safim S.p.A., Nuova Sopal S.p.A., Olisud S.p.A., Reggiane OMI S.p.A., Safimgest S.p.A., Termomeccanica Italiana S.p.A., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti S.p.A. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti S.p.A.

     3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

     4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia S.p.A., Bredafin Innovazione S.p.A., Breda Fucine Meridionali S.p.A., CESIS S.p.A., C.T.O. S.p.A., Efimservizi S.p.A., Oto Breda Finanziaria S.p.A., Oto Trasm S.p.A., Sistemi e Tecnologie Speciali S.p.A., Safim Leasing S.p.A., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine S.p.A. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine S.p.A.

     5. Alle società F.E.B. S.p.A. e Safim Factor S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.

     7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

     8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO XXVI

NORME FINALI

 

     Art. 157. Fondi speciali e tabelle.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

     3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

     4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

     6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

     Art. 158. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.

     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella 1 - (Articolo 144, comma 1)

     (Omissis)

 

 

Prospetto di copertura - (Articolo 158, comma 1)

     (Omissis)

 

 

Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

     (Omissis)

 

 

Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale (Omissis)

 

 

Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

     (Omissis)

 

 

Tabella D - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale

     (Omissis)

 

 

Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte

     (Omissis)

 

 

Tabella F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

     (Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 9 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 18 ottobre 2001, n. 383.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 18 ottobre 2001, n. 383.

[4] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[7] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[8] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[9] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[10] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[11] Rubrica modificata dall'art. 60 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e così sostituita dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[12] Comma già modificato dall'art. 60 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, sostituito con gli attuali commi da 1 a 1-septies, dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, modificato dall'art. 1 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, dall'art. 62 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il quinto periodo è stato soppresso dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[13] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[14] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[15] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 62 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[16] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[17] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[18] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[19] Comma modificato dall'art. 60 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e abrogato dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[20] Per un'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[21] Comma aggiunto dall'art. 60 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[22] Le disposizioni di cui al presente articolo, già prorogate, per l'anno 2004, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 510, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2006 dall'art. 1, comma 119, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 sono state ulteriormente prorogate per l'anno 2007 dall'art. 1, comma 391, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 85, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, fatto salvo quanto ivi previsto.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[25] Comma già modificato dall'art. 19 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[26] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356.

[27] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356.

[28] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356.

[29] Comma così modificato dall’art. 1 quinquies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239.

[30] Comma abrogato dall’art. 1 quinquies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239.

[31] Comma abrogato dall’art. 1 quinquies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239.

[32] Comma già modificato dall'art. 9 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 2 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall'art. 1, comma 503, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 125, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[33] Comma così modificato dall'art. 1, comma 125, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[34] Comma abrogato dall'art. 36, comma 15, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con le eccezioni ivi previste.

[35] Periodo così sostituito dall'art. 2 della L. 2 aprile 2001, n. 136.

[36] Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[37] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[39] Comma abrogato dall'art. 1, comma 501, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[40] Comma abrogato dall'art. 1, comma 501, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[41] Comma già modificato dall'art. 1, comma 500, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 528, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[42] Comma già modificato dall'art. 1, comma 500, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 528, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[43] Comma inserito dall'art. 15 bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e così sostituito dall'art. 1, comma 72, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 529, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[45] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[46] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[47] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[48] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[49] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[50] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[51] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[52] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 16 gennaio 2003, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2004, n. 388 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro la disposizione che ha modificato il presente articolo.

[53] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

[54] Comma aggiunto dall'art. 61 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[55] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[56] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2024, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[57] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo modificato dalla legge di conversione.

[58] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[59] Comma così sostituito dal comma 8, art. 27, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[60] Comma così modificato dal comma 4, art. 29, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[61] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[62] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 458, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione del comma 3.

[63] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[64] Comma così modificato dall'art. 1, comma 458, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[65] Periodo soppresso dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[66] Comma abrogato dall'art. 1, comma 209, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza di cui al comma 208, art. 1, della stessa L. 296/06 e dall'art. 27 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[67] Rubrica così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[68] Comma già modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[69] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[70] Per una proroga delle disposizioni del presente comma, vedi l’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[71] Comma così modificato dal comma 5, art. 25, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[72] Comma così sostituito dal comma 5, art. 25, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[73] Comma così sostituito dal comma 5, art. 25, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[74] Comma così sostituito dal comma 5, art. 25, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[75] Comma così modificato dall'art. 31 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[76] L’art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 158, ha soppresso l’ultimo periodo.

[77] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, con la limitazione di cui al comma 2 dello stesso art. 7, Dlgs 42/06.

[78] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 243.

[79] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 430, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[80] Comma già modificato dall'art. 2-bis del D.L. 11 giugno 2002, n. 108 e così ulteriormente modificato dall'art. 50 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[81] Alinea già modificato dall’art. 5 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, dall’art. 7 undecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1285, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[82] Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[83] Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[84] Lettera così modificata dall'art. 12 della L. 11 agosto 2003, n. 228.

[85] Lettera aggiunta dal comma 2, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[86] Lettera aggiunta dal comma 2, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[87] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2010, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2011, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289. La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 2013, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2015, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508. La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2015, n. 230, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.

[88] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2004, n. 62 ha dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[89] Comma modificato dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 e abrogato dall'art. 52 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[90] Lettera così modificata dal comma 31, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[91] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla legge di conversione.

[92] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla legge di conversione.

[93] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla legge di conversione.

[94] Comma così sostituito dall'art. 79 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[95] Articolo abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[96] Comma così modificato dal comma 53, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[97] Comma così modificato dal comma 41, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[98] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[99] Comma sostituito dall'art. 42 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, già modificato dall'art. 3 del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, sostituito dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[100] Comma così modificato dal comma 3, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[101] I periodi secondo e quarto del presente comma sono stati così modificati dall’art. 8 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[102] Comma modificato dall’art. 8 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 e abrogato dall'art. 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[103] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[104] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[105] Articolo abrogato dall'art. 63 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza ivi indicata, a eccezione del comma 5.

[106] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[107] Comma così modificato dall’art. 1 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[108] Commi abrogati dall’art. 9 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[109] Lettera aggiunta dell'art. 62 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[110] Comma così sostituito dall'art. 62 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[111] Periodo così sostituito dall’art. 31 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[112] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[113] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[114] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[115] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[116] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[117] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[118] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004, e così modificato dall’art. 1 ter del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla L. 29 aprile 2005, n. 71.

[119] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 febbraio 2006, n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera.

[120] Comma sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, già modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 13 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, dall'art. 10 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 11 bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, commi 240 e 241, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[121] Comma sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, già modificato dall'art. 13 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, dall'art. 17 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

[122] Comma già sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[123] Comma così sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[124] Comma abrogato dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[125] Comma così sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[126] Comma così sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[127] Comma così sostituito dall'art. 48 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[128] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[129] Comma già modificato dall'art. 47 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 39 sexies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, dall'art. 1, comma 1188, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 2, comma 154, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 35, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

[130] Periodo aggiunto dal comma 3, art. 67, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[131] Comma inserito dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[132] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[133] Comma così modificato dal comma 83, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[134] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[135] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[136] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[137] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[138] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[139] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[140] Lettera così sostituita, con decorrenza 1° gennaio 2002, dal comma 5, art. 66, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[141] Lettera inserita dall'art. 68 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[142] Lettera così modificata dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[143] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 705, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[144] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 705, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[145] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 705, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[146] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 705, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[147] Comma abrogato dall'art. 1, comma 705, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[148] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[149] Comma già modificato dall'art. 3 del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Il termine di cui al presente comma, già differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[150] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[151] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[152] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[153] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[154] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[155] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[156]) Comma aggiunto dal comma 24, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[157] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[158] Comma così modificato dall'art. 23 septies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47.

[159] Comma così sostituito dall'art. 19 ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[160] Comma così modificato dall'art. 13 bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47.

[161] Comma inserito dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[162] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[163] Comma già modificato dal comma 86, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[164] Comma così modificato dal comma 20, art. 9, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[165] Comma abrogato dall'art. 1, comma 164, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[166] Comma già modificato dall'art. 1, comma 559, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e abrogato dall'art. 1, comma 164, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[167] Comma così modificato dall'art. 3-bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 256, aggiunto dalla legge di conversione.

[168] Comma già modificato dal comma 14, art. 22, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e così ulteriormente modificato dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[169] Comma già modificato dall'art. 31 della L. 1 agosto 2002, n. 166 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

[170] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[171] Comma così modificato dal comma 11, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[172] Comma abrogato dal comma 62, art. 52, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[173] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 26 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e l'art. 1, comma 151, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[174] Comma già modificato dall'art. 5, comma 8, della L. 23 febbraio 2001, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[175] Comma così modificato dall'art. 51 septies del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

[176] Comma già modificato dall'art. 48 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dall'art. 1, comma 694, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e così ulteriormente modificato dall'art. 51 septies del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

[177] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

[178] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[179] Articolo abrogato dall'art. 73 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[180] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

[181] Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

[182] Articolo abrogato dall'art. 73 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[183] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 29 marzo 2001, n. 134.